Trib. Mantova, sentenza 29/07/2024, n. 717

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Mantova, sentenza 29/07/2024, n. 717
Giurisdizione : Trib. Mantova
Numero : 717
Data del deposito : 29 luglio 2024

Testo completo

N. R.G. 3763/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Venturini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3763/2020 promossa da:
DE LT (C. F. [...]) rappresentato e difeso dall'
Avv.to LAURO GIOVANNI
ATTORE contro
CA UM PA (C. F. 10540610960) rappresentata e difesa dall'Avv.to CARDI MARCELLO e dall'Avv.to RODINO' DI MIGLIONE
MARCELLO
CONVENUTA
con la chiamata in causa di
ZA UI (C.F. [...])
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
Oggetto: Intermediazione finanziaria
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
1
a) accertare e dichiarare la nullità del rapporto di gestione patrimoniale intercorso tra le parti e delle relative operazioni di investimento per le ragioni di cui in narrativa;

b) accertare e dichiarare la responsabilità dell'istituto convenuto, anche ex artt. 2049
c.c.
e 31, comma 3, T.U.F. per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal
Sig. ER;

c) in particolare, condannare la convenuta alla ripetizione degli importi indebitamente incamerati, nonché di tutte le somme comunque addebitate a qualsiasi titolo a fronte dei rapporti nulli -e/o a titolo risarcitorio in ragione dei contestati inadempimenti contrattuali e precontrattuali, anche per violazione degli obblighi di correttezza e buonafede nell'esecuzione del contratto con danno da liquidarsi in via equitativa- ivi comprese commissioni in genere, spese e quant'altro, senza eccezione alcuna, minusvalenze e perdite subite dall'attore, a fronte di un servizio di consulenza “fittizio”- costi di gestione “occulti”, quantificati dal CTU in euro
108.006,35 (già al netto di imposte e tasse), oltre al lucro cessante per euro
95.679,02, per un totale di euro 203.685,37 -o in quella diversa somma che verrà accertata e quantificata dall'On.le Tribunale - in ogni caso oltre interessi ex art. 1284 co. 4 e rivalutazione,
d) Condannare controparte al rimborso delle spese di mediazione, oltre alla sanzione di cui al comma 4 bis dell'art. 8 del d.lgs. 28/10 in quanto la ingiustificata adesione equivale a mancata partecipazione, senza valida motivazione, alla procedura di mediazione.
e) In ogni caso, condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi professionali, oltre l'aumento previsto per legge sulle spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
In via istruttoria: come da note scritte 18.12.2023.”
Per parte convenuta:
- in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale civile di Mantova per essere questa devoluta – in considerazione della scelta dell'Attore di svolgere il procedimento di mediazione ex art. 5 D.Lgs n. 28/2010 2
innanzi all'Organismo di Mediazione di Milano e, quindi, di incardinare il presente giudizio presso il foro di cui all'art. 19 c.p.c. - alla competenza territoriale esclusiva del Tribunale civile di Milano;

- in via principale, rigettare le domande avversarie, in quanto infondate e prescritte per i motivi esposti in fatto ed in diritto ed in subordine, ridurre il risarcimento eventualmente dovuto all'Attore escludendo i danni che lo stesso avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227 co. 2 c.c.) e, comunque, in rapporto alla gravità della colpa e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate (ex art.
1227 co. 1 c.c.
);

- sempre in via subordinata e riconvenzionale, per il mero caso di dichiarazione di nullità del rapporto di gestione patrimoniale e delle relative operazioni di investimenti per i motivi indicati nell'atto di citazione, condannare l'Attore alla restituzione degli investimenti ancora in essere, oltre a consegnare alla società ogni somma percepita a titolo di cedole e/o dividendi e/o rendimento. Eventualmente compensando tra le parti i rispettivi crediti;

- in via subordinata e riconvenzionale, condannare il contumace Sig. DO RR a tenere manlevata e indenne Banca UM S.p.A. da qualsiasi pagamento – anche delle spese processuali – essa fosse costretta a fare all'Attore a titolo di restituzione, responsabilità contrattuale e/o risarcimento del danno ex art. 2049 c.c.
e/o in forza di quanto disposto dall'art. 31 D. Lgs.vo 58/1998 e, oltre interessi legali dalla data di effettuazione dell'eventuale pagamento all'Attore al saldo;

- in subordine alla precedente conclusione, condannare il contumace Sig. DO RR
a pagare a Banca UM S.p.A., a titolo di risarcimento dei danni ex art. 1218
c.c.
e/o 2043 c.c., ogni somma che la Banca dovesse essere condannata a pagare all'Attore a titolo di restituzione, responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale e/o fondata sull'art. 31, 3° comma, D.Lgs 58/1998 e/o risarcimento del danno, oltre a quelle eventualmente pagate all'Attore a titolo di rimborso delle spese processuali, tutte maggiorate di interessi legali e rivalutazione dalla data dell'effettuazione del pagamento all'Attore al saldo;

