Trib. Cuneo, sentenza 12/11/2024, n. 528

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cuneo, sentenza 12/11/2024, n. 528
Giurisdizione : Trib. Cuneo
Numero : 528
Data del deposito : 12 novembre 2024

Testo completo

N. 357/2024 R.G. Lav.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO

Il giudice monocratico in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Paola Elefante pronuncia la seguente
SENTENZA
dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al N. 357/2024 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ROMANO ANDREA COSMA per procura speciale alle liti in atti, elettivamente domiciliata in Corso Soleri 11, Cuneo, presso il difensore avv.
ROMANO ANDREA COSMA
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art.
417 bis, 1° comma, c.p.c. dal funzionario dott.ssa Elisabetta SELLERI, legalmente domiciliato in Cuneo, Via Massimo D'Azeglio n. 4, presso l'Ufficio
Scolastico Provinciale di Cuneo
CONVENUTO/I oggetto: retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, Pt_1 ha dedotto:
[...] di essere dipendente del convenuto come docente non di ruolo in CP_1 servizio presso l'I.C. di Cuneo, e di aver prestato servizio con plurimi contratti annuali e fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2019/20,
2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24;

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di non aver beneficiato, durante i contratti a tempo determinato, della c.d. Carta elettronica del docente, introdotta dalla L. n. 107/2015 e finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali;
di ritenere illegittima la sua esclusione dai destinatari del beneficio in quanto docente a tempo determinato, chiedendo pertanto accertarsi il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1 della legge 107/2015, e la condanna del convenuto al rilascio in suo CP_1 favore della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, di cui all'art. 1, comma 121, legge 107/2015, nonché all' accredito della complessiva somma corrispondente al valore della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici nel corso dei quali ha lavorato alle dipendenze del
convenuto in qualità di docente con contratti a tempo determinato, CP_1 con vittoria di spese.
Parte ricorrente ha dedotto la illegittimità del riconoscimento della Carta del
Docente al solo personale docente di ruolo in quanto in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3), di tutela del lavoro e della formazione professionale (art. 35) e di buon andamento della Pubblica Amministrazione
(art. 97);
ha affermato inoltre che riconoscere la Carta in questione solo ai docenti assunti di ruolo si pone in contrasto con il divieto di disparità di trattamento dei lavoratori precari rispetto ai loro omologhi lavoratori a tempo indeterminato, affermato nello specifico dalle clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, con riferimento al personale della scuola pubblica, in assenza di ragioni oggettive che giustifichino la disparità.
Si è costituito in giudizio il il quale ha contestato Controparte_2 integralmente il ricorso, in quanto infondato, e ne ha chiesto il rigetto.
All'odierna udienza, le parti hanno discusso oralmente e la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione, letti in udienza e depositati in via telematica.
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La domanda attorea appare fondata e va accolta nei termini e per le ragioni che seguono.
In primo luogo, si osserva come, nella specie, risulti documentato e non contestato che la ricorrente negli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22,
2022/23, 2023/24 abbia prestato servizio alle dipendenze del CP_1 convenuto quale docente;
incontestato inoltre è che i periodi in cui il servizio è stato prestato, in forza di contratti annuali e fino al termine delle attività didattiche , siano quelli indicati in ricorso.
Non è contestato inoltre che la ricorrente, assunta in forza dei contratti a tempo determinato via via succedutisi, ha svolto un'attività lavorativa analoga a quella dei docenti di ruolo, dovendo disporre delle medesime competenze
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professionali ed essendo soggetta, come il suddetto personale di ruolo, all'obbligo di formazione continua. Né v'è dubbio sul fatto che la ricorrente non abbia percepito la Carta elettronica del Docente, vale a dire che non gli sia stata erogata tramite la suddetta Carta la somma di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, commi 121-124, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali, poiché assegnata dal soltanto al personale CP_1 docente di ruolo e, “per l'anno 2023”, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, ex DL 69/2023.
Ciò posto, occorre ora inquadrare la questione nell'ambito della normativa interna e sovranazionale che regola la fattispecie.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_3
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
[...] inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Controparte_4
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
[...] sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.” Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria,
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permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_4 rappresentative di categoria”. Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
Inoltre, il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che ha sostituito quello del 23 settembre 2015), all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”
In tale quadro si inserisce poi la nota del prot. n. 15219 del 15 ottobre CP_1
2015, la quale al punto 2, rubricato “Destinatari”, ribadisce che “la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art. 2 DPCM)”. Va osservato inoltre che l'art. 282 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) sancisce, che
“L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica”.
Anche il C.C.N.L. Scuola attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la
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