Trib. Taranto, sentenza 27/11/2024, n. 2646
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 14/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 464 / 2023 contenzioso vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. GAROFALO RAFFAELE Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. MISSERINI GIUSEPPE Controparte_1
CONVENUTO avente ad oggetto : retribuzione
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.
132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009)
Con ricorso depositato il 18/01/2023 la dott.ssa premesso di avere Parte_1 lavorato dal 15-6-2020 al 30-9-2021presso il di in qualità di istruttore CP_1 CP_1 direttivo amministrativo categoria D, assegnata presso l'Ufficio Personale afferente al
IV settore Area Economico Finanziaria, ha chiesto che il Comune ex datore di lavoro fosse condannato ad erogarle l'indennità per assunzione di specifiche responsabilità ex art. 70 quinquies del CCNL Enti Locali del 2018 e art. 84 CCNL del novembre 2022, nonché art 16 del contratto collettivo decentrato integrativo del se Controparte_1 del caso previa disapplicazione della determina 925 del 17-5-2022 e degli atti presupposti, quantificandola in euro 3.000,00 lordi per l'anno 2020 ed in un importo almeno pari per l'anno 2021, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, vinte spese e compensi di lite. A fondamento della pretesa ha dedotto la ricorrente che assegnata per tale titolo una somma di circa euro 8.000,00 ai dipendenti del IV Settore, la stesa era stata immotivatamente ripartita tra i soli di essi inquadrati nelle inferiori categorie
C e B, senza alcuna considerazione per lei, che pure non era stata titolare di alcuna posizione organizzativa, addebitando la sua incongrua esclusione ad una decisione del Contro
. Ha lamentato la discriminatorietà di tale condotta Controparte_3
(probabilmente perché ella inquadrata nella categoria D, ovvero la più elevata, e dipendente non di ruolo dell'Ente), stigmatizzando in particolare la condotta del
, dal quale aveva anche ricevuto messaggi whatsapp
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 14/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 464 / 2023 contenzioso vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. GAROFALO RAFFAELE Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. MISSERINI GIUSEPPE Controparte_1
CONVENUTO avente ad oggetto : retribuzione
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.
132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009)
Con ricorso depositato il 18/01/2023 la dott.ssa premesso di avere Parte_1 lavorato dal 15-6-2020 al 30-9-2021presso il di in qualità di istruttore CP_1 CP_1 direttivo amministrativo categoria D, assegnata presso l'Ufficio Personale afferente al
IV settore Area Economico Finanziaria, ha chiesto che il Comune ex datore di lavoro fosse condannato ad erogarle l'indennità per assunzione di specifiche responsabilità ex art. 70 quinquies del CCNL Enti Locali del 2018 e art. 84 CCNL del novembre 2022, nonché art 16 del contratto collettivo decentrato integrativo del se Controparte_1 del caso previa disapplicazione della determina 925 del 17-5-2022 e degli atti presupposti, quantificandola in euro 3.000,00 lordi per l'anno 2020 ed in un importo almeno pari per l'anno 2021, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, vinte spese e compensi di lite. A fondamento della pretesa ha dedotto la ricorrente che assegnata per tale titolo una somma di circa euro 8.000,00 ai dipendenti del IV Settore, la stesa era stata immotivatamente ripartita tra i soli di essi inquadrati nelle inferiori categorie
C e B, senza alcuna considerazione per lei, che pure non era stata titolare di alcuna posizione organizzativa, addebitando la sua incongrua esclusione ad una decisione del Contro
. Ha lamentato la discriminatorietà di tale condotta Controparte_3
(probabilmente perché ella inquadrata nella categoria D, ovvero la più elevata, e dipendente non di ruolo dell'Ente), stigmatizzando in particolare la condotta del
, dal quale aveva anche ricevuto messaggi whatsapp
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