Trib. Parma, sentenza 18/12/2024, n. 445

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Parma, sentenza 18/12/2024, n. 445
Giurisdizione : Trib. Parma
Numero : 445
Data del deposito : 18 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei IGnori Magistrati: dott. Paola Belvedere - Presidente rel. e est. dott. Maria Rita Pasqua Vena - Giudice dott. Angela Casalini - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale R.G. n. 5722/2024 promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. Casimiro Nigro, elettivamente domiciliata _1 presso lo stesso difensore;

rappresentato e difeso dall'avv. Casimiro Nigro, elettivamente domiciliato Parte_2 presso il medesimo difensore
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione personale dei coniugi alle condizioni di seguito trascritte:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;

2) la casa coniugale sita in Borgo Val di Taro (PR), via Montegrappa, n. 12 è in locazione alla IG.ra con contratto sottoscritto in data 01/01/2024, e sarà assegnata alla stessa, _1 con relativa intestazione del pagamento del canone di locazione, unitamente a spese ed oneri accessori, alla suddetta IG.ra Pt_1
3) il figlio minore dei coniugi, (C.F. ), nato il Persona_1 C.F._1 14.02.2020 a Parma, verrà affidato in modo condiviso tra i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e residenza presso la casa coniugale sita in Borgo Val di Taro (PR), via
1
Montegrappa n. 12 ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione;

4) i giorni di permanenza e di vacanza presso ciascun genitore sono indicati precisamene nel piano
Genitoriale ex art. 473bis n. 12, co. 4, c.p.c. allegato al ricorso per la separazione personale dei coniugi da intendersi integralmente richiamato.
5) il IG. si impegna a corrispondere a titolo di assegno di mantenimento in favore Parte_2 della coniuge, IG.ra , la somma di € 550,00, il quale dovrà essere versato entro il _1 giorno 25 di ogni mese, tramite bonifico sul conto corrente intestato alla IG.ra e _1 come dalla stessa indicato, sino alla raggiunta indipendenza economica del figlio. Tale contributo sarà adeguato annualmente in modo automatico e senza bisogno di richiesta dell'avente diritto in funzione del 100% dell'aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT;

6) Le parti concordano che l'assegno del nucleo famigliare (assegno unico) sarà percepito (come del resto già sta percependo) dalla IGnora con rinuncia da parte del IGnor _1
, il quale presta fin da ora a ciò il suo consenso, impegnandosi a sottoscrivere ogni Pt_2 documento che avesse eventualmente ad essere presentato dalla IGnora in quanto Pt_1 richiesto dagli Enti erogatori o intermediari);
7) il IG. si obbliga, altresì, a provvedere a corrispondere alla IGnora il 50% Pt_2 Pt_1 delle spese straordinarie, come da Protocollo n. 3865 del
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi