Trib. Avezzano, sentenza 26/09/2024, n. 351
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Testo completo
Proc. n. 886/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 886 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da:
SU SE, c.f.: [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Serafino M. COLAIUDA
e Paolo COLAIUDA, presso i quali è elettivamente domiciliata
ATTORE
CONTRO
NA IT IA, c.f.: [...], rappresentata e difesa disgiuntamente dagli Avv.ti
Donatella TIBERIO e Giuseppe di Palma, elettivamente domiciliata presso il secondo
CONVENUTO
Materia: Responsabilità aquiliana
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note sostitutive dell'udienza del 19.3.2024 e, segnatamente:
- l'attore ha così concluso “ Piaccia al Tribunale adìto, contrariis reiectis, accogliere la domanda di risarcimento dei danni per la lesione dell'onore, del decoro e della reputazione dell'attrice derivanti dalla condotta illecita della convenuta e condannare quest'ultima al risarcimento dei danni morali da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria delle spese e compensi di lite”;
- il convenuto ha così concluso “…il sottoscritto procuratore formula le proprie conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nei precedenti scritti difensivi in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte e ne chiede l'integrale accoglimento”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 A. Con atto di citazione regolarmente e tempestivamente iscritto a ruolo il 18.12.2020, SU SE ha premesso come nel 2010 fosse dirigente servizi generali amministrativi dell'Istituto Comprensivo di
Balsorano. Il 14.12.2010 NA IT IA, insegnante presso la scuola primaria di San Vincenzo Valle
Roveto si recò presso l'ufficio dell'attrice e, al cospetto di altre colleghe, rivolse anche all'indirizzo di SU
SE più frasi ingiuriose (“siete delle incompetenti”;
“si andate a lavorare visto che non avete mai fatto”) per poi allontanarsi. Dopo essersi allontanata e dopo aver raggiunto la scuola di San Vincenzo Valle Roveto, la convenuta avrebbe chiesto l'intervento dei sanitari ai quali riferì di essere stata aggredita da persone a lei note e, il successivamente con missiva ricevuta dal dirigente scolastica avrebbe esposto falsamente di essere stata strattonata e “buttata fuori dalla porta dall'attrice”.
SU SE ha, quindi, esposto di aver proposto querela e come, dopo l'esercizio dell'azione penale in relazione ai reati di cui agli artt. 596 e 368 c.p. veniva dapprima pronunziata sentenza di non doversi procedere in relazione al primo per abolitio criminis dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 7/2016 e poi sentenza della stessa natura in relazione al secondo perché estinto per compiuta prescrizione.
L'attrice, quindi, già costituita parte civile, ha domandato la condanna della controparte al risarcimento dei danni morali subiti a seguito delle condotte tenute dalla convenuta.
B. La convenuta si è costituita in giudizio eccependo, in primo luogo, l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della negoziazione assistita. Nel merito ha, in sostanza, dedotto come l'impiego dell'espressione “incompetente” fosse scriminato in quanto legittimo esercizio del diritto di critica e come non fosse ravvisabile l'integrazione del reato di calunnia poiché il fatto attribuito all'attrice integrerebbe, al più, il delitto di percosse, procedibile a querela ragion per cui tanto i sanitari che il dirigente scolastico non avevano alcun obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria.
Infine, la convenuta ha evidenziato il difetto di prova del lamentato danno nonché l'eccessività della somma indicata dall'attrice.
NA IT IA ha, perciò, concluso in conformità delle argomentazioni svolte.
1. In primo luogo deve ritenersi la procedibilità della domanda posto che l'attore, dopo l'ordine del giudice, ha provveduto ad inoltrare alla controparte il 18.10.2019 invito ad aderire alla negoziazione assistita, seguita da adesione il 18.11.2019, ma la procedura è rimasta senza buon esito.
2. In punto di diritto, nel merito, deve osservarsi come i beni giuridici protetti dagli artt. 594 (ante abolitio criminis) e dall'art. 595 c.p. siano da identificarsi nell'onore, il decoro e la reputazione (invero l'onore formale) dell'uomo in quanto tale (Cass. Sez. V, 1.3.2018, n. 21128), come si evince pure dalla disciplina tassativa in punto di rilevanza della exceptio veritatis (art. 596 c.p.)
Per mezzo di tali norme, quindi, l'ordinamento appresta(va) tutela penale assicurando tutela alla sfera morale dell'individuo, quale insieme di attributi di doveroso rispetto che si deve all'essere umano. Sebbene non sia necessario che ad ogni interesse di rilevanza costituzionale corrisponda una fattispecie criminosa
2
incriminatrice posta a suo presidio, i beni giuridici sopra indicati hanno sicura rilevanza costituzionale, essendo riconducibili a quell'ampio contenitore assiologico che è l'art. 2 Cost. costituendo diritti della personalità, esprimenti la dignità dell'individuo, costituzionalmente garantiti (Cass.
Sez. 3, 14.10.2008, n. 25157).
