Trib. Brescia, sentenza 15/04/2024, n. 1524
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 3893/2023
Il Tribunale di Brescia, Terza Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Andrea
Marchesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
LO ON (C.F. [...]), assistito e difeso dagli Avv.ti
ARESTI SONIA e ALETTO ANDREA;
ricorrente contro
TS CI (C.F. 03775430980), in persona del Direttore protempore, assistita e difesa dal funzionario dott. FICHERA GIUSEPPE;
resistente
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note conclusive scritte e da verbale d'udienza del 9/4/2024, conclusioni da intendersi qui ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 15/3/2023 parte ricorrente ha tempestivamente impugnato
l'ordinanza-ingiunzione n. 29, del 31/1/2023, notificatagli il 13/2/2023, con la quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 4.074,00, oltre a spese di notifica, per violazione dell'art. 15, comma 1, D.Lgs. 158/2006, a seguito dell'omessa regolare compilazione del registro dei trattamenti farmacologici sui bovini non risultando
annotati almeno tre trattamenti terapeutici eseguiti dal 22/1/2021 (data dell'ultima annotazione) al 9/2/2021 (data del sopralluogo ispettivo).
Nello specifico, l'opponente ha dedotto: i) l'applicabilità al caso di specie dell'art. 15,
D.Lgs. 158/2006, nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs.
27/2021 che ha previsto un termine di registrazione di 48 ore, mentre in precedenza la norma nulla disponeva al riguardo;
ii) la riconducibilità del termine, nel silenzio della legge, a quello (pari a 7 giorni) contenuto nelle Linee guida del Ministero della Salute del 4/3/2013 (doc. 8) in relazione ai casi di urgenza (come appunto quello in esame), con conseguente illegittimità e difetto di motivazione del provvedimento impugnato;
iii) la violazione degli artt. 32, comma 4, D.Lgs. 158/2006, 11 e 18, L. 689/1981 e 3,
L. 241/1990, a fronte dell'entità sproporzionata della sanzione irrogata, pari al doppio del minimo. In conclusione, il ricorrente ha chiesto annullarsi, previa sospensione,
l'ordinanza o, in via di subordine, la rideterminazione della sanzione in misura pari al minimo edittale.
Con comparsa in data 4/10/2023 si è costituita TS Brescia ritenendo applicabile al caso di specie la normativa vigente al momento della commissione della violazione e contestando in fatto e in diritto il contenuto del ricorso.
Nello specifico, ha escluso la possibilità di fare riferimento al termine di sette giorni previsto dalle Linee guida del Ministero della Salute per la diversa ipotesi di gestione dell'utilizzo del farmaco, ritenendo per il resto l'ordinanza impugnata congruamente motivata sia nell'an, sia nel quantum della sanzione applicata. In conclusione, parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso con conseguente conferma dell'ordinanza- ingiunzione impugnata.
Respinta la richiesta di sospensione e disposto lo scambio di note conclusive scritte, all'udienza del 9/4/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 3893/2023
Il Tribunale di Brescia, Terza Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Andrea
Marchesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
LO ON (C.F. [...]), assistito e difeso dagli Avv.ti
ARESTI SONIA e ALETTO ANDREA;
ricorrente contro
TS CI (C.F. 03775430980), in persona del Direttore protempore, assistita e difesa dal funzionario dott. FICHERA GIUSEPPE;
resistente
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note conclusive scritte e da verbale d'udienza del 9/4/2024, conclusioni da intendersi qui ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 15/3/2023 parte ricorrente ha tempestivamente impugnato
l'ordinanza-ingiunzione n. 29, del 31/1/2023, notificatagli il 13/2/2023, con la quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 4.074,00, oltre a spese di notifica, per violazione dell'art. 15, comma 1, D.Lgs. 158/2006, a seguito dell'omessa regolare compilazione del registro dei trattamenti farmacologici sui bovini non risultando
annotati almeno tre trattamenti terapeutici eseguiti dal 22/1/2021 (data dell'ultima annotazione) al 9/2/2021 (data del sopralluogo ispettivo).
Nello specifico, l'opponente ha dedotto: i) l'applicabilità al caso di specie dell'art. 15,
D.Lgs. 158/2006, nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs.
27/2021 che ha previsto un termine di registrazione di 48 ore, mentre in precedenza la norma nulla disponeva al riguardo;
ii) la riconducibilità del termine, nel silenzio della legge, a quello (pari a 7 giorni) contenuto nelle Linee guida del Ministero della Salute del 4/3/2013 (doc. 8) in relazione ai casi di urgenza (come appunto quello in esame), con conseguente illegittimità e difetto di motivazione del provvedimento impugnato;
iii) la violazione degli artt. 32, comma 4, D.Lgs. 158/2006, 11 e 18, L. 689/1981 e 3,
L. 241/1990, a fronte dell'entità sproporzionata della sanzione irrogata, pari al doppio del minimo. In conclusione, il ricorrente ha chiesto annullarsi, previa sospensione,
l'ordinanza o, in via di subordine, la rideterminazione della sanzione in misura pari al minimo edittale.
Con comparsa in data 4/10/2023 si è costituita TS Brescia ritenendo applicabile al caso di specie la normativa vigente al momento della commissione della violazione e contestando in fatto e in diritto il contenuto del ricorso.
Nello specifico, ha escluso la possibilità di fare riferimento al termine di sette giorni previsto dalle Linee guida del Ministero della Salute per la diversa ipotesi di gestione dell'utilizzo del farmaco, ritenendo per il resto l'ordinanza impugnata congruamente motivata sia nell'an, sia nel quantum della sanzione applicata. In conclusione, parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso con conseguente conferma dell'ordinanza- ingiunzione impugnata.
Respinta la richiesta di sospensione e disposto lo scambio di note conclusive scritte, all'udienza del 9/4/2024
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