Trib. Urbino, sentenza 02/02/2024, n. 24
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Testo completo
328/2019
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di URBINO
Il Tribunale di Urbino, in composizione collegiale
Dott. M D P PRESIDENTE
Dott. E d L GIUDICE
Dott.ssa L T GIUDICE RELATORE
Con l'intervento del P.M.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.328 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019 ,
vertente
TRA
) con l'avv. CIANI IRENE Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE
E
( ) con l'avv. GRANADIGLIA LUCA Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Filiazione naturale
PARTE ATTRICE:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare che il sig. è padre biologico del minore Controparte_1
, quindi pronunciarsi dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 c.c.;
Persona_1
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fano di fare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita del minore ;
Persona_1
- emettere ai sensi dell'art. 277 c.c. i provvedimenti che si ritengono necessari per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore e per l'effetto:
1) condannare il sig. al pagamento di un assegno di mantenimento per il Controparte_1
minore pari ad euro 300,00 mensili da versarsi alla mamma collocataria e affidataria, somma soggetta a rivalutazione come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie a favore del minore di seguito elencate: mediche, scolastiche, mensa, sport, abbigliamento sportivo, salvo altro il
Giudice riterrà;
2) condannare il sig. al risarcimento del danno patrimoniale, ossia al Controparte_1
versamento in favore della ricorrente di un importo a titolo di rimborso di spese ordinarie e straordinarie (mediche – specialistiche, abbigliamento, asilo nido ecc.) sostenute dalla sig.ra
sin dalla nascita del minore, che si determina equitativamente in una somma non Parte_1
inferiore ad euro 15.000,00, salva ogni diversa somma ritenuta di giustizia;
3) condannare il sig. al risarcimento del danno non patrimoniale patito Controparte_1
dal figlio , da valutarsi in via equitativa e derivante dalla lesione in sé dei Persona_1
fondamentali diritti della persona inerenti alla qualità di figlio, con decorrenza dalla nascita, somma che si determina in via equitativa nella misura di euro 5.000,00;
4) autorizzare il minore a mantenere il cognome materno, senza Persona_1
menzione del cognome paterno;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del procedimento.
Salvo e riservato quant'altro.
PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare inammissibili tutte le domande avversarie di condanna nei confronti del Sig. aventi contenuto economico e/o risarcitorio, CP_1
considerata la necessaria pregiudizialità del definitivo giudicato del riconoscimento della paternità naturale del minore Persona_1 - Dichiarare inammissibile anche in quanto tardiva, la domanda di condanna al 50% delle spese straordinarie;
- In ogni caso, rigettare integralmente tutte le domande avversarie formulate, nessuna esclusa, compresa quella principale di accertamento e declaratoria di paternità biologica del minore , nonché tutte quelle aventi contenuto economico e/o risarcitorio in Persona_1
quanto totalmente infondate in fatto e diritto, e comunque non provate, od in ogni caso eccessivamente quantificate, ovvero per qualsiasi altra statuizione di legge.
Con vittoria di spese e compensi professionali di lite”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'attrice agiva in giudizio chiedendo che venisse accertata e dichiarata la paternità del sig. del minore riconosciuto alla nascita (17.12.2014) dalla sola madre. CP_1 Per_1
Il si costituiva contestando gli assunti di parte attrice, affermando di non ricordare CP_1 di aver inviato i messaggi depositati (“non ricordo di aver mandato questi messaggi”- interrogatorio formale del 13.5.22) e provenienti dall'utenza telefonica 393 217 3163, il cui contenuto conferma la negata volontà di riconoscere il figlio. Nega tuttavia di essere il padre di e di non aver mai Per_1
avuto notizia della gravidanza della Contesta inoltre il risultato del test di paternità a cui Per_1
si è volontariamente sottoposto datato 10.4.2019 in quanto fa rilevare che i campioni ematici prelevati al minore e al presso il Laboratorio di Pesaro, siano stati poi trasferiti presso la CP_1
struttura in provincia di Brescia, senza che dalla documentazione allegata, emergano i Org_1
criteri e le modalità seguite, in modo da escludere categoricamente, ogni pericolo di relativa contaminazione nella fase di repertamento, conservazione ed analisi dei campioni genetici raccolti, nonché per verificare l'osservanza di tutte
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