Trib. Monza, sentenza 11/04/2024, n. 1162
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Testo completo
R.G. 345 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. C Aschi Presidente dott. C B Giudice dott. C F Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 345 / 2024 R.G. vertente tra:
), nato a Milano (MI) il 10.01.1975, residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Singapore;
e
( ), nata in Giappone il 31.01.1976, residente in Parte_2 CodiceFiscale_2
Hong Kong, entrambi con il patrocinio dell'avv. A S ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Torino, via Balbis n. 3, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri e il 16.03.2004 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune Parte_1 Parte_2 di Sesto San Giovanni di trascrivere la sentenza e di adempiere a tutti i relativi incombenti, alle seguenti CONDIZIONI
-i coniugi dichiarano di aver già definito ogni questione patrimoniale ed economica, di aver provveduto alla divisione di ogni bene mobile comune, e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente;-i coniugi danno atto che le proprietà immobiliari, site in Giappone rimarranno nella disponibilità della sig.ra e i beni immobili, siti fuori dal Giappone rimarranno Parte_2 nella disponibilità del sig. senza alcuna pretesa reciproca, per qualsivoglia ragione, Parte_1 titolo e/o causa;-i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti, pertanto di non avere nulla a che pretendere dall'altro sotto forma di assegno di mantenimento. -Le spese della presente procedura saranno parimenti a carico delle parti.
-Pertanto, gli odierni ricorrenti ut supra rappresentati, difesi e domiciliati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza n.1695/23 del 15.06.2023 e pubblicata in data 18.07.2023.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate
e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. C Aschi Presidente dott. C B Giudice dott. C F Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 345 / 2024 R.G. vertente tra:
), nato a Milano (MI) il 10.01.1975, residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Singapore;
e
( ), nata in Giappone il 31.01.1976, residente in Parte_2 CodiceFiscale_2
Hong Kong, entrambi con il patrocinio dell'avv. A S ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Torino, via Balbis n. 3, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri e il 16.03.2004 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune Parte_1 Parte_2 di Sesto San Giovanni di trascrivere la sentenza e di adempiere a tutti i relativi incombenti, alle seguenti CONDIZIONI
-i coniugi dichiarano di aver già definito ogni questione patrimoniale ed economica, di aver provveduto alla divisione di ogni bene mobile comune, e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente;-i coniugi danno atto che le proprietà immobiliari, site in Giappone rimarranno nella disponibilità della sig.ra e i beni immobili, siti fuori dal Giappone rimarranno Parte_2 nella disponibilità del sig. senza alcuna pretesa reciproca, per qualsivoglia ragione, Parte_1 titolo e/o causa;-i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti, pertanto di non avere nulla a che pretendere dall'altro sotto forma di assegno di mantenimento. -Le spese della presente procedura saranno parimenti a carico delle parti.
-Pertanto, gli odierni ricorrenti ut supra rappresentati, difesi e domiciliati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza n.1695/23 del 15.06.2023 e pubblicata in data 18.07.2023.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate
e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
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