Trib. Potenza, sentenza 19/04/2024, n. 676

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Potenza, sentenza 19/04/2024, n. 676
Giurisdizione : Trib. Potenza
Numero : 676
Data del deposito : 19 aprile 2024

Testo completo

N. 1299/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di
Paolo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1299 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018, riservata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 18 gennaio 2024 avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex artt. 615 c.p.c. – giudizio di merito immobiliare
TRA
BANCA IFIS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Muni
ATTORE/CREDITORE OPPOSTO
E
MA IM e MA AN, quali eredi di MA SC, rappresentati e difesi dall'avv. Gianfranco D'Andrea
CONVENUTI/DEBITORI OPPONENTI
E
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE
CERVED CREDIT MANAGEMENT S.p.A., mandataria della CALLIOPE srl, procuratrice speciale della UT NK A.G.
OPPOSTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
I procuratori hanno concluso come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
UT NK A.G. ha instaurato procedimento di esecuzione immobiliare n.
27/2010 RGEI in danno di MA SC, terzo datore di ipoteca.
MA IM e MA AN, quali eredi di MA SC, con ricorso depositato il 18.4.2017 hanno proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.2
c.p.c.

Il g.e con ordinanza del 1.3.2018 ha sospeso la procedura esecutiva ed assegnato il termine di legge per introdurre il giudizio di merito.
Con atto di citazione BANCA IFIS S.p.A., cessionaria, ha introdotto il giudizio di merito, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Si sono costituiti in giudizio MA IM e MA AN, quali eredi di
MA SC, chiedendo il rigetto della domanda proposta da Banca Ifis s.p.a. e
l'accoglimento della propria opposizione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di AGENZIA DELLE ENTRATE –
RISCOSSIONE e CERVED CREDIT MANAGEMENT S.p.A., che, benché regolarmente citati, non si sono costituiti.
La domanda proposta da BANCA IFIS S.p.A. è fondata;
mentre è infondata l'opposizione proposta da MA IM e MA AN, quali eredi di MA
SC.
Va brevemente ricordato che le disposizioni di cui agli artt. 615 e ss. c.p.c. delineano i procedimenti di opposizione secondo una struttura bifasica.
La prima fase si articola in un procedimento incidentale interno al processo esecutivo, introdotto con ricorso depositato presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione e destinato a concludersi con ordinanza recante, da un lato, i provvedimenti relativi all'istanza di sospensione, nonché, da altro lato, le statuizioni sulla competenza.
In particolare, ove risulti competente a decidere la causa di merito il medesimo ufficio giudiziario cui appartiene il giudice dell'esecuzione, questi fissa un termine perentorio per
l'introduzione del giudizio di merito;
viceversa, ove risulti competente un diverso ufficio giudiziario, il giudice dell'esecuzione rimette la causa dinanzi a tale ufficio assegnando un termine perentorio per la riassunzione.
La seconda fase, solo eventuale, dà luogo, invece, ad un vero e proprio giudizio di merito, che si svolge secondo le norme processuali che regolano il processo di cognizione.
MA IM e MA AN con la comparsa di costituzione e risposta, oltre a chiedere il rigetto della domanda e a reiterare i motivi di opposizione all'esecuzione, hanno dedotto l'indeterminatezza/esorbitanza del credito azionato per intervenuta corresponsione da parte della Regione Basilicata di somme relative agli interessi stabiliti per conto della CO (debitore principale) di cui alla legge n. 250/93.
Tale motivo è inammissibile.
Nel giudizio di merito, introdotto a seguito di ricorso ex art. 615 comma 2 c.p.c., possono essere utilmente riproposti solo motivi di opposizione regolarmente introdotti nella prima fase cautelare.
L'ammissibilità di motivi nuovi non vagliati dal g.e. è in contrasto con la natura bifasica delle opposizioni all'esecuzioni, che richiedono che ogni motivo di opposizione sia preventivamente vagliato dal giudice dell'esecuzione.
Tale motivo non è stato proposto con il ricorso in opposizione del 18.4.2017, per cui non è stato vagliato dal giudice dell'esecuzione,
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