Trib. Caltanissetta, sentenza 03/01/2025, n. 10
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Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario, dott.ssa Laura Davì, ha
pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 88 del registro generale affari civili dell'anno 2022
TRA
SOCIETÀ ALBERGHI DI PRIMA S.R.L., OGGI ANNA S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, C.F:01654180858, rappresentata e difesa dall'Avv. Federica
Magaddino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Rocco Solina n. 26,
Trapani, come per procura in atti
ATTRICE
E
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, C.F. 80415740580, in persona
del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Caltanissetta (C.F. 80008320857), nei cui uffici, siti in Caltanissetta, Via Libertà n. 174, è
domiciliata
CONVENUTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Anna s.r.l. conveniva in giudizio il
Ministero dell'Economia e delle Finanze per chiederne la condanna al pagamento della
somma di euro 21.047,80, IVA compresa, a titolo di indennità di mancato preavviso di
rilascio, ed euro 25.555,76, a titolo di risarcimento per danni conseguenti il mancato
godimento del bene derivante dall'inutilizzabilità dell'immobile. A tal fine chiedeva
l'accoglimento delle seguenti domande: “Voglia l'On. Le Tribunale - dichiarare la
Commissione Tributaria Regionale inadempiente rispetto agli obblighi di cui al contratto del
24.09.1999;
- condannare controparte al pagamento in favore dell'attrice di della somma di
€ 21.047,80 iva compresa, quale indennità di mancato preavviso di rilascio pari a mesi sei di
canone calcolati fino alla data di rilascio solo formale, 28/10/2019. - riconoscere e
condannare controparte al pagamento di € 24.555,76 iva compresa mora (pari al canone
mensile relativo ai mesi che vanno dal 28.10.2019 al 10.6.2021 data di sgombero effettivo dei
locali) oltre interessi legali, quale danno subito dalla locatrice per il mancato godimento del
bene derivante dall'inutilizzabilità dell'immobile”.
Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 15.04.22, il Ministero convenuto eccepiva
l'infondatezza dei motivi e delle domande formulate dalla attrice e rassegnava le seguenti
conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed
eccezione, accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto della domanda
avversaria e/o con qualsivoglia altra statuizione rigettare la medesima, con vittoria di spese e
compensi.”
Istruita documentalmente e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la
decisione.
La presente sentenza viene resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come noverato dall'art. 45 della
legge 18 giugno 2009, n. 69, conseguentemente viene omesso lo svolgimento del processo e le
ragioni di fatto e di diritto della decisione sono esposte concisamente.
Altresì, va premesso, in punto di ordine logico di trattazione delle questioni poste dalle parti, che la
controversia può essere decisa facendo applicazione del principio processuale della ragione più
liquida.
Nel merito, risulta per tabulas che:
- con contratto di locazione del 24.09.1999, la società Alberghi di Prima concedeva in
locazione al Ministero dell'Economia e delle Finanza l'immobile sito in Caltanissetta, via J.F.
Kennedy, 16 per adibirlo a sede della Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta per
anni sei;
-l'art 2 del contratto prevedeva il rinnovo alle medesime condizioni salvo disdetta ai sensi
dell'art. 28 della L. 392/78, da esercitarsi almeno 12 mesi prima della scadenza nonché la
facoltà incondizionata della locataria, per insindacabili esigenze, di recedere in qualsiasi
momento dal contratto previo avviso a mezzo di racc. a/r almeno sei mesi prima della data
fissata per l'efficacia del recesso;
- in data 02.02.2003, la società attrice acquistava l'immobile de quo subentrando nel contratto
di locazione;
- con nota prot. n. 109192 del 16.08.17, il Ministero dell'Economia e Delle Finanze -
Direzione della Giustizia Tributaria - Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia,
richiamando l'art.1, comma