Trib. Padova, sentenza 10/02/2025, n. 193

TRIB Padova
Sentenza
10 febbraio 2025
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TRIB Padova
Sentenza
10 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Padova, sentenza 10/02/2025, n. 193
Giurisdizione : Trib. Padova
Numero : 193
Data del deposito : 10 febbraio 2025

Testo completo


Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente
dott. Luisa Bettio Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 12639/2024 V.G promosso con ricorso congiunto depositato in data 29/10/2024 da
, con gli avv.ti SIMONATO MICHELA e PAVANELLO Parte_1
ELISA;
e
, con l'avv. DANIELETTO ALBERTO;
Parte_2
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione (con domanda anche di divorzio congiunto)
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine alla separazione:
“1) i coniugi vivranno separati, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno più
opportuno con obbligo al rispetto reciproco ed autorizzandosi reciprocamente al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio anche nei confronti dei figli, impegnandosi reciprocamente a notiziarsi in caso di cambio di residenza. La signora entro 15 giorni dal deposito del presente ricorso previo appuntamento concordato col Pt_1
marito ritirerà presso la casa familiare gli oggetti di cui all'allegato elenco (doc.6). Decorso
2
tale termine la casa familiare si intenderà assegnata in via definitiva al sig.re e Pt_2
rilasciata ad ogni effetto dalla sig.ra avendo la stessa ritirato i suoi beni. Pt_1
2) I figli minori e vengono affidati in regime di affido condiviso ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori con residenza presso la madre. Il padre avrà la più ampia facoltà di sentire, vedere e tenere con sé i figli, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi degli stessi, potendo liberamente contattarli telefonicamente. I
figli trascorreranno due sere la settimana – attualmente il martedì ed giovedì - con il sig.
dalle ore 19,00, che li dovrà portare la mattina successiva a scuola il più piccolo ed Pt_2
ai mezzi di trasporto il maggiore. I genitori terranno i figli un fine settimana a settimane alterne. Nel fine settimana di sua competenza il signor terrà i figli dalle ore 15,00 Pt_2
del sabato fino al lunedì successivo allorché li porterà a scuola ovvero ai mezzi pubblici come sopra precisato. Qualora dovessero sopraggiungere improrogabili impegni lavorativi dei genitori o di altri impegni dei figli, in via eccezionale, saranno possibili variazioni al predetto regime;
i coniugi si dovranno comunicare detti impedimenti - con almeno 24 ore di preavviso - per iscritto, anche attraverso messaggi telefonici, tipo WhatsApp o e.mail.
Entro il 31 ottobre di ogni anno i coniugi potranno concordare eventuali variazioni di calendario sui giorni infrasettimanali in cui i figli staranno con il padre. In tutti i periodi di sospensione delle lezioni scolastiche in concomitanza delle festività Natalizie, Pasquali e le ferie estive continuerà a mantenersi il regime di frequentazione con i figli di cui sopra con la precisazione che i figli trascorreranno la vigilia di Natale con la madre ed il pranzo del giorno di Natale con il padre. Le rimanenti Festività saranno in ogni anno solare San
Silvestro alternato con l'Epifania e la Pasqua con il Lunedì in Albis. Per l'anno in corso, S.
Silvestro con la madre, l'epifania col padre, Pasqua con la madre e lunedì in Albis con il padre, il contrario per l'anno successivo e così di seguito ogni anno;
ma saranno possibili modifiche concordate per tempo tra i genitori.
Durante la pausa scolastica estiva, ciascun genitore potrà e dovrà trascorrere con i figli tre settimane anche non consecutive, previamente comunicate all'altro genitore entro il 31
3
maggio di ogni anno. Nel corso delle tre settimane di ferie con ciascun genitore il diritto di visita
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