Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 43
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 5446/2022 R. Gen.
Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI nella causa
TRA
(nato a [...] - NA - il 9.9.1975), elettivamente Parte_1 domiciliato in Roma, viale dell'Università 11, presso lo studio dell'avv. Assunta
Cestaro che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
elettivamente domiciliata in Roma, viale Giuseppe Mazzini 113, presso lo studio dell'avv. Antonio Giuseppe D'Agostino che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti
convenuta all'esito dell'udienza del 19.12.2024 (sostituita con il deposito di note ex art.
127-ter c.p.c., effettuato da entrambe le parti) ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO dichiara che tra le parti il rapporto di lavoro subordinato ha avuto inizio dal 17.1.2012;
rigetta, per il resto, la domanda;
spese interamente compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha lavorato per la inizialmente con un Parte_1 CP_1
contratto di lavoro a progetto (dal 17.1.2012 al 31.7.2012, poi prorogato fino al
28.2.2013) e successivamente con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato avente decorrenza 1.3.2013, durante il quale le parti hanno
stipulato un patto di non concorrenza, con la previsione che la società, dalla mensilità di agosto 2017, avrebbe versato al lavoratore un corrispettivo di €
740,00 lordi mensili. Il rapporto di lavoro subordinato è poi definitivamente cessato in data 18.2.2021 a seguito di dimissioni rese dal . Pt_1
In relazione a ciò, quest'ultimo ha invocato l'accertamento della natura subordinata anche del primo periodo lavorativo (dal 17.1.2012 al 28.2.2013);
la sussistenza, per più motivi, di una giusta causa delle dimissioni rese;
la sussistenza infine di un suo credito retributivo relativo al periodo lavorativo dall'1.3.2013 al 18.2.2021 (per la complessiva somma di € 37.332,16, poi ridotta durante il giudizio a € 33.422,16), in ragione sia della percezione di una retribuzione mensile ritenuta inferiore ai minimi salariali, sia della percezione del corrispettivo del patto di non concorrenza ritenuta non corretta
(limitatamente alle mensilità da agosto 2017 a ottobre 2020) perché detto corrispettivo non sarebbe stato computato, così come pattuito, nelle voci fisse della retribuzione.
La società si è costituita sollevando preliminari eccezioni, negando la presenza di una giusta causa delle dimissioni rese dal e contestando la Pt_1 pretesa creditoria di quest'ultimo che pretendeva che il corrispettivo del patto di non concorrenza dovesse incidere sulla paga oraria e quella giornaliera, nonché sulla retribuzione mensile, determinando la maggiorazione di dette voci.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, espletata prova per testimoni e disposto il deposito di note, la causa è stata decisa.
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All'esito del giudizio, la domanda del va accolta limitatamente a Pt_1
quella diretta ad accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 17.1.2012 al 28.2.2013.
1. Detto periodo di lavoro è stato dalle parti formalmente coperto da un contratto di lavoro a progetto, che prevedeva “la creazione di schede nelle quali saranno indicate tutte le caratteristiche produttive del capo: consumi, tipologia di tessuti ed accessori, tecniche di realizzazione ecc”.
Secondo il il progetto, così come formulato, sarebbe privo del Pt_1
requisito della specificità, mancante di un risultato finale e meramente rappresentativo dell'oggetto sociale della società.
2
In conseguenza di ciò, il ha invocato quanto previsto dall'art. 69, Pt_1
comma 1, del d.lgs. n. 276/2003, nel testo in vigore al momento della stipula del contratto, secondo il quale “I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto”, richiedendo una pronuncia di mero accertamento.
Quanto alle eccezioni sollevate sul punto dalla convenuta, va osservato che il , pur richiedendo un mero accertamento, risulta titolare di un Pt_1
interesse, attuale e concreto, ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa, avendo il ricorrente l'interesse a vedersi qualificato
e considerato il rapporto come di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di
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