Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 927

TRIB Napoli
Sentenza
28 gennaio 2025
0
0
05:06:40
TRIB Napoli
Sentenza
28 gennaio 2025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 927
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 927
Data del deposito : 28 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite, iscritte ai nn. 22298/2017 e 23385/18
r.g.a.c., vertenti
TRA
SOCIETÀ TURISTICO ALBERGHIERA MEDITERRANEA -
S.T.A.M. S.R.L., con il patrocinio dell'avv. VINCENZO ALIPERTI, giusta procura in calce agli atti introduttivi,
attrice/opponente
CONTRO
UNICREDIT SPA, in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv.
ANTONIO DE SIMONE, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta/opposta nel proc. n. 22298/17
NONCHÉ
PHOENIX ASSET MANAGEMENT S.P.A., in persona del
l.r.p.t., quale mandataria di ONIF S.R.L., in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. ANTONIO DE SIMONE, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione,
convenuta/opposta nel proc. n. 23385/18
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I comma, c.p.c.).
Pagina 1 di 28
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 24.9.2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con precetto notificato il 3.7.2017, UNICREDIT s.p.a., in persona del l.r.p.t., ha intimato alla SOCIETA' TURISTICO ALBERGHIERA
MEDITERRANEA s.r.l. (di seguito, S.T.A.M.), in persona del l.r.p.t., il pagamento di € 10.252.290,14, quale residua esposizione debitoria derivante dal mutuo del 17.10.2008 per atto del notaio Sergio Mililotti, erogato in favore della società SI s.r.l. e oggetto di parziale accollo in capo all'intimata per rogito del medesimo notaio, datato 15.10.2010.
La debitrice si è opposta a tale richiesta di pagamento, instaurando il presente giudizio ex art. 615, c. I, c.p.c. e deducendo: 1) la nullità del precetto per genericità del suo contenuto e perché intimato sulla base di scrittura privata autenticata;
2) l'illegittimità dell'atto di accollo;
3) la nullità
del mutuo, parzialmente finalizzato a estinguere pregresse esposizioni debitorie della società mutuataria;
4) la nullità del mutuo per difetto di causa;

5) l'applicazione di interessi “non conformi ai parametri di indicizzazione
Euribor”;
6) l'applicazione di interessi moratori composti;
7) l'applicazione di interessi anatocistici ultralegali sulla linea di finanziamento indicata come
“A”;
8) l'illegittima cessione alla società SI s.p.a. di strumenti finanziari derivati;
9) l'anomala erogazione di € 3.700.000,00;
10) l'indebita accensione di una linea di anticipo estero, con aggravio di costi a carico della
SI. Su tali presupposti, ha chiesto di dichiarare nullo il precetto e di
Pagina 2 di 28
condannare la convenuta al risarcimento dei danni, in misura non inferiore a
€ 10.000.000,00.
Con precetto notificato il 20.7.2018, ONIF FINANCE s.r.l., quale cessionaria del medesimo credito, e, per essa, la mandataria, PHOENIX
ASSET MANAGEMENT s.p.a., in persona del l.r.p.t., ha intimato alla
SOCIETA' TURISTICO ALBERGHIERA MEDITERRANEA s.r.l. (di seguito, S.T.A.M.), in persona del l.r.p.t., il pagamento della medesima somma di € 10.252.290,14.
L'intimata si è opposta a tale richiesta di pagamento, instaurando il giudizio ex art. 615, c. I, c.p.c. designato dal n. 23385/18 e poi riunito al presente procedimento. Così facendo, essa ha sollevato le medesime eccezioni già fatte valere nella causa di più risalente iscrizione, oltre che: 11)
la stipulazione di pattuizioni usurarie nel contratto di mutuo e la nullità dello stesso per impossibilità dell'oggetto;
12) la nullità del contratto di acquisto di strumenti finanziari derivati a copertura del rischio tassi, per “eccessivo
sbilanciamento dell'alea”, per assenza di meritevolezza degli interessi perseguiti, per difetto della qualifica di operatore qualificato in capo al cliente, per conflitto di interessi, per mancata indicazione della facoltà di recesso, per difetto di causa concreta, per mancata indicazione del c.d. MtM;

