Trib. Cassino, sentenza 28/10/2024, n. 864
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Testo completo
n.R.G. 2322/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
AREA LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. R I, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 7 ottobre 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 2322/2019 promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti G P e R N Parte_1
CPOLA come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Caserta, Via
Unità Italiana n. 77
- ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
- resistenti contumaci
Oggetto: spettanze retributive – responsabilità solidale del committente
Conclusioni: come rassegnate nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 7 ottobre 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 14.11.2019 e ritualmente notificato, Parte_1
espone di avere lavorato alle dipendenze di dal 5.8.2014, in forza di contratto a Controparte_2
tempo determinato con scadenza il 30.9.2014, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato, part-time di tipo orizzontale a 18 ore settimanali, pari al 47,37 per cento dell'orario ordinario (38 ore settimanali), distribuito su 6 giorni lavorativi;
di essere stato inquadrato nel livello F2 del CCNL
Mobilità Attività Ferroviarie, con qualifica di operaio e mansioni di addetto alle pulizie interne ed esterne dei vagoni treno di assegnato presso la stazione ferroviaria di Cassino, Controparte_1
nell'ambito dell'appalto della gestione dei servizi di pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali nell'interesse ed in favore della committente di utilizzare nell'attività di Controparte_1
pulizia prodotti contenenti sostanze tossiche, abrasive e corrosive;
di indossare nello svolgimento delle sue mansioni dispositivi di protezione individuale (giubbetto, pantaloni, maglietta e scarpe) di cui è stato dotato dall'azienda al momento dell'assunzione;
di essere stato inserito in turni avvicendati nelle 24 ore ripartiti su sei giorni di lavoro a settimana compresa la domenica (turno mattutino dalle
7.00 alle 10.10 oppure dalle 8.00 alle 11,10 o, nel giorno di domenica, dalle 9.00 alle 12.10;
un turno notturno dalle 23.00 alle 02.10);
di avere svolto lavoro supplementare oltre l'orario settimanale definito contrattualmente, allorché veniva richiesto e svolto il turno dalle ore 23,00 alle ore 4,00 o
5,00 del mattino, secondo le necessità aziendali, superando così l'orario settimanale fino a 3 ore o più di 3 ore, dunque con inserimento in un sistema di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale ai sensi dell'art. 27 punto 1.2. del Mobilità Attività Ferroviarie;
di essere stato inserito in una Org_1
turnazione a prevalenza di servizi notturni (dalle 23.00 alle 03.00/04.00/05.00) per 4 o 5 giorni a settimana;
che la incrementava il part-time al 50 per cento (19 ore settimanali) a far data CP_2
dal 31.5.2018.
2. Tanto premesso, il ricorrente deduce di avere maturato, in ragione dell'attività lavorativa svolta alle dipendenze di dall'agosto 2014 sino al giugno 2019, i seguenti emolumenti Controparte_2
retributivi o indennità risarcitorie: a) indennità risarcitoria nella misura pari alla differenza tra la retribuzione per il part-time osservato fino al 31.5.2018 (18 ore settimanali, pari al 47,37 per cento dell'orario ordinario) e la retribuzione corrispondente al part time al 50 per cento, inderogabilmente
fissata dall'art. 20 del CCNL Mobilità A.F. come misura minima della prestazione nel tempo parziale orizzontale, ivi compresa l'incidenza sugli istituti retributivi indiretti e differiti;
b) indennità per flessibilità legata a prestazioni lavorative notturne, nella misura di euro 10.00 per ciascun servizio notturno effettivamente reso ed eccedente al numero di 10 mensili e 79 su base annua, ai sensi dell'art.
