Trib. Napoli, decreto 12/02/2025
Decreto
12 febbraio 2025
Decreto
12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in persona della dott.ssa Marida Corso pronuncia il seguente decreto Il Giudice letta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, avanzata ai sensi dell'art. 35bis, comma 4, d.lgs. 25\2008; osservato che, come si ricava dal provvedimento in questione, depositato dall'attore, quest'ultimo: 1) consiste nella decisione di rigetto per manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale, presentata dal ricorrente, a cagione dell'appartenenza del paese di provenienza alla lista dei paesi di origine sicuri;
rammentato che a norma dell'art. 28bis, comma 2, d.lgs. 25\2008, disciplinante le procedure accelerate, la Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione Territoriale, che dispone l'audizione dell'istante entro sette giorni dalla ricezione della documentazione ed adotta la decisione entro i successivi due, nei casi, tra gli altri, di richiedente proveniente da paese di origine sicuro (comma 2, lett. c), dopo che il Presidente, a tenore dell'art. 28, comma 1, ha determinato i casi per i quali applicare la procedura accelerata, ai sensi dell'art. 28bis;