13) l'usurarietà del tasso applicato;
14) l'inesistenza dello ius variandi in capo alla banca;
15) l'applicazione di interessi anatocistici;
16) l'illegittima applicazione dei criteri di accredito e addebito delle valute;
17) la mancata trasmissione degli estratti conto;
18) l'usurarietà dei costi del finanziamento.
Su tali presupposti, ha chiesto di dichiarare nullo il precetto e di condannare la convenuta al risarcimento dei danni, in misura non inferiore a
Pagina 3 di 28
€ 10.000.000,00.
I termini ex art. 183, c. VI, c.p.c. sono stati concessi, con ordinanza del
28.5.2018, con decorrenza dal 30.6.2018. Non applicandosi alla controversia,
concernente un'opposizione all'esecuzione, la sospensione feriale dei termini, le preclusioni previste dall'art. 183, c. VI, n. 2) c.p.c. per il deposito di nuovi documenti devono ritenersi compiute alla data del 29.8.2018.
Pertanto, la produzione del 26.9.2018, con la quale l'opponente ha versato in atti documentazione integrativa, deve intendersi tardivamente avvenuta e, come tale, inammissibile, al pari delle restanti richieste istruttorie ivi articolate.
2. Nell'esposizione delle ragioni a fondamento della decisione, è
opportuno descrivere le incontestate premesse fattuali dalle quali trae origine il credito controverso.
Con scrittura privata del 17.10.2008, autenticata dal notaio Sergio
Mililotti (rep. 32366, racc. 10331), UN Corporate Banking s.p.a. poi pacificamente confluita per incorporazione in UN s.p.a., concesse a
SI s.r.l. un mutuo di € 17.500.000,00, garantito da ipoteca su svariati immobili della mutuataria.
Con due atti di erogazione e quietanza, entrambi per notar Mililotti e rispettivamente datati 31.10.2008 e 15.10.2010, la mutuataria riconosceva di avere ricevuto la somma promessa, in due tranche di € 16.700.000,00 e di €
800.000,00.
Quindi, con atto di accollo parziale non liberatorio e di suddivisione ex art. 39 TUB per notar Mililotti del 15.10.2010 (rep. 34874, racc. 11885), la
S.T.A.M. s.r.l., acquirente di alcuni degli immobili ipotecati, ha assunto su di
Pagina 4 di 28
sé il debito della SI per l'importo di € 9.000.000,00 a titolo di capitale.
3. Con il primo motivo di opposizione, la debitrice sostiene che il contratto di mutuo, in quanto stipulato per scrittura privata autenticata anziché per atto pubblico, non sarebbe un idoneo titolo esecutivo.
Ciò è tuttavia in palese contrasto con l'art. 474, c. II, n. 2), c.p.c., in virtù del quale rivestono la qualità di titolo esecutivo, con riferimento all'obbligazione di pagamento di una somma di denaro, anche le scritture private autenticate.
È ininfluente quanto deciso dalla Corte di Giustizia Europea nella causa C-260/97, citata dall'istante, trattandosi di sentenza attinente a questione del tutto diversa, ovverosia ai requisiti che un titolo esecutivo,
formato all'interno di uno Stato membro, deve possedere ai fini della convenzione 27 settembre 1968 sulle decisioni in materia civile e commerciale e della sua eseguibilità nell'ordinamento di altri Stati membri.
Al contempo, la debitrice si duole che il precetto manchi “di ogni e
qualsivoglia indicazione dei criteri di calcolo eseguiti” e che non contenga la fedele trascrizione del titolo.
Il primo aspetto non costituisce un requisito di validità formale del precetto, nel quale è comunque chiarito il fondamento giuridico delle diverse voci di credito richieste, ovverosia € 9.000.000,00 per capitale ed €
1.252.290,14 per interessi.
Quanto alla trascrizione del titolo, essa è stata correttamente eseguita,
come prescritto dall'ultimo comma dell'art. 474 c.p.c., e la ripetizione di una pagina (alla venticinquesima facciata dell'intimazione), non incidendo
Pagina 5 di 28
sull'attitudine dell'atto a portare a conoscenza del debitore l'intero contenuto del titolo, rappresenta una mera irregolarità, del tutto ininfluente al fine di garantire, in ossequio allo scopo della norma, la piena intelligibilità della fonte dell'obbligazione.
4. L'opponente lamenta, quindi, che nell'atto di accollo “la banca,
nello specificare il periodo e la durata dell'accollo, ha indicato lo stesso
lasso di tempo della scrittura privata del 17.10.2008 (15 anni) con un
preammortamento di 36 mesi, ma in realtà dal piano di ammortamento
risulta un periodo differente ovvero di 12 mesi. Ciò determina una
illegittimità dell'accollo e degli interessi applicati posto che il periodo di
preammortamento iniziale di 24 mesi calcolati già sulla sorte capitale di
€17.500.000,00, con la cedola di accollo di euro 9.000.000,00, ha
comportato un ricalcolo ulteriore di interessi già precedentemente
addebitati”.
Non sono chiare l'esatta portata giuridica della difesa di parte opponente né le ragioni per le quali i fatti dedotti avrebbero implicato un danno a suo carico.
In ogni caso, giova rilevare che l'originario contratto di mutuo prevedeva un periodo di ventiquattro mesi di preammortamento, seguito da un ammortamento di quindici anni.
In sede di accollo, le parti convennero (v. art. 3.1.) che il periodo di preammortamento convenuto nel mutuo, pari a ventiquattro mesi, fosse prorogato di ulteriori dodici, per un totale di trentasei, e che l'accollante,
nell'assumere a proprio carico le obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo, fosse tenuta a rimborsare le rate in scadenza dopo la stipulazione
Pagina 6 di 28
dell'accollo, secondo la suddivisione del mutuo che ne è scaturita e in ottemperanza al relativo piano di ammortamento (v. art. 2.2.).
Non si comprende per quale ragione l'ampliamento del periodo di preammortamento abbia determinato un aggravio a carico dell'accollante,
posto che, a quella data, l'originaria obbligazione restitutoria era esigibile e,
con essa, l'accessoria obbligazione di pagamento degli interessi convenuti, al tasso di ammortamento, che non è stato neanche dedotto essere inferiore a quello di preammortamento.
In ogni caso, la modifica di tale assetto contrattuale è stata validamente concordata dalle parti nell'esercizio della loro libertà
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi