Trib. Torino, sentenza 13/03/2025, n. 1251

TRIB Torino
Sentenza
13 marzo 2025
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TRIB Torino
Sentenza
13 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 13/03/2025, n. 1251
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 1251
Data del deposito : 13 marzo 2025

Testo completo

proc. n. 15147/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Andrea Natale Presidente dott.ssa Monica Mastrandrea Giudice dott.ssa Alessia Santamaria Giudice rel. riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta come da ordinanza resa in data 12/12/2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15147 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: impugnazione diniego protezione umanitaria da parte del Questore, e vertente
TRA
, nato il [...] a [...], Edo State (Nigeria), C.F. Parte_1
, C.U.I. , rapp.to e difeso dall'avv. MAURO PIGINO, C.F._1 P.IVA_1 presso il cui studio elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
- RICORRENTE - E
, in persona del pro tempore Controparte_1 CP_2
- RESISTENTE NON COSTITUITO - conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, in accoglimento del ricorso, in via principale: previo annullamento del provvedimento impugnato, riconoscere sussistere per il ricorrente i
- 1 -

presupposti per il rilascio del permesso ex art. 32, comma 3 d.lgs. 25/2008 ed ex art. 19, comma 1.1 TUI e, conseguentemente, ordinare la trasmissione degli atti al Questore perché provveda al rilascio del permesso per protezione speciale. Con il favore di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente indicato in epigrafe ha chiesto al Questore della Provincia di Vercelli il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.

1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998. Con provvedimento recante prot. n. 085/2023, reso in data 12/08/2023 e notificato all'odierno ricorrente in data 16/08/2023, il Questore ha rigettato la suddetta istanza, riportandosi integralmente al parere contrario del giorno 03/08/2023, prot. nr. 0141385, reso dalla C.T. di Torino. L'istante, quindi, con ricorso trasmesso telematicamente in data 24/08/2023 e depositato il giorno 25/08/2023, ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di pronunciarsi in ordine alle richieste formulate alla pag. 6 dell'atto introduttivo del presente giudizio. Con decreto collegiale depositato in data 04/09/2023, è stata accolta la domanda proposta in via cautelare. Il giudice designato per la trattazione del merito della causa ha poi fissato, dinanzi a sé, l'udienza di comparizione delle parti. Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio (v. prova della notifica Controparte_1 telematica depositata in data 14/06/2024), non si è costituito e ne va pertanto dichiarata la contumacia. Con provvedimento reso dal G.D. in data 21/06/2024 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– è stata fissata l'udienza collegiale di discussione orale, in applicazione degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011, 281-terdecies e 275-bis c.p.c. Spirati i termini assegnati per il deposito delle note contenti le precisazioni delle conclusioni, delle note conclusionali e delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di discussione orale, in data 12/12/2024, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 275-bis, co. 4, c.p.c.
**** 1. La Questura della Provincia di Vercelli ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, facendo proprie le valutazioni, ritenute vincolanti, della C.T. di Torino, che, in relazione alla posizione dell'odierno ricorrente, ha ritenuto «che il Sig. non è stato in grado di dimostrare la sussistenza dei [presupposti per il rilascio Parte_1 del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.

1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998] alla luce della documentazione prodotta a corredo dell'istanza, da cui non è stato possibile
- 2 - ricostruire il percorso di integrazione socio-lavorativa da lui compiuto dall'arrivo in Italia nel dicembre 2015, per diversi ordini di ragioni:
sulla vita privata, si ricava come l'istante:
o a fronte di una lunga e prima facie ininterrotta permanenza sul territorio nazionale, non abbia raggiunto un sufficiente livello di indipendenza economica avendo egli cominciato a lavorare solo dal 02/01/2023 (con iniziale contratto a termine), poi convertito in contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 01/04/2023 e aumento dello stipendio lordo (quattro buste paga accluse) con la mansione di operaio;

o non abbia compiuto né tampoco avviato alcun percorso di alfabetizzazione e/o di scolarizzazione nel corso
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