Trib. Savona, sentenza 12/11/2024, n. 814
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONI E DIVORZI (UNICO RICORSO) riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa L C Presidente
Dott.ssa E P Giudice rel.
Dott.ssa D M Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2118 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 rimessa in decisione all'udienza dell'8.11.2024 vertente tra
(C.F. ), nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. N C B ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in SAVONA, PIAZZA
MAMELI N. 6/5, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. M R ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in VICO
DELL'OLIVO 4/1 MILLESIMO, giusta delega in atti
-resistente –
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], e Controparte_2 C.F._3 CP_3
(C.F. ), nata a Savona il [...], in [...] curatore speciale Avv.
[...] C.F._4
G P, in proprio e con domicilio eletto in Finale Ligure, Via Unità d'Italia n. 10
-intervenute-
Con l'intervento della Procura della Repubblica – SEDE.
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente, nel foglio depositato in data 5.7.2024, ha così rassegnato le proprie conclusioni: “all'Ill.mo
Giudice del Tribunale di Savona, che, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n.
898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si pronunci sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti conclusioni:
1.Emettere sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. Al momento del recupero in capo alla parte ricorrente della piena capacità genitoriale affidare le figlie minori e in via esclusiva alla madre , dato il comportamento tenuto CP_2 CP_3 Parte_1
dal padre, in contrasto con il ruolo genitoriale, con collocazione presso la quale avranno la loro residenza stabile;
3. Disporre che il padre possa vedere le figlie in modalità protetta, affidando agli assistenti sociali competenti per territorio le modalità ed il calendario;
4. Disporre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma non inferiore ad € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori e , CP_2 CP_3
oltre il 50% delle spese ludiche, scolastiche, extra scolastiche e mediche non convenzionate dal SSN mediante versamento su conto corrente intestato alla Signora con successivo adeguamento Parte_1
automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
5. Disporre che la Signora percepisca in modo esclusivo la pensione di invalidità e Pt_1
l'accompagnamento riconosciuto dall'INPS in favore della piccola , in qualità di genitore che si CP_3
occupa in modo esclusivo della figlia minore invalida ;
Controparte_3
6. Disporre che la Signora sia l'unica a poter usufruire dei permessi e delle agevolazioni concessi CP_1
dalla Legge 104/92 per accompagnare la piccola alle visite e alle necessarie terapie;
CP_3
7. Disporre che il padre sottoscriva la documentazione necessaria al rilascio dei passaporti per i figli
[...]
e e la moglie CP_2 Controparte_3 Parte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oneri previdenziali e rimborso forfettario spese generali al 15% inclusi, in favore dello Stato, qualora permangano le condizioni di cui al T.U. Spese di
Giustizia, come da separata nota e/o istanza di liquidazione, in quanto parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
in caso contrario, qualora vengano meno in capo a parte ricorrente i requisiti per beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, con vittoria di spese, diritti e compensi professionali del presente giudizio, oneri previdenziali e rimborso forfettario spese generali al 15% inclusi, come da separata nota e/o istanza di liquidazione, secondo le disposizioni sulla soccombenza.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Si insta affinché, l'Ill.mo Tribunale Civile di Savona Voglia disporre, qualora parte resistente non ottemperi
all'obbligo di presentare le dichiarazioni personali dei redditi ed ogni altra documentazione relativa ai redditi ed al patrimonio personale, in caso di contestazioni e/o, nel caso in cui lo ritenga opportuno, indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita della parte resistente medesima, avvalendosi, se del caso, anche della Polizia Tributaria ed ordinandone l'esibizione ex art. 210 c.p.c.
- Si insta affinché, l'Ill.mo Tribunale Civile di Savona, Voglia disporre perizia psicologica sul ove CP_1
ritenga opportuno il riconoscimento in favore del resistente di incontri in modalità non protetta.
- Si insta sull'ammissione dell'audizione della minore , come dalla stessa richiesta Controparte_2
- Si insta sull'ammissione di prova testimoniale sui capitoli della narrativa espunti da ogni termine valutativo e suggestivo.
Si indicano quali testimoni i Signori
Testimone_1
[...]
[...] [...]
