Trib. Lecce, sentenza 02/01/2025, n. 7
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Prima Sezione Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1) Dott. Mario Cigna Presidente
2) Dott.ssa Viviana Mele Giudice
3) Dott.ssa Caterina Stasi Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 3970 del R.G. relativo all'anno 2021, avente ad oggetto: cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;
riservato per la decisione nell'udienza del 10.9.2024, promosso da
RO NN MA, rappresentata e difesa dall'avv. NNrosa Coratelli;
attrice;
contro
RO LU, rappresentato e difeso dagli avv.ti Danilo Lorenzo e Giovanni Antonazzo;
- convenuto;
****
Fatto e diritto
Con atto introduttivo della presente controversia RO NN MA ha convenuto in giudizio il germano RO LU al fine di sentir dichiarare la riduzione della donazione effettuata con atto pubblico in data 31.3.2003 dalla madre, RO EL, deceduta il
15.6.2017, in favore del convenuto e della di lui coniuge SE EM RE, chiedendo pertanto di essere reintegrata nella quota di riserva a sé spettante, con condanna di RO
LU al pagamento di € 27.164,23 o di altra somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'apertura della successione, e con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, RO LU ha contestato in fatto ed in diritto le pretese attoree, replicando che la domanda proposta dalla controparte è inammissibile e improcedibile e che, comunque, non risulta lesa la quota di legittima dell'attrice;
che, ad ogni modo, la donazione in causa non è l'ultima effettuata da RO EL, dovendosi invece procedere, così come previsto dall'art. 559 c.c., alla riduzione della donazione effettuata a favore dell'altro figlio RO IC ER, in quanto posteriore.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 10.9.2024 la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, occorre rilevare l'infondatezza dell'eccezione sollevata dal convenuto di inammissibilità e improcedibilità della domanda attorea, considerato che già dagli elementi di fatto prospettati dall'attrice nell'atto introduttivo del giudizio emerge con
1
adeguata chiarezza la proposizione di una domanda di riduzione della donazione, e che inoltre la formulazione della stessa è stata precisata nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.
Passando al merito, la domanda è fondata e deve trovare accoglimento nei termini che seguono.
Com'è noto, “in tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal "relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Prima Sezione Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1) Dott. Mario Cigna Presidente
2) Dott.ssa Viviana Mele Giudice
3) Dott.ssa Caterina Stasi Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 3970 del R.G. relativo all'anno 2021, avente ad oggetto: cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;
riservato per la decisione nell'udienza del 10.9.2024, promosso da
RO NN MA, rappresentata e difesa dall'avv. NNrosa Coratelli;
attrice;
contro
RO LU, rappresentato e difeso dagli avv.ti Danilo Lorenzo e Giovanni Antonazzo;
- convenuto;
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Fatto e diritto
Con atto introduttivo della presente controversia RO NN MA ha convenuto in giudizio il germano RO LU al fine di sentir dichiarare la riduzione della donazione effettuata con atto pubblico in data 31.3.2003 dalla madre, RO EL, deceduta il
15.6.2017, in favore del convenuto e della di lui coniuge SE EM RE, chiedendo pertanto di essere reintegrata nella quota di riserva a sé spettante, con condanna di RO
LU al pagamento di € 27.164,23 o di altra somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'apertura della successione, e con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, RO LU ha contestato in fatto ed in diritto le pretese attoree, replicando che la domanda proposta dalla controparte è inammissibile e improcedibile e che, comunque, non risulta lesa la quota di legittima dell'attrice;
che, ad ogni modo, la donazione in causa non è l'ultima effettuata da RO EL, dovendosi invece procedere, così come previsto dall'art. 559 c.c., alla riduzione della donazione effettuata a favore dell'altro figlio RO IC ER, in quanto posteriore.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 10.9.2024 la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, occorre rilevare l'infondatezza dell'eccezione sollevata dal convenuto di inammissibilità e improcedibilità della domanda attorea, considerato che già dagli elementi di fatto prospettati dall'attrice nell'atto introduttivo del giudizio emerge con
1
adeguata chiarezza la proposizione di una domanda di riduzione della donazione, e che inoltre la formulazione della stessa è stata precisata nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.
Passando al merito, la domanda è fondata e deve trovare accoglimento nei termini che seguono.
Com'è noto, “in tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal "relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione
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