Trib. Castrovillari, sentenza 02/01/2025, n. 1

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Castrovillari, sentenza 02/01/2025, n. 1
Giurisdizione : Trib. Castrovillari
Numero : 1
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 4310/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Ombretta Propato;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa delle Controparte_1
funzionarie dott.sse Serenella Rosaria Zanfini e Serena Cianflone;

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 07/12/2021, parte ricorrente, premesso di aver sottoscritto contratti a tempo determinato, c.d. supplenze brevi, negli anni scolastici 2016/2017;
2017/2018;

2018/2019, ha domandato di dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta la corresponsione del Compenso Individuale Accessorio (CIA), con condanna delle
Amministrazioni convenute al pagamento della somma di € 928,54 o della somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, col favore degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
Il resistente nel costituirsi ha affermato l'insussistenza del diritto al Compenso CP_1
Individuale Accessorio nel caso di supplenze brevi e ha concluso per il rigetto della pretesa nel merito.
2.1 È documentalmente provato che parte ricorrente ha lavorato come collaboratore scolastico con contratti a tempo determinato per come dedotto.
2.2 L'art. 82, comma 1, CCNL 2007 (previsto anche nella contrattazione successiva) sancisce che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”;
il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di
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assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego
a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
Il successivo comma 7 precisa che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8, nel disciplinare le modalità di calcolo e liquidazione del compenso, prevede che esso sia commisurato in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese. Tale disciplina, specificamente diretta al personale ATA, è del tutto analoga a quella prevista per il personale docente dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti.
Con riferimento a tale ultima voce retributiva si è pronunciata la Corte di Cassazione con ordinanza n. 20015/2018, fornendo un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo
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