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- in ulteriore subordine alle precedenti conclusioni, accertare il diritto di regresso di
Banca UM S.p.A. nei confronti del contumace Sig. DO RR per qualsiasi somma la società fosse costretta a pagare all'Attore a titolo di restituzione, responsabilità contrattuale e/o fondata sull'art. 31, 3° comma, D.Lgs 58/1998 e/o ex art. 2049 c.c. e/o risarcimento del danno, e di conseguenza venga condannato il terzo chiamato a restituire a Banca UM S.p.A. ogni somma che essa fosse costretta a pagare all'Attore, anche a titolo di rimborso delle spese processuali, oltre interessi legali dalla data di effettuazione dell'eventuale pagamento all'Attore al saldo.”
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ER AL conveniva in giudizio
Banca UM Spa allegando: di svolgere la professione di agricoltore;
di aver intrattenuto con l'istituto convenuto, dall'aprile del 2009 al febbraio 2020, il conto corrente n. 1137025, cui accedeva un portafoglio investimenti gestito dalla banca per il tramite del “family banker” Sig. DO RR;
che gli investimenti venivano proposti dalla banca senza fornire valide informazioni in ordine ai rischi e senza preventiva profilazione del correntista in violazione della Direttiva MiFID
2004/39/CE (cd. MIFID I);
che nel corso del rapporto la gestione del cospicuo portafoglio, frutto dei sacrifici di una vita di lavoro e dei risparmi della famiglia aveva presentato gravi irregolarità da parte del consulente, come era stato possibile apprendere solo nel 2019, dal confronto tra la documentazione consegnata all'attore, nel corso degli anni, dal consulente finanziario della UM sig. RR e quella, seppur parziale, ricevuta a seguito di formale istanza del difensore, riscontrata dalla convenuta con missiva datata 16.1.2019, alla quale era allegata documentazione mai consegnata prima del 2018;
che in particolare da tale verifica era emerso che il consulente finanziario a cui la UM aveva affidato il ER aveva sempre presentato resoconti “alterati”, al fine di occultare le perdite e far apparire un andamento degli investimenti artefatto, più favorevole di quello reale;
che infatti a marzo 2018 il ER aveva a sue mani report di RR con situazione patrimoniale totale di euro 2.194.577,00;
che, anche al fine di avere un resoconto della posizione, non ricevendo più alcun riscontro dallo RR, lo stesso, insospettito da alcune
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comunicazioni con le quali gli veniva notificato uno “scoperto” sul proprio conto, nello stesso periodo aveva chiesto ed ottenuto un incontro con il responsabile della banca, signor Bertè Riccardo, presso la sede di Milano dell'istituto e, in tale occasione, gli veniva comunicato che la sua posizione, a differenza di quanto rappresentato dal family banker cui UM aveva affidato la gestione dei suoi risparmi, presentava un patrimonio complessivo di euro 1.769.807,65;
che la differenza tra quanto falsamente rappresentato dal consulente della banca e quella che invece era la situazione reale era, pertanto, di -424.770,00 euro;
che con missiva del 13.04.2018 l'istituto di credito aveva confermato, apertis verbis le alterazioni dei rendiconti perpetrate dal Sig. RR ai danni dell'attore asserendo espressamente: “… in relazione al punto b, le confermiamo che gli importi riportati sui “rendiconti” da lei forniti (riportanti le seguenti date: 05.01.2018;
30.01.2018 e 06.03.2018, Doc.ti 7-
8 e 9) non sono altro che un'alterazione dello stato di fatto del documento originario, con valori superiori a quelli reali – non in linea con l'andamento dei mercati né corrispondenti alla copiosa documentazione ufficiale inviata da Banca
UM…”;
che le operazioni di gestione del portafoglio dell'esponente non erano state precedute dalla valida stipula per iscritto e/o dalla sottoscrizione del propedeutico contratto quadro, in violazione dell'art. 23 del T.U.F., né la banca aveva ottemperato agli adempimenti previsti dalla normativa primaria e secondaria in materia di profilatura e verifica di adeguatezza e appropriatezza delle operazioni finanziarie proposte ed eseguite;
che a causa della violazione, tra gli altri, degli artt.
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e 24 TUF (mancata osservanza degli obblighi informativi e del dovere di diligenza, correttezza e trasparenza), artt. 1703 (applicabile anche in virtù del richiamo di cui all'art. 1 comma 5-quinques tuf ed al richiamo, all'art. 24 tuf, dell' art. 1727 c.c.), artt. 26 lett. f);
28, 29, 37, 38, 54 e 55 Reg. Intermediari (Reg.
16190/2007) (violazione obblighi di informazione, assenza di adeguatezza ed appropriatezza), l'attore aveva subito minusvalenze certificate dalla stessa banca e quantificate, per i soli anni 2017-2018-2019, in euro 68.645,37, ed effettuato ingenti esborsi per il servizio di consulenza, pari ad € 40.914,00/anno, che in realtà non era mai stato correttamente svolto;
che, alla luce delle lamentate omissioni, le operazioni effettuate risultavano nulle anche per violazione degli artt. 1322 c.c. (carenza di meritevolezza) 1325 e ss., 1346 e 1418;
che dall'accertamento
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