Trib. Ravenna, sentenza 06/12/2024, n. 308

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ravenna, sentenza 06/12/2024, n. 308
Giurisdizione : Trib. Ravenna
Numero : 308
Data del deposito : 6 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 3784/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott. Pierpaolo Galante Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 3784/2024 V.G. posta in decisione il 07.11.2024
e promossa dai coniugi
, nato a [...] il [...], residente a [...], Parte_1
Via G. B. Bassi n. 65, C.F. (avv. Stefania Venturini) C.F._1
e
, nata a [...] il [...], residente a [...]
LO (RA), Via G. B. Bassi n. 65, C.F. (avv. Guido Dirani) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
11.09.2024;

rilevato che i coniugi contraevano matrimonio civile in Massa LO (RA) il 26/11/2022, in regime di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 13, parte I, anno 2022;

preso atto che l'udienza presidenziale del 07.11.2024 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di


non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;

letto il parere favorevole del P.M.;

P.Q.M

.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;

- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Massa LO (RA) per le annotazioni di legge;

- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi rinunciano, l'uno nei confronti dell'altra, a qualsiasi richiesta di contributo nel mantenimento, essendo in grado di provvedere a loro stessi.
2) Nell'ambito della
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