83, punto 4.2. del CCNL Mobilità A.F.;
c) differenze per indennità per lavoro notturno ai sensi dell'art. 75 del CCNL Mobilità A.F.;
d) differenze per indennità per lavoro festivo o domenicale (euro
20.00 per lavoro domenicale oltre le due ore, ed euro 10.00 per lavoro domenicale fino alle due ore) ai sensi dell'art. 76 del CCNL Mobilità A.F.;
e) indennità per turni avvicendati nelle 24 ore ai sensi dell'art. 81 del CCNL Mobilità A.F.;
f) indennità giornaliera per lavorazioni in condizioni disagiate ai sensi dell'art. 82, punto 1.2., CCNL Mobilità A.F.;
g) indennità settimanale per superamento dell'orario settimanale nei periodi di flessibilità multiperiodale (euro 18,00, in ipotesi di superamento dell'orario fino a 3 ore;
euro 36,00 in ipotesi di superamento dell'orario oltre le 3 ore), ai sensi dell'art.
83, punto 1, del CCNL Mobilità A.F.;
h) differenze per indennità per sesto giorno lavorato (euro
15.00) ai sensi dell'art. 83, punto 2, del CCNL Mobilità A.F.;
i) differenze su indennità di trasferta ex art. 77 del CCNL Mobilità A.F.;
h) differenze retributive per il lavoro supplementare prestato;
i) differenze per il trattamento di fine rapporto spettante.
3. Il ricorrente evidenzia inoltre che la committente è solidalmente responsabile per Controparte_1
il pagamento delle suddette spettanze ai sensi dell'art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276 del 2003 e conclude per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare che il sig. , dipendente della dal Parte_1 Controparte_2
05.08.2014 nell'ambito dell'appalto del servizio pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali per la committenza (appalto ancora in corso), con contratto di lavoro CP_1
subordinato a tempo indeterminato part-time (47,37% - 18 ore settimanali fino al maggio 2018 e, dal mese di giugno 2018 con regime part-time al 50% - 19 ore settimanali), inquadrato nel livello F2 del
CCNL Mobilità Attività Ferroviarie, vigente nel periodo ed applicato al settore di appartenenza, con qualifica di operaio e mansioni di addetto alla pulizia dei vagoni/treni presso la stazione ferroviaria/deposito di Cassino, nell'ambito dell'appalto del servizio pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali per la committenza , per le concrete modalità di svolgimento CP_1
della prestazione lavorativa resa dal 05.08.2014 al 31.05.2018, ha diritto al riconoscimento di un part-time di 19 ore settimanali avuto riguardo all'orario minimo fissato dall'art. 20 CCNL;
- Accertare e dichiarare che il ricorrente, secondo le disposizioni e direttive impartite dalla società resistente, nell'esecuzione della prestazione lavorativa ha sempre indossato i Dispositivi di
Protezione Individuale come forniti dalla resistente per evitare il contatto con rifiuti organici, inorganici e con le sostanze contenute nei prodotti utilizzati per la detersione e sanificazione dei treni;
- Accertare e dichiarare che il sig. , in base alla qualità e quantità di lavoro prestato, Parte_1 nell'ambito dell'appalto dei servizi di pulizia del materiale rotabile affidato dalla committente
ed ancora in corso, alle mansioni ed agli orari di lavoro effettivamente osservati, CP_1
retribuito in misura inferiore rispetto agli istituti previsti e disciplinati dal Mobilità AF, per il Org_1
periodo dal 05.08.2014 al 30 giugno 2019, ha diritto al pagamento della somma complessiva di €
17.138,99 di cui € 2.108,23 a titolo di risarcimento del danno (danno da considerarsi in re ipsa) per differenze sulla retribuzione tabellare dal 05.08.2014 al 31.05.2018 che sarebbe spettata al ricorrente avuto riguardo all'orario minimo contrattuale di 19 ore settimanali per il part-time di tipo orizzontale (50% dell'orario ordinario di 38 ore settimanali art. 20 CCNL) nonché sugli altri istituti
13ma, 14ma ed anche per differenze su accantonamento TFR, € 15.030,76 per differenze retributive calcolate nel periodo dal 05.08.2014 al 30.06.2019 di cui € 2.060,00 per indennità flessibilità legate
a prestazioni lavorative notturne, € 1.498,40 per indennità lavorazioni in condizioni disagiate (art.
