Trib. Benevento, sentenza 08/02/2024, n. 308
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, II Sezione civile
in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4144/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
TRA
COMUNE DI BENEVENTO, rappresentato e difeso dall'avv. Marco
Dresda, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
GALA SPA, rappresentata e difesa dall'avv. Davide Perrotta, come da procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 15/11/2023, con le quali le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il Comune di Benevento faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. 996/2022 notificato in data
6/10/2022 dalla Gala s.p.a. per euro 7.579,08 oltre accessori, sulla base di contratto per la fornitura di energia elettrica, deducendo a motivi il difetto di legittimazione passiva del Comune di Benevento, l'inesigibilità del credito, l'impossibilità di emettere una pronuncia di condanna dell'Ente al pagamento, la non debenza degli interessi moratori previsti per le transazioni commerciali in caso di ritardo nel pagamento, il tutto sulla base del fatto che le prestazioni su cui si fonda la pretesa azionata in monitorio risalgono ad un periodo precedente la dichiarazione di dissesto del Comune opponente. In particolare allegava che esso Comune di Benevento, con delibera di Consiglio
Comunale numero 1 dell'11 gennaio 2017 ebbe a dichiarare lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del Tuel approvato con D.Lgs n.
267 del 2000, per cui la legittimazione passiva al pagamento degli eventuali
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5
debiti appartiene, pertanto, alla Commissione Straordinaria di liquidazione, competente in relazione a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ovvero entro il 31 dicembre 2016, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 255, comma 8, del richiamato decreto legislativo numero 267. Unico titolare del debito, quindi, competente alla liquidazione dei debiti (massa passiva) del
Comune di Benevento è tale Organo, in quanto trattasi di debiti relativi ad esercizi precedenti alla deliberazione di dissesto (ordini di fornitura e somministrazione di energia elettrica per il periodo 2014-2015). Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio la Gala s.p.a. la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione, in quanto la dichiarazione di dissesto impedisce le sole azioni esecutive, ma non quelle di cognizione tese all'accertamento del credito insoluto, non esclusi gli interessi moratori, in funzione sia dell'inserimento del credito nella procedura di dissento, sia in funzione delle possibilità di farlo valere successivamente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, II Sezione civile
in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4144/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
TRA
COMUNE DI BENEVENTO, rappresentato e difeso dall'avv. Marco
Dresda, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
GALA SPA, rappresentata e difesa dall'avv. Davide Perrotta, come da procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 15/11/2023, con le quali le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il Comune di Benevento faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. 996/2022 notificato in data
6/10/2022 dalla Gala s.p.a. per euro 7.579,08 oltre accessori, sulla base di contratto per la fornitura di energia elettrica, deducendo a motivi il difetto di legittimazione passiva del Comune di Benevento, l'inesigibilità del credito, l'impossibilità di emettere una pronuncia di condanna dell'Ente al pagamento, la non debenza degli interessi moratori previsti per le transazioni commerciali in caso di ritardo nel pagamento, il tutto sulla base del fatto che le prestazioni su cui si fonda la pretesa azionata in monitorio risalgono ad un periodo precedente la dichiarazione di dissesto del Comune opponente. In particolare allegava che esso Comune di Benevento, con delibera di Consiglio
Comunale numero 1 dell'11 gennaio 2017 ebbe a dichiarare lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del Tuel approvato con D.Lgs n.
267 del 2000, per cui la legittimazione passiva al pagamento degli eventuali
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5
debiti appartiene, pertanto, alla Commissione Straordinaria di liquidazione, competente in relazione a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ovvero entro il 31 dicembre 2016, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 255, comma 8, del richiamato decreto legislativo numero 267. Unico titolare del debito, quindi, competente alla liquidazione dei debiti (massa passiva) del
Comune di Benevento è tale Organo, in quanto trattasi di debiti relativi ad esercizi precedenti alla deliberazione di dissesto (ordini di fornitura e somministrazione di energia elettrica per il periodo 2014-2015). Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio la Gala s.p.a. la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione, in quanto la dichiarazione di dissesto impedisce le sole azioni esecutive, ma non quelle di cognizione tese all'accertamento del credito insoluto, non esclusi gli interessi moratori, in funzione sia dell'inserimento del credito nella procedura di dissento, sia in funzione delle possibilità di farlo valere successivamente
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