Trib. Bari, sentenza 09/01/2025, n. 50
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
-Sezione terza civile-
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico designato, dott.ssa Cristina Fasano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4767/2022 R.G. avente ad oggetto: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace"
tra
CH EN rappresentato e difeso dall' avv. Casalini Fabio, in virtù di procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore nel giudizio di primo grado del 12.02.2020;
- appellante-
contro
UNIPOLSAI ASS.NI S.P.A., rappresentata e difesa dall'avv. IU Andrea Basciani, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 25.07.2022;
-appellato- nonché contro
LI IA e LI NI, in qualità di chiamate all'eredità di LI
ST
appellate contumaci-
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da richiamato verbale di udienza del 9.01.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato RO OR e PO SO, rispettivamente in qualità di proprietario e conducente del motociclo tg. CV 74534, avevano convenuto in giudizio dinanzi a Giudice di Pace di Bari ai sensi dell'art 149 Cod. Ass. la Unipolsai Assicurazioni S.p.A.
(compagnia assicuratrice del veicolo dello RO), e LI ST (proprietario conducente del
motociclo tg. AW16779), al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro verificatosi il giorno 16.10.2017 alle ore 13:30 circa in Bari, alla via Dell'Andro in corrispondenza dell'intersezione con via Bassi.
Nel dettaglio RO OR aveva chiesto il risarcimento dei danni materiali quantificati in
800,00, mentre PO SO il risarcimento delle lesioni personali subite pari ad € 5.196,61, per un totale complessivo di €.5.996,61 ridotto a €.5.200,00 per ragioni di economia processuale.
2La Unipolsai Assicurazioni S.p.A. si era costituita in giudizio assumendo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. per violazione del disposto di cui all'art. 163 n.3 e 4 c.p.c. nonché l'improponibilità della domanda sia per mancato rispetto del disposto di cui agli artt. 145, 148 e
149 Cod. Ass., stante l'assenza di prova dell' inoltro della richiesta di risarcimento all' Allianz S.p.A., compagnia assicuratrice del veicolo antagonista, sia per incompletezza della richiesta stragiudiziale, oltre all'annullabilità del mandato per conflitto di interessi e conseguente nullità dell'atto di citazione per vizio di costituzione del rapporto processuale.
Nel merito aveva eccepito l'infondatezza della domanda per insussistenza dell'evento.
3.Costituitosi un nuovo difensore per RO OR per risolvere il conflitto eccepito, all'esito dell'attività istruttoria il Giudice di Pace, con sentenza n. 306 del 14.02.2022, notificata, aveva rigettato la domanda dichiarandola improponibile con condanna degli attori alle spese di lite.
4.Avverso la prefata sentenza (di cui, peraltro, non veniva prodotta copia), proponeva appello
RO OR assumendo, quale unico motivo, la violazione o erronea applicazione degli artt. 145
e 149 della L.205/2005 (Cod. Ass.) per non avere considerato pertinenti al sinistro le ricevute prodotte.
Pertanto, concludeva chiedendo: "1. in riforma della gravata sentenza, accertare e dichiarare preliminarmente la regolarità della messa in mora effettuata dal procuratore pro tempore del sig.
RO OR nei confronti di Allianz Assicurazioni per il sinistro per cui è causa;
2. Ammettere le prove come richieste nelle note autorizzate e quindi istruire il processo dinanzi a sé disponendo
l'interrogatorio formale del convenuto contumace LI ST, l'audizione del teste Mazzacane
IU e l'ammissione della richiesta CTU medica.
3. All'esito di tali prove accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità del conducente LI ST del mezzo tg. AW16779 nella produzione del sinistro de quo;
4. Per l'effetto, condannare la UnipolSai Ass.ni Spa, in persona del legale rappresentante p.t., ai sensi e per gli effetti dell'art. 149 del D.lgs. n. 209/2005, al risarcimento di tutti
i danni patiti dall'odierno attore, e cioè Euro 800,00 pari al danno materiale così come concordato con il perito della Compagnia convenuta P.i. Patruno subito dalla predetta vettura oppure di quell'altra somma minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, il tutto entro i limiti di competenza ratione valoris del Giudice adito;
5. in subordine rinviare il presente procedimento, una volta constatata la procedibilità dell'azione, al Giudice di Pace di Bari affinchè
questi istruisca e decida la causa;
6. con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti del presente giudizio."
5. Si costituiva la Unipolsai Assicurazioni S.p.A. eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 339 c.p.c. e113 comma 2 c.p.c. e degli art.
348 1 comma c.p.c. e art.342 c.p.c. 1 comma.
Nel merito deduceva l'infondatezza del gravame stante la correttezza dell'iter logico giuridico seguito dal giudice di prime cure pertanto concludeva chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
6.All'udienza di prima comparizione, stante l'omessa notifica nei confronti di LI ST, risultato deceduto in data 25.10.2021, veniva disposta la notifica dell'atto di appello nei confronti degli eredi.
7.Instaurato regolarmente il contraddittorio, nessuno si costituiva per LI EF e LI NI.
La causa, istruita mediante l'acquisizione del fascicolo di primo grado e della documentazione prodotta dalle parti, all' odierna udienza stata decisa all'esito della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 281-sexies cpc.
9.Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di LI NI e LI EF, attesa la
regolarità della notifica dell'atto di citazione in appello del 21.10.2022 avvenuta a seguito della certificazione dell'ufficiale giudiziario dell'01.04.2022 di avvenuto decesso ex art.300 cpc di LI
ST.
10. Ciò detto, l'appello è inammissibile ai sensi dell'art. 339, ultimo comma cpc.
10.1.Secondo quanto stabilito dalla citata disposizione “Le