Parte_2
- Con espressa riserva, anche alla luce delle difese avversarie, di modificare le conclusioni e di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, capitolare, integrare e riformulare i capi già indicati, formulare istanze istruttorie ai sensi di legge, nonché di indicare e /o modificare il nominativo dei testi fino all'udienza di effettiva escussione”.
Parte resistente, come da foglio del 7.10.2024, ha concluso nei termini che seguono: “che l'Ill.mo Tribunale adito, Voglia, reiectis contrariis
“IN VIA PRINCIPALE, decorso il termine previsto dall'art. 3 Legge n. 898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con l'obbligo del mutuo
e reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione della sentenza suddetta;
• disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori, delle minori e , con collocazione CP_2 CP_3
prevalente in base alle necessità di vita delle stesse, in modo da assicurare la migliore soluzione possibile per la loro serenità e il loro sviluppo;
• qualora venga disposta una collocazione extrafamiliare o comunque diversa da quella presso il padre, ordinare che il padre possa vedere liberamente le figlie e , compatibilmente con le loro CP_3 CP_2
volontà e i loro impegni scolastici ed extra-scolastici e comunque in ogni caso almeno un giorno a settimana
e un weekend alternato al mese;
vacanze di Natale e vacanze di Pasqua e, più in generale, tutte le festività
calendarizzate (ivi compresi i compleanni) saranno suddivisi ad anni alterni e, in ogni caso, in misura sempre equa tra i genitori, in base alle disponibilità degli stessi, salvaguardando il diritto reciproco di vedere
e frequentare i figli, il tutto compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori;
per il periodo estivo (ovvero dalla fine dell'anno scolastico all'inizio di quello successivo) i figli staranno con il padre almeno due settimane anche non consecutive dal termine dell'anno scolastico sino all'inizio di quello successivo;
• disporre che il padre, versi, entro i primi quindici giorni di ogni mese, sulla carta prepagata intestata esclusivamente alla figlia , un importo mensile di € 100,00 (cento/00) e su apposita carta CP_2
prepagata all'uopo aperta ed intestata esclusivamente alla figlia , un importo mensile di € 100,00 CP_3
(cento/00), per un totale di € 200,00 (duecento/00), a titolo di contributo al mantenimento, da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie così come stabilite in narrativa e dal protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
• qualora venga disposta una collocazione extrafamiliare delle minori, disporre che la madre, versi, entro i primi quindici giorni di ogni mese, sulla carta prepagata intestata esclusivamente alla figlia , CP_2
un importo mensile di € 200,00 (duecento/00) e su apposita carta prepagata all'uopo aperta ed intestata esclusivamente alla figlia , un importo mensile di € 100,00 (cento/00), per un totale di € 300,00 CP_3
(trecento/00)
• disporre che tutti gli importi erogati a tutolo di assegno unico, pensione di invalidità, accompagnamento
e/o altro sussidio statale a favore delle figlie e , incassati dal genitore percipiente CP_2 CP_3
vengano da quest'ultimo versati direttamente sulle carte prepagate intestate esclusivamente alle minori e siano destinati per sostenere spese nel loro esclusivo interesse;
• disporre che i genitori possano entrambi beneficiare in maniera proporzionale dei permessi e delle agevolazioni concessi dalla Legge 104/1992, in base alle periodiche esigenze della minore ;
CP_3
• i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti.
• i coniugi si rilasciano autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo dei documenti necessari per l'espatrio per sé e per le figlie e ”. CP_2 Controparte_3
La curatrice speciale ha precisato le conclusioni come da foglio del 6.9.2024: “voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis disporre l'affidamento delle minori al Comune di residenza, per quello di Cairo Montenotte CP_2
(SV);
per quello di S (CN);
CP_3
disporre la collocazione extrafamiliare di in modo prevalente presso il signor , CP_2 Persona_1
in modo saltuario presso la nonna materna, signora ;
la collocazione di presso la Controparte_4 CP_3
madre ;
Parte_1
disporre il monitoraggio dei Servizi sociali e Sanitari competenti: in particolare che incontri CP_2
liberamente la madre e la sorellina , con restituzione dell'andamento degli incontri Parte_1 CP_3
all'A.S. di riferimento una volta al mese e che senta il padre quando da Lei ritenuto, al Controparte_1
telefono o in videochiamata, anche alla presenza