Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/01/2024, n. 90

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/01/2024, n. 90
Giurisdizione : Trib. Reggio Calabria
Numero : 90
Data del deposito : 22 gennaio 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 22.01.2024, dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria,
Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dr.ssa Antonella Stilo, viene chiamata la causa iscritta al n. 2850 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli affari contenziosi, promossa da
SP CE (C.F.: [...]), nata a [...] il giorno
11/09/1967, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Minniti, appellante nei confronti di
Ministero dell'Interno (C.F. 80014130928), in persona del Ministro pro tempore, e Prefettura di Reggio Calabria (C.F. 80009220809), in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, appellati
Sono presenti l'avv. PASQUALE MINNITI, per l'appellante, e il
Procuratore dello Stato GIOVANNI AVOLA per gli appellati.
L'avv. MINNITI precisa le conclusioni “insistendo nel gravame e chiedendone l'accoglimento. In subordine chiede termine per note di replica autorizzate”.
Il procuratore dello Stato così precisa le conclusioni: “si riporta alla comparsa di costituzione e chiede la conferma della sentenza”.
Il Giudice
1
all'esito, alle ore 12.45, pronuncia sentenza come da separato atto che fa parte integrante del presente verbale e di cui dà lettura in assenza dei procuratori, allontanatisi.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Antonella Stilo, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2850/2023 del Registro Generale Contenzioso, avente ad oggetto “Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno” e decisa all'udienza del 22.01.2024, promossa da
SP CE (C.F.: [...]), nata a [...] il giorno
11/09/1967, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Minniti, appellante nei confronti di
Ministero dell'Interno (C.F. 80014130928), in persona del Ministro pro tempore, e Prefettura di Reggio Calabria (C.F. 80009220809), in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, appellati
§§§
In fatto ed in diritto
3
§1. Con sentenza n. 1308/2023, emessa il 10/07/2023, depositata il
25/09/2023 e notificata il 06/10/2023, il Giudice di Pace di Reggio Calabria ha rigettato l'opposizione proposta da SP CE e per l'effetto ha confermato il verbale di accertamento n. 700017408479, Registro Generale
n. 557939, elevato il 16/10/2020, dalla Polizia Stradale di Reggio Calabria.
Ha infine compensato spese e competenze di lite.
§2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello davanti a questo
Tribunale SP CE, affidandosi ad un unico motivo e reiterando i motivi di opposizione, su cui il giudice di pace non si è pronunciato. Ha chiesto, pertanto, previo annullamento della “sentenza appellata per manifesta violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, e/o per motivazione apparente”, di “decidere l'opposizione nel merito, e per l'effetto, richiamando le conclusioni del primo grado:

1. accogliere l'opposizione … e, dichiarare illegittimo ed annullare il verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada n. 700017408479,

Registro Generale n. 557939, elevato il 16/10/2020, dalla Polizia Stradale di Reggio Calabria;

2. dichiarare altresì illegittima e, per l'effetto, annullare la sanzione accessoria, ex art. 126 bis C.d.S., della decurtazione di n. 10 punti dalla patente di guida della conducente, nonché la sanzione del ritiro della patente
”;
di condannare infine la controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore.
§3. Disposta ed eseguita ritualmente la notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, si sono costituiti il
Ministero dell'Interno e la Prefettura di Reggio Calabria, chiedendo di
rigettare l'avverso gravame siccome infondato in fatto ed in diritto e
4 confermare la gravata pronuncia, eventualmente con diversa motivazione”, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
§4. La causa, discussa all'udienza del 22 gennaio 2024, viene decisa come da dispositivo e motivazione di cui si dà lettura all'esito dell'udienza.
§5. Con l'unico motivo di gravame l'appellante si duole che il primo giudice non abbia “dato risposta ai motivi di opposizione proposti avverso il verbale di violazione al Codice della Strada, posto che ha esclusivamente argomentato su diversa questione che non era stata oggetto di ricorso”, censurando la sentenza per “violazione del principio tra chiesto e pronunciato e/o per motivazione apparente e/o travisamento dell'oggetto della causa”, e chiedendo, conseguentemente, di annullarla.
In proposito, la SP mette in evidenza di avere formulato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado due motivi di impugnazione, deducendo, con il primo, “l'erroneità dell'accertamento a seguito di motivazione contraddittoria e/o generica, con conseguente violazione dell'art. 201 D. Lgs. 285/1992 e successive modifiche, stante anche
l'omessa indicazione degli estremi precisi e dettagliati della presunta infrazione” e con il secondo che gli accertatori avevano applicato una norma diversa da quella asseritamente violata, “con la conseguenza che la condotta del presunto trasgressore avrebbe dovuto farsi rientrare in altra ipotesi normativamente tipizzata” (cioè nell'art. 146 C.d.S. e non nell'art.
142 C.d.S.
). Sottolinea, altresì, che, oltre che per la fondatezza e rilevanza dei motivi di opposizione, il verbale avrebbe dovuto essere annullato “in applicazione del disposto di cui all'art. 7, comma 10, del D. Lgs. 150/2011, per mancanza di prova della responsabilità dell'opponente e/o del trasgressore per i fatti sanzionati”.
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Ciò
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