82),€ 992,48 a titolo di indennità di turno (art. 81), € 3.012,00 per differenze su indennità di trasferta ex art. 77 con rimborso spese forfetarie per € 12,00 per ogni trasferta superiore alle 4 ore, € 7.014,08 per differenze sull'indennità di lavoro domenicale (art. 76), per ore di lavoro supplementare effettivamente rese e non retribuite, per indennità 6° giorno lavorato (art. 83 punto 2), per indennità superamento dell'orario settimanale fino a 3 ore ed oltre 3 ore (art. 83 punto 1), per differenze su indennità lavoro notturno (art. 75), ed € 453,80 a titolo di differenze sul calcolo del TFR da accantonarsi come per legge in conformità degli allegati conteggi che formano parte integrante e sostanziale del presente ricorso come spettanti ai sensi degli artt. 20, 27, 68, 75, 76, 81, 82, 83 CCNL
Mobilità AF applicato dalla resistente e vigente nel periodo indicato, in conformità degli analitici conteggi che formano parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto - Condannare
, in persona del legale rapp.tep.t. con sede legale in via Di Vittorio n. 29 Ivrea Controparte_2
(TO) - (CF/P.IVA ) e , in persona del legale rapp.te p.t. con sede P.IVA_1 CP_1
legale Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma. (CF. ), in solido fra loro ovvero P.IVA_2 alternativamente, per quanto di ragione e competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma
2D.Lgs. 276/2003, come novellato dall'art. 2 D.L. 25/2017 ed in subordine anche ai sensi dell'art.
1676 c.c., al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 16.685,19 depurata dell'importo di € 453,80 da destinarsi ai fini dell'accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto come per legge, con ogni conseguenza ed in conformità della legislazione vigente in materia di contribuzione previdenziale e fiscale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto all'effettivo soddisfo o della
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
AREA LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. R I, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 7 ottobre 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 2322/2019 promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti G P e R N Parte_1
CPOLA come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Caserta, Via
Unità Italiana n. 77
- ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
- resistenti contumaci
Oggetto: spettanze retributive – responsabilità solidale del committente
Conclusioni: come rassegnate nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 7 ottobre 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 14.11.2019 e ritualmente notificato, Parte_1
espone di avere lavorato alle dipendenze di dal 5.8.2014, in forza di contratto a Controparte_2
tempo determinato con scadenza il 30.9.2014, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato, part-time di tipo orizzontale a 18 ore settimanali, pari al 47,37 per cento dell'orario ordinario (38 ore settimanali), distribuito su 6 giorni lavorativi;
di essere stato inquadrato nel livello F2 del CCNL
Mobilità Attività Ferroviarie, con qualifica di operaio e mansioni di addetto alle pulizie interne ed esterne dei vagoni treno di assegnato presso la stazione ferroviaria di Cassino, Controparte_1
nell'ambito dell'appalto della gestione dei servizi di pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali nell'interesse ed in favore della committente di utilizzare nell'attività di Controparte_1
pulizia prodotti contenenti sostanze tossiche, abrasive e corrosive;
di indossare nello svolgimento delle sue mansioni dispositivi di protezione individuale (giubbetto, pantaloni, maglietta e scarpe) di cui è stato dotato dall'azienda al momento dell'assunzione;
di essere stato inserito in turni avvicendati nelle 24 ore ripartiti su sei giorni di lavoro a settimana compresa la domenica (turno mattutino dalle
7.00 alle 10.10 oppure dalle 8.00 alle 11,10 o, nel giorno di domenica, dalle 9.00 alle 12.10;
un turno notturno dalle 23.00 alle 02.10);
di avere svolto lavoro supplementare oltre l'orario settimanale definito contrattualmente, allorché veniva richiesto e svolto il turno dalle ore 23,00 alle ore 4,00 o
5,00 del mattino, secondo le necessità aziendali, superando così l'orario settimanale fino a 3 ore o più di 3 ore, dunque con inserimento in un sistema di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale ai sensi dell'art. 27 punto 1.2. del Mobilità Attività Ferroviarie;
di essere stato inserito in una Org_1
turnazione a prevalenza di servizi notturni (dalle 23.00 alle 03.00/04.00/05.00) per 4 o 5 giorni a settimana;
che la incrementava il part-time al 50 per cento (19 ore settimanali) a far data CP_2
dal 31.5.2018.
