Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 662
TRIB Napoli
Sentenza
28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPV
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa IA
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc per il giorno 19.12.2024, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza
nella causa iscritta al n. 974/2023 del ruolo generale vertente tra
RI DE IM UZ, rapp.ta e difesa dall' avv. FORMICOLA MASSIMILIANO, con cui domiciliata telematicamente ricorrente
e
INPS
contumace
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 18.1.2023, l'istante di cui in epigrafe, premesso che proponeva, dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, un ricorso con il quale rassegnava le seguenti conclusioni: "1. verificata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19 L.R. 1/2007 accogliere il presente ricorso e disapplicare il D.D. n.233 del 19.06.2009 con il quale è stata decretata l'esclusione dell'istante dai benefici di cui alla Legge Regionale n. 1/2007;
2. Per l'effetto dichiarare il diritto della Sig.ra IA De IM UZ all'inquadramento nella categoria “C” – ex sesta qualifica funzionale - con decorrenza 1.10.1978 e nella categoria "D" ex settima
-
qualifica funzionale - con decorrenza 17.09.1982, ai sensi e per gli effetti delle leggi regionali 17.03.1981 n.12 e 7.07.1981 n.41;
il tutto secondo la previsione dell'art. 19 L.R. 01/2007;
3. Condannare laRegione Campania al versamento dei diritti, onorari e spese del presente procedimento al sottoscritto procuratore antistatario."
(doc. n. 1);
che, su tale ricorso il Tribunale, con sentenza con sentenza n.8423 del
27.10.2015, accoglieva integralmente le istanze e così provvedeva: "
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, diritto della ricorrente all'inquadramento nella categoria C, ex VI livello funzionale, con decorrenza 1.10.1978, e nella categoria D, ex VII livello funzionale, con decorrenza 17.9.1982. Spese compensate." (doc n.2);
che, con successivo ricorso del febbraio 2017, in virtù del provvedimento innanzi indicato chiedeva che il Tribunale emettesse i seguenti provvedimenti: “1.
Accogliere il presente ricorso e condannare la Regione Campania al versamento, in favore della Sig.ra IA De IM UZ, della somma di €116385,40 oltre interessi e rivalutazione dalla decisione sino al soddisfo come da conteggi innanzi indicati ovvero di quella somma maggiore e/o minore che si accerterà in corso di giudizio, se del caso anche a mezzo di CTU che sin d'ora si chiede ivi comprese le somme spettanti alla dipendente per differenze contributive derivanti dal reinquadramento;
2. In subordine ed in accoglimento dell'istanza di risarcimento ex art. 2116 c.c., condannare l'Ente al versamento, in favore della Sig.ra IA De IM UZ della somma di €116.385,40 oltre interessi e rivalutazione dalla decisione sino al soddisfo come da conteggi innanzi indicati ovvero di quella somma maggiore e/o minore che si accerterà in corso di giudizio se del caso anche a mezzo CTU che sin
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