Trib. Catania, sentenza 12/02/2025, n. 683

TRIB Catania
Sentenza
12 febbraio 2025
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TRIB Catania
Sentenza
12 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 12/02/2025, n. 683
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 683
Data del deposito : 12 febbraio 2025

Testo completo

4744/2024

TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di giudice del Lavoro, nella persona del giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza di discussione del 12.02.2025 ha emesso ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4744/2024 R.G.Lavoro , promosso
DA
SO IA UA nata a [...], il [...] , c.f. [...], res.
in Belpasso via Cesare Battisti 32 , col patrocinio dell'avv. Alfio Sambataro, giusta procura in atti domiciliata presso il suo studio in Belpasso via II Retta Levante 310;
RICORRENTE
CONTRO
I.N:P.S. Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale in persona del Presidente legale rappresentante p. t. , c. f. 80078750587 , con Sede Centrale in Roma, via Ciro il Grande 21 , in giudizio rappre -
sentato e difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi come da procura in atti , domiciliato in Catania,
Piazza della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale INPS;

RESISTENTE
oggetto : rideterminazione assegno e maggiorazione sociale – recupero indebito.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso che risulta depositato in data 15.5.2024 parte ricorrente impugnava il provvedimento


di rideterminazione assegno cat. AS n. 04050030 di cui risulta beneficiaria la ricorrente odierna,
emesso in conseguenza della rideterminazione dell'assegno sociale e della maggiorazione sociale per il periodo intercorso dall'agosto 2020 al dicembre 2021.
Detto provvedimento , recante data 26 dicembre 2022 , specificava che nel periodo sopra indicato l'Istituto aveva corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo comples-
sivo di euro 3.073,27.
Premetteva in fatto di avere presentato istanza di assegno sociale nel 2020 documentando a tal fine i redditi propri e quelli percepiti dal marito, detta domanda era stata preventivamente rigettata per il superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge per godere del beneficio dell'assegno sociale.
Il provvedimento di reiezione della domanda , emesso da INPS in data 06.08.2020 è stato tuttavia riesaminato e pertanto è stata accolta l'istanza di riesame della ricorrente e detto beneficio è stato percepito nel corso del periodo intercorso dal 2020 , 2021 e 2022.
In data 04.8.2022 avveniva il decesso del marito della ricorrente e quest'ultima chiedeva ad Inps la pensione di reversibilità, concessa dall'Istituto con provvedimento del 16.11.2022, con decorrenza dal 01/09/2022 , detta pensione categoria SO n. 20103982.
Successivamente avveniva che con il provvedimento in questa sede impugnato, del 26.12.2022,
l'Inps ricalcolava l'assegno sociale goduto dalla ricorrente, dalla data in cui è stato inizialmente percepito ( 01.08.2020) sino alla data del 30 agosto 2022, come si legge in ricorso ( cfr. pag. 6 ),
revocando l'assegno per l'anno 20202 e2021 e riconoscendolo per l'anno 2022, tenuto conto del-
la data di morte del marito della ricorrente e della pensione di reversibilità riscossa da quest'ul-
tima “.Pertanto dichiarava di impugnare il provvedimento di ricalcolo di assegno e maggiorazione sociale in quanto illegittimi poiché non avrebbero tenuto in considerazione i redditi effettivi percepi ti dalla ricorrente e coniuge per l'anno 2020 , come da 730/2021, i cui dati reddituali richiamava.
Deduceva che non vi era alcun discostamento tra il reddito dichiarato al momento della domanda e quello effettivo conseguito nell'anno 2020 , utile ai fini del riconoscimento del diritto e del calcolo dell'assegno sociale . Le stesse valutazioni erano svolte per l'anno 2021 , di cui riportava incolon-
nati valori numerali ed evidenziava che il reddito della ricorrente e quello del marito non erano superiori ai limiti di legge. Si riportava al calcolo eseguito dagli
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