2. Tanto premesso, il ricorrente deduce di avere maturato, in ragione dell'attività lavorativa svolta alle dipendenze di dall'agosto 2014 sino al giugno 2019, i seguenti emolumenti Controparte_2
retributivi o indennità risarcitorie: a) indennità risarcitoria nella misura pari alla differenza tra la retribuzione per il part-time osservato fino al 31.5.2018 (18 ore settimanali, pari al 47,37 per cento dell'orario ordinario) e la retribuzione corrispondente al part time al 50 per cento, inderogabilmente
fissata dall'art. 20 del CCNL Mobilità A.F. come misura minima della prestazione nel tempo parziale orizzontale, ivi compresa l'incidenza sugli istituti retributivi indiretti e differiti;
b) indennità per flessibilità legata a prestazioni lavorative notturne, nella misura di euro 10.00 per ciascun servizio notturno effettivamente reso ed eccedente al numero di 10 mensili e 79 su base annua, ai sensi dell'art.
83, punto 4.2. del CCNL Mobilità A.F.;
c) differenze per indennità per lavoro notturno ai sensi dell'art. 75 del CCNL Mobilità A.F.;
d) differenze per indennità per lavoro festivo o domenicale (euro
20.00 per lavoro domenicale oltre le due ore, ed euro 10.00 per lavoro domenicale fino alle due ore) ai sensi dell'art. 76 del CCNL Mobilità A.F.;
e) indennità per turni avvicendati nelle 24 ore ai sensi dell'art. 81 del CCNL Mobilità A.F.;
f) indennità giornaliera per lavorazioni in condizioni disagiate ai sensi dell'art. 82, punto 1.2., CCNL Mobilità A.F.;
g) indennità settimanale per superamento dell'orario settimanale nei periodi di flessibilità multiperiodale (euro 18,00, in ipotesi di superamento dell'orario fino a 3 ore;
euro 36,00 in ipotesi di superamento dell'orario oltre le 3 ore), ai sensi dell'art.
83, punto 1, del CCNL Mobilità A.F.;
h) differenze per indennità per sesto giorno lavorato (euro
15.00) ai sensi dell'art. 83, punto 2, del CCNL Mobilità A.F.;
i) differenze su indennità di trasferta ex art. 77 del CCNL Mobilità A.F.;
h) differenze retributive per il lavoro supplementare prestato;
i) differenze per il trattamento di fine rapporto spettante.
