Trib. Rimini, sentenza 07/12/2024, n. 368

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rimini, sentenza 07/12/2024, n. 368
Giurisdizione : Trib. Rimini
Numero : 368
Data del deposito : 7 dicembre 2024

Testo completo

N.R.G. 1290 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore Dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice Dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1290 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ) Parte_1 CodiceFiscale_1 vv. BARTOLINO MILENA BARBARA ( CodiceFiscale_2
e
nata a [...] ) con il Controparte_1 C.F._3
RI HE (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 30/07/2024 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al CP_1
matrimonio celebrato in data 12.08.2021, a Misano Adriatico (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;

-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 28.01.2021 e
6.10.2022, i figli e Per_1 Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 6.08.2024 e 13.11.2024, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;

-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;

-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;

-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) i coniugi vivranno separati, con obbligo del reciproco rispetto. La SI.ra Controparte_1
insieme ai figli minori e rimarrà nella ex casa coniugale. Il SI. Per_2 Per_1 Parte_1
momentaneamente risiederà nella casa dei suoi genitori in attesa di reperire idoneo alloggio per poi iniziare ad ospitare anche nelle ore notturne i figli, fin dalla sottoscrizione del ricorso egli
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