Trib. Velletri, sentenza 03/01/2025, n. 13
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Testo completo
R.G. 5852/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA
in persona del giudice unico, dott.ssa TA TR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al registro affari contenzioso n. 5852 del 2021, posta in delibazione all'udienza del 10.9.2024 e vertente tra
TRA
CH IA ([...]), rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Muratori, giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
Roma Via Gino Funaioli 54/56;
ATTRICE
E
UNICREDIT S.P.A. (00348170101), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Alberto Toffoletto e dagli avvocati Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana
Cipolla, Flora letternmayer e Simona Daminelli , giusta procura in calce alla comparsa, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pietro Costa in Velletri via Artemisia Mammucari
137/A;
CONVENUTA
Oggetto: contratti bancari;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 10 settembre 2024.
FATTO E DIRITTO
ZA RI ha citato in giudizio la banca indicata in epigrafe deducendo che la stessa era erede di
ZA CE titolare della C.M.C. di ZA CE e del conto corrente n. 4275626 presso la convenuta;
che non risultava sottoscritto alcun contratto di conto corrente in relazione al predetto conto;
che dall'analisi condotta su detto conto era emersa l'avvenuta applicazione di interessi, spese, commissioni ed oneri a vario titolo dalla convenuta in forza di clausole non concordate e pattuite;
che ciò emergeva dagli estratti conto completi per il periodo 1998-2021;
che quindi si doveva anche 1
accertare la gratuità delle linee di credito per difetto di forma scritta con accertamento del saldo del conto in esame;
che era prevista la forma scritta ad substatiam del contratto di conto corrente;
che quindi sussisteva l'obbligo restitutorio in capo alla convenuta di tutte le somme percepite a titolo di spese, commissioni, oneri ed interessi convenzionali;
che sussisteva l'interesse di parte attrice a conseguire la rideterminazione del saldo e la compensazione del credito con quando eventualmente dovuto alla banca .
Per questi motivi
, ha chiesto di accertare la nullità dei rapporti oggetto di causa e per l'effetto il ricalcolo dei rapporti dare/avere tra le parti con condanna della convenuta alla corresponsione, nel caso di eventuale chiusura del rapporto, alla somma risultante dal ricalcolo.
Si è costituita la convenuta indicata in epigrafe deducendo che la domanda di ripetizione era inammissibile essendo il rapporto di conto corrente ancora in essere;
che le domande restitutorie erano prescritte;
che era quindi onere dell'attrice fornire la prova della natura ripristinatoria dei pagamenti;
che era onere dell'attrice dare altresì prova ai fini della ripetizione delle somme pagate e dell'assenza della relativa causa debendi, oltre ad allegare tutta la documentazione completa degli estratti conto;
che parte attrice non aveva allegato il contratto e gli estratti conto;
che era onere di parte attrice dare prova della carenza del contratto di conto corrente, non avendo neanche richiesto alla convenuta ex art. 119 TUB tale documentazione;
che la censura relativa alla nullità del contratto di conto corrente ex art. 117 TUB era infondata, essendo onere di parte attrice dare prova anche del fatto negativo;
che parte attrice aveva poi contestato l'illegittima applicazione, nel corso del rapporto, di commissioni per mancata pattuizione, di spese ed interessi, di anatocismo vietato, avendo per altro sul punto la convenuta applicato a seguito della nota delibera CICR la identica periodicità degli interessi debitori
e creditori, in quanto non provate
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA
in persona del giudice unico, dott.ssa TA TR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al registro affari contenzioso n. 5852 del 2021, posta in delibazione all'udienza del 10.9.2024 e vertente tra
TRA
CH IA ([...]), rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Muratori, giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
Roma Via Gino Funaioli 54/56;
ATTRICE
E
UNICREDIT S.P.A. (00348170101), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Alberto Toffoletto e dagli avvocati Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana
Cipolla, Flora letternmayer e Simona Daminelli , giusta procura in calce alla comparsa, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pietro Costa in Velletri via Artemisia Mammucari
137/A;
CONVENUTA
Oggetto: contratti bancari;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 10 settembre 2024.
FATTO E DIRITTO
ZA RI ha citato in giudizio la banca indicata in epigrafe deducendo che la stessa era erede di
ZA CE titolare della C.M.C. di ZA CE e del conto corrente n. 4275626 presso la convenuta;
che non risultava sottoscritto alcun contratto di conto corrente in relazione al predetto conto;
che dall'analisi condotta su detto conto era emersa l'avvenuta applicazione di interessi, spese, commissioni ed oneri a vario titolo dalla convenuta in forza di clausole non concordate e pattuite;
che ciò emergeva dagli estratti conto completi per il periodo 1998-2021;
che quindi si doveva anche 1
accertare la gratuità delle linee di credito per difetto di forma scritta con accertamento del saldo del conto in esame;
che era prevista la forma scritta ad substatiam del contratto di conto corrente;
che quindi sussisteva l'obbligo restitutorio in capo alla convenuta di tutte le somme percepite a titolo di spese, commissioni, oneri ed interessi convenzionali;
che sussisteva l'interesse di parte attrice a conseguire la rideterminazione del saldo e la compensazione del credito con quando eventualmente dovuto alla banca .
Per questi motivi
, ha chiesto di accertare la nullità dei rapporti oggetto di causa e per l'effetto il ricalcolo dei rapporti dare/avere tra le parti con condanna della convenuta alla corresponsione, nel caso di eventuale chiusura del rapporto, alla somma risultante dal ricalcolo.
Si è costituita la convenuta indicata in epigrafe deducendo che la domanda di ripetizione era inammissibile essendo il rapporto di conto corrente ancora in essere;
che le domande restitutorie erano prescritte;
che era quindi onere dell'attrice fornire la prova della natura ripristinatoria dei pagamenti;
che era onere dell'attrice dare altresì prova ai fini della ripetizione delle somme pagate e dell'assenza della relativa causa debendi, oltre ad allegare tutta la documentazione completa degli estratti conto;
che parte attrice non aveva allegato il contratto e gli estratti conto;
che era onere di parte attrice dare prova della carenza del contratto di conto corrente, non avendo neanche richiesto alla convenuta ex art. 119 TUB tale documentazione;
che la censura relativa alla nullità del contratto di conto corrente ex art. 117 TUB era infondata, essendo onere di parte attrice dare prova anche del fatto negativo;
che parte attrice aveva poi contestato l'illegittima applicazione, nel corso del rapporto, di commissioni per mancata pattuizione, di spese ed interessi, di anatocismo vietato, avendo per altro sul punto la convenuta applicato a seguito della nota delibera CICR la identica periodicità degli interessi debitori
e creditori, in quanto non provate
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