Trib. Pistoia, sentenza 15/02/2024, n. 45

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pistoia, sentenza 15/02/2024, n. 45
Giurisdizione : Trib. Pistoia
Numero : 45
Data del deposito : 15 febbraio 2024

Testo completo

N. R.G. 569/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 569/2021 tra
EO AL
PARTE RICORRENTE
e
INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
PARTE RESISTENTE
Oggi 15 febbraio 2024 alle ore 11.21 innanzi alla dott.ssa Giulia Pecchioli, sono comparsi:
Per EO AL, l'avv. CALVANI LORENZO e l'avv. STRAMACCIA ANDREA, oggi sostituito dall'avv. GIANLUCA ESPOSITO;

Per INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, l'avv. FALSO FRANCESCO
Le parti discutono, riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, insistendo nelle rispettive istanze.
Il Giudice
Si ritira in Camera di consiglio.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Il Giudice
Terminata la Camera di consiglio, assenti le parti, alle ore ______ emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 569/2021 promossa da:
EO AL (C.F.: [...]), con il patrocinio dell'avv. CALVANI LORENZO e dell'avv. STRAMACCIA ANDREA, elettivamente domiciliato come in atti presso i difensori Parte ricorrente contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (C.F.: 02121151001), con il patrocinio dell'avv. FALSO FRANCESCO, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 414 c.p.c., AR AL ha convenuto in giudizio INPS formulando le seguenti conclusioni:
Al Tribunale di Pistoia, Giudice del Lavoro, affinché accerti e dichiari, in via preliminare l'intervenuta decadenza dell'Inps dal termine annuale di recupero di cui all'art. 13 L. 412/1991 nella misura indicata nel provvedimento impugnato (o nella diversa ritenuta di giustizia);

Nel merito accerti e dichiari la nullità/inefficacia/illegittimità/ irripetibilità del provvedimento/i Inps
e sul quantum richiesto per i motivi esposti, con espressa pronuncia di annullamento del provvedimento/i con cui l'Inps ha richiesto la restituzione della somma in questione e per l'effetto dichiari che nulla è dovuto dal ricorrente all'Inps per i motivi di cui in narrativa. In ipotesi ridetermini le somme eventualmente non spettanti a titolo di Naspi. Vinte le spese”. In particolare, il ricorrente ha dedotto di aver dato le dimissioni per giusta causa dal precedente impiego in data 12.1.2018;
di essere stato ammesso al godimento della Naspi a decorrere dall'8.2.2018;
di essere stato assunto con contratto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità, a tempo determinato, dal 10.4.2018 sino al 31.10.2018, successivamente prorogato due volte, sino al 9.4.2019;
di aver lavorato, in costanza di tale rapporto, solo per le settimane risultanti dall'estratto contributivo, guadagnando, quanto al 2018, un reddito di € 1.568,00 e, quanto al 2019, un reddito di € 772,00. Ha inoltre rappresentato di aver ricevuto comunicazione INPS del 3.3.2021, con cui l'ente previdenziale
aveva preteso la restituzione della somma di € 9.423,14 ritenuta dallo stesso indebitamente percepita a titolo di Naspi tra il 10.4.2018 ed il 31.12.2018, per non aver comunicato entro trenta giorni dall'inizio del rapporto di lavoro intermittente il reddito annuo presunto. Ha, pertanto, sostenuto: i) l'irripetibilità delle somme, in forza dell'art. 13 l. 412/1991 e dell'art. 52 l. 88/1989;
ii) l'illegittimità della pretesa di
INPS, in ragione della peculiare tipologia di contratto di lavoro stipulata dal ricorrente, che non consentirebbe di prevedere l'ammontare del reddito annuo derivante dalle prestazioni lavorative e dunque di comunicare all'ente quanto richiesto ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 22/2015, ed altresì in ragione del contrasto tra il provvedimento adottato nei confronti del ricorrente e quanto chiarito dallo stesso ente previdenziale con la circolare n. 142/2015.
Costituitosi tempestivamente, INPS ha chiesto il rigetto del ricorso, rappresentando l'erroneità della ricostruzione giuridica prospettata dal ricorrente ed evidenziando l'omessa comunicazione da parte del ricorrente del rapporto di lavoro instaurato il 10.4.2018;
inoltre, in via riconvenzionale ha chiesto che, accertata la ripetibilità delle somme indebitamente versate da INPS, sia pronunciata la condanna del ricorrente alla corresponsione di € 9.423,14. Con vittoria di spese.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della camera di consiglio odierna, con lettura del dispositivo e contestuale motivazione ex art. 429 c.p.c.
***
Sull'infondatezza del ricorso e sull'accoglimento della domanda riconvenzionale di INPS
Il ricorso deve essere rigettato integralmente, per i motivi di seguito illustrati.
Per ragioni di ordine di priorità logico-giuridica, vale la pena prendere le mosse dalla disamina delle censure sollevate da parte ricorrente in ordine alla natura indebita delle somme percepite da AL a titolo di Naspi nel periodo 10.4.2018-31-12-2018.
In specie, contestando la prospettazione di INPS che avrebbe esercitato la condictio indebiti sul presupposto della decadenza ex art. 11 d.lgs. 22/2015 del ricorrente dal beneficio goduto nel periodo suddetto, in quanto lo stesso non avrebbe ottemperato all'obbligo di comunicazione sancito al secondo comma dell'art. 9 del citato d.lgs., AL ha dedotto l'inapplicabilità di quest'ultima norma in ragione delle peculiarità della situazione che lo riguardava.
A detta del ricorrente, difatti, a differenza di ogni altro tipo di contratto di lavoro subordinato, nell'ipotesi del lavoro intermittente senza obbligo di risposta (e, dunque, senza correlativa indennità di disponibilità), la conformazione strutturale del rapporto per come delineata dal legislatore risulterebbe inconciliabile con l'obbligo, sancito dal secondo comma dell'art. 9 del d.lgs. 22/2015, di comunicare all'ente previdenziale il reddito annuale atteso dallo svolgimento del rapporto nei primi trenta giorni dall'inizio dello stesso. Il lavoratore intermittente senza obbligo di risposta, secondo l'esegesi sposata
da parte ricorrente, non sarebbe in grado di stimare
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