Trib. Catania, sentenza 09/02/2024, n. 773

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 09/02/2024, n. 773
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 773
Data del deposito : 9 febbraio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
Prima Sezione Civile composto dai signori Magistrati:

1. dott. Massimo Escher Presidente

2. dott. Maria Rosaria Acagnino Giudice

3. dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di cui al procedimento iscritto al n. 20159/2015
R.G. promossa da
, nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. Carmela Pucci che rapp. e dif. per procura in atti.
RICORRENTE
Contro
nato in [...] il [...], elettivamente CP_1
domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonella Bannò che rapp. e dif. per procura in atti.
RESISTENTE
e nei confronti di
1


, nato in Catania il [...] in [...]_2
di lui curatore speciale nominato, avv. rapp. e dif. da CP_3
sé stessa in quanto avvocato ed elett. dom. presso il proprio studio
LITISCONSORTE
NECESSARIO
Precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio in deliberazione, ed indi decisa in data 25/1/2024 attesa la
autorizzata rinunzia ai termini per il deposito degli scritti
conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24/12/2015 chiedeva al Tribunale di Catania la pronuncia della sua separazione personale dal coniuge
[...]
CP_1
Esponeva che il matrimonio, celebrato il 25/7/1995 e dal quale erano nati 2 figli, e si era rivelato infelice a causa del comportamento CP_4 CP_2
del coniuge, che aveva causato in via esclusiva il fallimento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rendendo impossibile la prosecuzione della convivenza. Svolgeva le deduzioni e richieste ivi calendate.
Costituitosi in giudizio con memoria contestava le CP_1
avverse deduzioni e chiedeva a sua volta la pronunzia della separazione personale;
svolgeva le deduzioni e richieste ivi calendate.
Negativamente esitato il tentativo di conciliazione esperito alla fissata udienza presidenziale in data 9/11/2016, venivano indi rese le statuizioni di cui il provvedimento presidenziale ex art. 708 cpc in data 19/11/2016.
2
In esito agli ulteriori svolgimenti processuali noti alle parti, il Giudice Istruttore titolare del processo, dott.ssa Cristiana Delfa, disponeva CTU psicologica con provvedimento in data 28/9/2019;
veniva indi con provvedimento in data 23/11/2020 nominato
Curatore Speciale del figlio minorenne l'avv. CP_2
la quale si costituiva in giudizio CP_3
con comparsa in data 29/1/2021 svolgendo le deduzioni e richieste ivi calendate;
indi, il Giudice
Istruttore titolare del processo, dott.ssa Cristiana
Delfa, alla udienza in data 17/1/2022 tratteneva la causa in deliberazione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali;
risulta indi dallo storico del fascicolo che la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio per la udienza in data 30/5/2022, celebrata dal GOT dott.ssa Mottese.
Veniva indi emanato il provvedimento quivi di seguito trascritto: “Il Giudice Cannata Baratta,
LETTA LA CERTIFICAZIONE DI IN DATA Org_1
14/11/2023 AL GIUDICE TRASMESSA IN DATA 14/11/2023
CON LA QUALE LA CANCELLERIA ATTESTA IL MANCATO
3
RINVENIMENTO DELL'INTERO FASCICOLO DEL PROC. N.
20159/2015 RG GIÀ IN CARICO AL GIUDICE DOTT.SSA
CRISTIANA DELFA;

ritenuto che

, non essendo stato dunque rinvenuto il detto fascicolo nonostante le ulteriori ricerche disposte ed espletate,
deve fissarsi udienza per la ricostituzione degli atti e documenti
dello smarrito fascicolo processuale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 112 e 113 cpp, analogicamente applicabili,
PTM
visti gli artt. 112 e 113 cpp, analogicamente applicabili, fissa per la ricostituzione dello smarrito fascicolo del proc. 20159/2015 RG,
GIÀ IN CARICO AL GIUDICE DOTT.SSA CRISTIANA
DELFA e SUCCESSIVAMENTE ASSEGNATO IN
SURROGA, l'udienza in data 30/11/2023 ore 13,20 ad horas, invitando le parti a produrre le copie in loro possesso degli atti -
ivi compresi i processi verbali delle celebrate udienze – e dei
documenti, ai fini della loro ricostituzione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 112 e 113 cpp, analogicamente applicabili.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Catania 15/11/2023”
Ricostruito a cura della cancelleria il fascicolo processuale peraltro SOLO CP_5
(risultando mancanti la quasi totalità dei processi verbali delle udienze sin qui celebratesi dinnanzi al
4
giudice precedententemente titolare del processo ed i documenti), alla fissata udienza in data 30/11/2023 –
PRIMA CELEBRATASI DINNANZI AL NUOVO
GIUDICE ISTRUTTORE, ODIERNO ESTENSORE,
SURROGATO AL PRECEDENTE - i difensori delle parti istavano rinvio per la ricostituzione degli atti mancanti e per trattative di bonario componimento, che veniva dal Giudice concesso con fissazione della udienza in data 12/12/2023 alla quale veniva concesso
l'ulteriore rinvio dalle parti istato;
venuta indi la causa alla udienza in data 23/1/2024 i coniugi, personalmente comparsi unitamente ai rispettivi difensori, raggiungevano, unitamente al
Curatore speciale e difensore del figlio minorenne
l'accordo che trascritto in processo verbale di CP_2
udienza veniva dai coniugi, dai rispettivi difensori e dal
Curatore Speciale sottoscritto;

precisate concordemente e congiuntamente in siffatti termini le conclusioni, la causa veniva rimessa al collegio in deliberazione
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