Trib. Torino, sentenza 08/07/2024, n. 3869

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 08/07/2024, n. 3869
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 3869
Data del deposito : 8 luglio 2024

Testo completo

N. R.G. 19098/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. A T Presidente dott. S A Giudice Relatore dott. D C Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19098/2021 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. CASETTA Parte_1 C.F._1
ENRICA ed elettivamente domiciliata presso il Difensore di fiducia
ATTORE contro
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. PONTONI MARTINA ed CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il Difensore di fiducia
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 5.7.2024
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 5.3.2024:
“- pronunciare la separazione personale dei coniugi;

- disporre la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali e della NPI incaricati, onde sostenere gli adulti nel loro ruolo genitoriale e supportare il minore nell'elaborazione degli episodi di conflitto vissuti, nonché valutare l'opportunità e le modalità di ripresa degli incontri tra il padre ed il minore;

- confermare, sino a diversa valutazione da parte dei Servizi Sociali e della NPI incaricati, la Per_ sospensione degli incontri tra il padre e il minore, al fine di preservare la stabilità e serenità di , disponendo in ogni caso che l'eventuale ripresa avvenga in modo progressivo e che, almeno in un primo periodo, gli incontri si svolgano in luogo neutro alla presenza di un educatore;

pagina 1 di 6 - confermare, salvo diverse valutazioni derivanti dal prosieguo dell'osservazione da parte dei Per_ professionisti incaricati, il regime di affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, già disposto con il provvedimento presidenziale, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre;

- conseguentemente, confermare l'assegnazione della casa coniugale e di tutti i suoi arredi alla sig.ra

Parte_1
- disporre che il padre contribuisca al mantenimento del figlio versando in favore della sig.ra
[...]
entro il giorno 5 di ogni mese ed a mezzo bonifico bancario, la somma di euro 350,00 Parte_1
(trecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto disposto dal Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per
i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.
- respingersi le istanze istruttorie avversarie ed ammettersi le istanze istruttorie formulate dalla sig.ra nei precedenti scritti difensivi e, in particolare, nelle memorie ex art. 183 co 6 nn. 2 e 3 c.p.c. Pt_1
Con vittoria di compenso professionale e spese, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A. secondo legge”.

Per parte convenuta
Come da note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 5.3.2024:
che il Tribunale Ill.mo, voglia disporre ideona CTU psicologica che possa effettuare indagini sul minore e compiere valutazioni della condizione psichica e sociale dello stesso, dei genitori con particolare attenzione alla figura materna, nonché degli altri soggetti con il quali il minore si rapporta, in particolare con la figura della nonna materna, nonché ogni altra valutazione e indagine ritenuta utile anche al fine di accertare delle cause del comportamento assunto dal minore.
Con conferma della presa in carico del minore e la prosecuzione quindi del percorso socio-psicologico già intrapreso e con la possibilità del CTU di confronto con gli operatori che hanno in carico la situazione;

- di essere autorizzato alla produzione del video datato 13.6.2022 richiamata l'istanza formulata ex art. 709 ter cpc
- adotti i provvedimenti più opportuni previsti dall'art. 709 ter cpc affinché non sia ostacolato il corretto svolgimento delle modalità di affidamento, nonché quegli ulteriori a carico della genitrice inadempiente sempre secondo quanto previsto dall'art. 709 ter cpc
Rassegna per il resto le proprie conclusioni come segue: - previa ammissione delle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183 VI comma n. 2 e 3 con i testi ivi indicati;
respinte le istanze istruttorie avversarie Piaccia al Tribunale Ill.mo, rigettata ogni contraria istanza, pronunciare la separazione personale dei coniugi affidare il figlio minore della coppia, Persona_2 congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso la madre;

Disciplinare le modalità di incontro e frequentazione padre-figlio in modo da consentire al padre di tenerlo con sé – se
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi