Trib. Frosinone, sentenza 12/02/2024, n. 250

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Frosinone, sentenza 12/02/2024, n. 250
Giurisdizione : Trib. Frosinone
Numero : 250
Data del deposito : 12 febbraio 2024

Testo completo

R.g. n.3348/2022

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE LAVORO

in persona del Giudice del Lavoro, Dott. M L, all'esito dell'udienza del 18.1.2024, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3348 del ruolo generale dell'anno 2022, promossa
da in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. S F
e
, in persona del legale rappresentante p.t., in Controparte_1
proprio e quale mandatario della Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. M A T;
nonchè

, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. U A P
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7.11.2022, il ha Parte_1 convenuto in giudizio innanzi l'intestato Tribunale l' E l' CP_1 Controparte_3
, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.047 2022
[...]
9003831733000 notificata in data 18.10.2022, riferita a una serie di avvisi di addebito, tra i quali:
1) avviso di addebito n. 347 2018 0000374024 000 (Modello per l'anno 2017/2018), Org_1
presuntivamente notificato in data 16.06.2018, per l'importo di euro 1.201,92;
2) avviso di addebito n. 347 2018 0002156788 000 (Modello DM10per l'anno 2018), presuntivamente notificato in data 26.09.2018, per l'importo di euro 2.362,98, 3) avviso di addebito n. 347 2019
0000410088 000 (Modello DM10per l'anno 2018/2019), presuntivamente notificato in data
12.04.2019, per l'importo di euro 13.149,42;
4) avviso di addebito n. 347 2019 0000451639 000
(Contributi lavoratori parasubordinati per l'anno 2018) presuntivamente notificato in data
12/04/2019 per l'importo di euro 9.982,98;
5) avviso di addebito n. 347 2021 0000102649 000
(Modello per l'anno 2019/2020/2021) presuntivamente notificato in data 16/10/2021 per Org_1
l'importo di euro 34.002,53;
6) avviso di addebito n. 347 2021 0000671464 000 (Modello Org_1
per l'anno 2018) presuntivamente notificato in data 20/11/2021 per l'importo di euro 1.886,94;
7) avviso di addebito n. 347 2021 0000671565 000 (Modello per l'anno 2019) Org_1
presuntivamente notificato in data 19/11/2021 per l'importo di euro 112,05;
8) avviso di addebito
n. 347 2021 0001742176 000 (Contributi lavoratori parasubordinati per l'anno 2019) presuntivamente notificato in data 16/12/2021 per l'importo di euro 13.979,23 e per l'ammontare complessivo pari ad euro 76.678,05.
L'opponente ha dedotto: a) la carenza motivazionale dell'atto opposto, con riferimento alla quantificazione degli interessi;
b) la mancata notifica degli avvisi di addebito presupposti;
c)
l'intervenuta decadenza dalla potestà impositiva, in relazione agli avvisi di addebito n.5-6-7-8, chiedendo di: “- in via preliminare: sospendere la provvisoria esecutorietà degli atti opposti, in piena ricorrenza dei presupposti cautelari, nonché anche in virtù della presenza dell'istanza di sospensione legale della riscossione ai sensi della legge 228/2012;

2. in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per mancanza del calcolo degli interessi;
- Nel merito: accertare la inesistenza / nullità della notificazione di tutti gli avvisi di addebito intimati e sottesi all'atto di intimazione;
- Nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza in relazione agli avvisi di addebito n.5-6-7-8, con conseguente estinzione dei titoli;
Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.

2
Si è costituita l' , chiedendo di: 1) in via pregiudiziale ed in Controparte_4 rito, disporre la riunione del procedimento con l'altro procedimento pendente tra le stesse parti con lo stesso oggetto, R.G. 3291/2022, pendente davanto allo stesso Tribunale di F;
2) in via principale e nel merito, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva della società comparente, rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e con il beneficio della distrazione.
Si è costituito in giudizio anche l' chiedendo, in via preliminare e processuale, di CP_1 dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' e di dichiarare inammissibile il CP_1 ricorso in opposizione all'atto di intimazione di pagamento. Nel merito, l' ha chiesto, in CP_1
via principale, di rigettare la domanda avanzata dalla parte ricorrente, perché infondata in fatto e in diritto e per l'effetto, di confermare l'intimazione di pagamento e gli avvisi di addebito ad essa collegati. In via subordinata, l'ente ha chiesto di confermare l'iscrizione a ruolo per la parte di minor credito accertata in corso di causa. In via subordinata, nel caso di accertamento della inesigibilità del credito iscritto a ruolo dall' per fatti imputabili al concessionario, l'ente CP_1
ha chiesto di essere lasciato indenne da qualsivoglia condanna alle spese di lite.
Sulle conclusioni indicate dalle parti costituite la causa è stata discussa all'udienza del 18.1.2024, svolta mediante il deposito di note telematiche, e quindi è stata decisa con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare i motivi di opposizione formulati da parte opponente, giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali - ed in genere per quelle non tributarie - prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui
l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel
3 termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al
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