Dalla superiore constatazione discende – mutuando i princìpi faticosamente affermatisi e poi definitivamente consolidatisi in tema di danno alla salute – come la tutela risarcitoria per la lesione di un interesse di rilevanza costituzionale sia indefettibile e presidio minimo pur a prescindere da una previsione di reato
(Cass. Sez. 3, 16.12.2014, n. 26367) anche se si tratti di danno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 886 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da:
SU SE, c.f.: [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Serafino M. COLAIUDA
e Paolo COLAIUDA, presso i quali è elettivamente domiciliata
ATTORE
CONTRO
NA IT IA, c.f.: [...], rappresentata e difesa disgiuntamente dagli Avv.ti
Donatella TIBERIO e Giuseppe di Palma, elettivamente domiciliata presso il secondo
CONVENUTO
Materia: Responsabilità aquiliana
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note sostitutive dell'udienza del 19.3.2024 e, segnatamente:
- l'attore ha così concluso “ Piaccia al Tribunale adìto, contrariis reiectis, accogliere la domanda di risarcimento dei danni per la lesione dell'onore, del decoro e della reputazione dell'attrice derivanti dalla condotta illecita della convenuta e condannare quest'ultima al risarcimento dei danni morali da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria delle spese e compensi di lite”;
- il convenuto ha così concluso “…il sottoscritto procuratore formula le proprie conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nei precedenti scritti difensivi in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte e ne chiede l'integrale accoglimento”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 A. Con atto di citazione regolarmente e tempestivamente iscritto a ruolo il 18.12.2020, SU SE ha premesso come nel 2010 fosse dirigente servizi generali amministrativi dell'Istituto Comprensivo di
Balsorano. Il 14.12.2010 NA IT IA, insegnante presso la scuola primaria di San Vincenzo Valle
Roveto si recò presso l'ufficio dell'attrice e, al cospetto di altre colleghe, rivolse anche all'indirizzo di SU
SE più frasi ingiuriose (“siete delle incompetenti”;
“si andate a lavorare visto che non avete mai fatto”) per poi allontanarsi. Dopo essersi allontanata e dopo aver raggiunto la scuola di San Vincenzo Valle Roveto, la convenuta avrebbe chiesto l'intervento dei sanitari ai quali riferì di essere stata aggredita da persone a lei note e, il successivamente con missiva ricevuta dal dirigente scolastica avrebbe esposto falsamente di essere stata strattonata e “buttata fuori dalla porta dall'attrice”.
SU SE ha, quindi, esposto di aver proposto querela e come, dopo l'esercizio dell'azione penale in relazione ai reati di cui agli artt. 596 e 368 c.p. veniva dapprima pronunziata sentenza di non doversi procedere in relazione al primo per abolitio criminis dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 7/2016 e poi sentenza della stessa natura in relazione al secondo perché estinto per compiuta prescrizione.
L'attrice, quindi, già costituita parte civile, ha domandato la condanna della controparte al risarcimento dei danni morali subiti a seguito delle condotte tenute dalla convenuta.
B. La convenuta si è costituita in giudizio eccependo, in primo luogo, l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della negoziazione assistita. Nel merito ha, in sostanza, dedotto come l'impiego dell'espressione “incompetente” fosse scriminato in quanto legittimo esercizio del diritto di critica e come non fosse ravvisabile l'integrazione del reato di calunnia poiché il fatto attribuito all'attrice integrerebbe, al più, il delitto di percosse, procedibile a querela ragion per cui tanto i sanitari che il dirigente scolastico non avevano alcun obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria.
Infine, la convenuta ha evidenziato il difetto di prova del lamentato danno nonché l'eccessività della somma indicata dall'attrice.
NA IT IA ha, perciò, concluso in conformità delle argomentazioni svolte.
1. In primo luogo deve ritenersi la procedibilità della domanda posto che l'attore, dopo l'ordine del giudice, ha provveduto ad inoltrare alla controparte il 18.10.2019 invito ad aderire alla negoziazione assistita, seguita da adesione il 18.11.2019, ma la procedura è rimasta senza buon esito.
2. In punto di diritto, nel merito, deve osservarsi come i beni giuridici protetti dagli artt. 594 (ante abolitio criminis) e dall'art. 595 c.p. siano da identificarsi nell'onore, il decoro e la reputazione (invero l'onore formale) dell'uomo in quanto tale (Cass. Sez. V, 1.3.2018, n. 21128), come si evince pure dalla disciplina tassativa in punto di rilevanza della exceptio veritatis (art. 596 c.p.)
Per mezzo di tali norme, quindi, l'ordinamento appresta(va) tutela penale assicurando tutela alla sfera morale dell'individuo, quale insieme di attributi di doveroso rispetto che si deve all'essere umano. Sebbene non sia necessario che ad ogni interesse di rilevanza costituzionale corrisponda una fattispecie criminosa
2
incriminatrice posta a suo presidio, i beni giuridici sopra indicati hanno sicura rilevanza costituzionale, essendo riconducibili a quell'ampio contenitore assiologico che è l'art. 2 Cost. costituendo diritti della personalità, esprimenti la dignità dell'individuo, costituzionalmente garantiti (Cass.
Sez. 3, 14.10.2008, n. 25157).
Dalla superiore constatazione discende – mutuando i princìpi faticosamente affermatisi e poi definitivamente consolidatisi in tema di danno alla salute – come la tutela risarcitoria per la lesione di un interesse di rilevanza costituzionale sia indefettibile e presidio minimo pur a prescindere da una previsione di reato
(Cass. Sez. 3, 16.12.2014, n. 26367) anche se si tratti di danno
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