Trib. Foggia, sentenza 18/12/2024, n. 2927

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 18/12/2024, n. 2927
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 2927
Data del deposito : 18 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Concetta Potito Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 5565 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”,
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Mario Puopolo;

Ricorrente
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;

CONCLUSIONI: All'udienza del 09.09.2024 il procuratore della parte costituita ha precisato le conclusioni come da “note di trattazione scritta” in atti. Il P.M. ha concluso con nota dell'11.09.2024.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 23.09.2021, – premesso: di avere contratto matrimonio Parte_1 concordatario in Bovino (FG) con in data 19.09.2000;
che dal matrimonio erano nati Controparte_1
1
i figli (il 23.04.2003) ed (il 17.08.2005);
che il Tribunale di Foggia, con sentenza n. Per_1 Per_2
702/2020 pubblicata in data 26.05.2020, aveva dichiarato la separazione dei coniugi;
che la separazione si era protratta ininterrottamente per il tempo richiesto dalla legge e che i coniugi non si erano più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti;
che il coniuge si era disinteressato alle esigenze morali e materiali dei figli e della moglie;
che la ricorrente, dal
27 luglio 2016, era stata assunta presso la Società Cooperativa Arcobaleno con sede in Bovino, con contratto a tempo determinato, per n. 12 ore settimanali, percependo a titolo di retribuzione la somma di € 337,00 mensili, circa;
che il figlio maggiorenne non era autosufficiente – chiedeva al Per_1
Tribunale adito di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e regolazione del diritto di visita paterno;
di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando alla moglie la somma mensile di € 250,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli;
di porre a carico del resistente l'obbligo di versare alla moglie la somma mensile di € 200,00 a titolo di assegno divorzile.
Con ordinanza riservata del 29.11.2021 il Presidente, dichiarata la contumacia del resistente, ex articolo
4, comma 8, della legge n. 898/1970
, autorizzava i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
affidava la figlia minore in via congiunta ad entrambi i genitori, con collocazione stabile presso la madre e regolamentando il diritto di visita del padre;
poneva a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando alla ricorrente l'assegno mensile di € 500,00 (di cui €
250,00 per ciascun figlio), nonché di concorrere alle spese straordinarie da sostenersi nella misura del
50%;
poneva a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versandole la somma mensile di € 150,00.
Alla prima udienza del 21.02.2022, il Giudice istruttore, dichiarava la contumacia di e, Controparte_1 rigettate le richieste di prove orali della parte ricorrente, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 09.09.2024- tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – parte ricorrente precisava le conclusioni e il Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e disponendo trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero in sede il quale, con nota in atti dell'11.09.2024, rassegnava le proprie conclusioni.
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Preliminarmente, deve rilevarsi che, nelle more del giudizio, la figlia è divenuta maggiorenne, per Per_2 cui nulla deve essere disposto in ordine al suo affidamento, collocamento e diritto di visita paterno.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
2
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 1 della legge n.