3. Il ricorrente evidenzia inoltre che la committente è solidalmente responsabile per Controparte_1
il pagamento delle suddette spettanze ai sensi dell'art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276 del 2003 e conclude per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare che il sig. , dipendente della dal Parte_1 Controparte_2
05.08.2014 nell'ambito dell'appalto del servizio pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali per la committenza (appalto ancora in corso), con contratto di lavoro CP_1
subordinato a tempo indeterminato part-time (47,37% - 18 ore settimanali fino al maggio 2018 e, dal mese di giugno 2018 con regime part-time al 50% - 19 ore settimanali), inquadrato nel livello F2 del
CCNL Mobilità Attività Ferroviarie, vigente nel periodo ed applicato al settore di appartenenza, con qualifica di operaio e mansioni di addetto alla pulizia dei vagoni/treni presso la stazione ferroviaria/deposito di Cassino, nell'ambito dell'appalto del servizio pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali per la committenza , per le concrete modalità di svolgimento CP_1
della prestazione lavorativa resa dal 05.08.2014 al 31.05.2018, ha diritto al riconoscimento di un part-time di 19 ore settimanali avuto riguardo all'orario minimo fissato dall'art. 20 CCNL;
- Accertare e dichiarare che il ricorrente, secondo le disposizioni e direttive impartite dalla società resistente, nell'esecuzione della prestazione lavorativa ha sempre indossato i Dispositivi di
Protezione Individuale come forniti dalla resistente per evitare il contatto con rifiuti organici, inorganici e con le sostanze contenute nei prodotti utilizzati per la detersione e sanificazione dei treni;
- Accertare e dichiarare che il sig. , in base alla qualità e quantità di lavoro prestato, Parte_1 nell'ambito dell'appalto dei servizi di pulizia del materiale rotabile affidato dalla committente
ed ancora in corso, alle mansioni ed agli orari di lavoro effettivamente osservati, CP_1
retribuito in misura inferiore rispetto agli istituti previsti e disciplinati dal Mobilità AF, per il Org_1
periodo dal 05.08.2014 al 30 giugno 2019, ha diritto al pagamento della somma complessiva di €
17.138,99 di cui € 2.108,23 a titolo di risarcimento del danno (danno da considerarsi in re ipsa) per differenze sulla retribuzione tabellare dal 05.08.2014 al 31.05.2018 che sarebbe spettata al ricorrente avuto riguardo all'orario minimo contrattuale di 19 ore settimanali per il part-time di tipo orizzontale (50% dell'orario ordinario di 38 ore settimanali art. 20 CCNL) nonché sugli altri istituti
13ma, 14ma ed anche per differenze su accantonamento TFR, € 15.030,76 per differenze retributive calcolate nel periodo dal 05.08.2014 al 30.06.2019 di cui € 2.060,00 per indennità flessibilità legate
a prestazioni lavorative notturne, € 1.498,40 per indennità lavorazioni in condizioni disagiate (art.
82),€ 992,48 a titolo di indennità di turno (art. 81), € 3.012,00 per differenze su indennità di trasferta ex art. 77 con rimborso spese forfetarie per € 12,00 per ogni trasferta superiore alle 4 ore, € 7.014,08 per differenze sull'indennità di lavoro domenicale (art. 76), per ore di lavoro supplementare effettivamente rese e non retribuite, per indennità 6° giorno lavorato (art. 83 punto 2), per indennità superamento dell'orario settimanale fino a 3 ore ed oltre 3 ore (art. 83 punto 1), per differenze su indennità lavoro notturno (art. 75), ed € 453,80 a titolo di differenze sul calcolo del TFR da accantonarsi come per legge in conformità degli allegati conteggi che formano parte integrante e sostanziale del presente ricorso come spettanti ai sensi degli artt. 20, 27, 68, 75, 76, 81, 82, 83 CCNL
Mobilità AF applicato dalla resistente e vigente nel periodo indicato, in conformità degli analitici conteggi che formano parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto - Condannare
, in persona del legale rapp.tep.t. con sede legale in via Di Vittorio n. 29 Ivrea Controparte_2
(TO) - (CF/P.IVA ) e , in persona del legale rapp.te p.t. con sede P.IVA_1 CP_1
legale Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma. (CF. ), in solido fra loro ovvero P.IVA_2 alternativamente, per quanto di ragione e competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma
2D.Lgs. 276/2003, come novellato dall'art. 2 D.L. 25/2017 ed in subordine anche ai sensi dell'art.
1676 c.c., al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 16.685,19 depurata dell'importo di € 453,80 da destinarsi ai fini dell'accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto come per legge, con ogni conseguenza ed in conformità della legislazione vigente in materia di contribuzione previdenziale e fiscale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto all'effettivo soddisfo o della
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