Trib. Novara, sentenza 11/02/2025, n. 69

TRIB Novara
Sentenza
11 febbraio 2025
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TRIB Novara
Sentenza
11 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Novara, sentenza 11/02/2025, n. 69
Giurisdizione : Trib. Novara
Numero : 69
Data del deposito : 11 febbraio 2025

Testo completo

N. R.G. 1995/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1995/2022
Oggi 11 febbraio 2025 ad ore 13.30 innanzi al dott. Annalisa Boido, sono comparsi:
Per EDIL NORD S.R.L. l'avv. CLAUDIO TERUGGI
Per COMUNE DI FONTANETO D'AGOGNA l'avv. CLAUDIO BOSSI, oggi sostituito dall'avv. Alessandra Depaoli
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. Teruggi si riporta alle note conclusive depositate in data 22.11.2024 e richiama le conclusioni come precisate nel foglio depositato in pari data, insistendo per il relativo accoglimento.
L'avv. Depaoli si riporta alla memoria difensiva depositata in data 22.11.2024 e insiste per l'accoglimento delle conclusioni indicate nella memoria suddetta.
All'esito della discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio autorizzando le parti ad allontanarsi.
All'esito della camera di consiglio il giudice decide la causa come da seguente sentenza.
Il Giudice
dott. Annalisa Boido
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Sezione civile pagina 1 di 16
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Boido ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1995/2022 promossa da:
GRUPPO EDIL NORD s.r.l. (C.F. 02282340039), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CLAUDIO TERUGGI, elettivamente domiciliata presso il difensore
PARTE ATTRICE contro
COMUNE DI FONTANETO D'AGOGNA (P.I. 00460900038), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CLAUDIO BOSSI, elettivamente domiciliato presso il difensore
PARTE CONVENUTA
Oggetto: responsabilità precontrattuale
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice (come da nota depositata in data 22.11.2024):
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa rimessione della causa in istruttoria per l'ammissione delle prove testimoniali dedotte dall'attrice nella seconda memoria istruttoria ex art. 183, 6°comma n. 2) C.p.c. del 28.7.2023, coi testi ivi indicati,
NEL MERITO: accertare e dichiarare, ai sensi del combinato disposto degli arti-coli 1337 e 1175 del Codice Civile, che il Comune di Fontaneto d'Agogna nello svolgimento delle trattative per l'acquisto dell'immobile sito in Fontaneto d'Agogna (NO), Corso Europa, n. 12, da adibire quale sede amministrativa ed operativa della Associazione A.I.B. di Fontaneto d'Agogna (NO) non si è comportato secondo buona fede e secondo le regole della correttezza nei confronti della Gruppo DI OR S.r.l. e conseguentemente condannare il Comune di Fontaneto d'Agogna (NO) al pagamento della somma di euro 95.080,00 o di quella minore accertanda anche in via equitativa dal Giudice in corso di causa, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dalla Gruppo DI OR S.r.l. e causa-ti dal Comune di Fontaneto d'Agogna (NO) per le causali di cui alla premessa di citazione, il tutto oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
rigettare la domanda proposta dal Comune di Fontaneto d'Agogna di condanna della Gruppo DI OR Srl ai sensi dell'art. 96 C.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.

Con il favore delle spese e dei compensi professionali di giudizio”.
Conclusioni di parte convenuta (come da nota depositata il 22.11.2024):
pagina 2 di 16 “Voglia l'On.le Tribunale di Novara adito, disattesa ogni avversa domanda, eccezione, deduzione
In via principale nel merito: rigettare tutte le domande ex adverso spiegate, perché infondate in fatto e in diritto per le motivazioni ampiamente esposte in atti e conseguentemente condannare parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria”, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
In ogni caso: con vittoria di spese, oneri e competenze di giudizio oltre rimborso forfettario15%, cpa e iva se dovute come per legge.
Non si accetta il contradditorio su domande nuove e/o diverse.”
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato e depositato in data15.09.2022, la società Gruppo DI OR s.r.l. ha convenuto in giudizio il Comune di Fontaneto d'Agogna al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del mancato acquisto, da parte del Comune, di un capannone offerto in vendita da Gruppo DI OR, non essendo le trattative andate a buon fine, secondo prospettazione attorea, in conseguenza del comportamento contrario a buona fede di quest'ultimo.
Il Comune si è costituito resistendo integralmente alla domanda, di cui ha chiesto il rigetto.
La causa è stata istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti, mentre non sono state ammesse le prove testimoniali articolate da parte attrice, ritenute superflue ai fini della decisione.
La causa è stata discussa all'odierna udienza, previo deposito di note conclusive autorizzate da parte di entrambe le parti in data 22.11.2024, e, all'esito, viene decisa con la presente sentenza.
***
Parte attrice ha allegato che, nel mese di agosto 2019, il Sindaco del Comune di Fontaneto d'Agogna, LF AN, e il Vicesindaco, ON LL, contattavano la Gruppo DI OR s.r.l., nelle persone dell'amministratore unico BI NG e del socio Franco Gallo, in quanto interessati all'acquisto da parte del Comune di un capannone, sito a Fontaneto d'Agogna in Corso Europa n. 12, di proprietà della RE SI s.p.a. e concesso in locazione finanziaria, quale utilizzatrice, alla Gruppo DI OR s.r.l., al fine di destinarlo a sede della Associazione Anti Incendi Boschivi del Comune;
che, nel corso delle trattative, la Gruppo DI OR richiedeva un prezzo di € 400.000,00 mentre i signori AN e LL offrivano il prezzo di € 350.000,00, oltre al costo dell'esecuzione delle opere di adeguamento del capannone alle esigenze dell'Associazione AIB, che veniva indicativamente quantificato in
€ 40.000,00 – 50.000,00; che la Gruppo DI OR accettava la proposta e proponeva di stipulare un contratto preliminare di vendita per il prezzo di € 390.000,00; che tale richiesta veniva respinta dal Comune, che sosteneva di non poter sottoscrivere il contratto preliminare per ragioni amministrative. pagina 3 di 16
La parte, sull'allegato presupposto che in allora dovesse darsi come già perfezionato l'accordo con il Comune, consentiva il sopralluogo di alcuni componenti dell'AIB di Fontaneto d'Agogna per verificare i lavori che dovevano essere eseguiti in modo da adeguare il capannone alle esigenze dell'Associazione, sopralluogo eseguito in data 16.09.2019 e in seguito al quale, in pari data, il Segretario della AIB di Fontaneto d'Agogna, Giuseppe Valsecchi, inviava al Vicesindaco una mail con cui venivano elencati i lavori da eseguire.
La società attrice assume che il raggiungimento dell'accordo e la volontà di darvi attuazione sarebbero stati in seguito ribaditi nelle e-mail scambiatesi fra le parti, così come il prezzo concordato per € 390.000 oltre IVA, indicazione che sarebbe stata anche recepita negli atti amministrativi assunti dagli organi comunali.
Aggiunge che: - la società, rassicurata, nel corso di incontri avvenuti con il Sindaco e il Vicesindaco, circa il fatto che il contratto sarebbe stato certamente concluso a lavori terminati e collaudati, si convinceva a dare avvio alle opere nonostante l'indisponibilità manifestata dalla controparte alla stipula di un contratto preliminare;
- una volta effettuati i lavori richiesti, che si concludevano nel mese di maggio 2020, l'attrice sollecitava al Comune di Fontaneto d'Agogna la definizione dell'acquisto dell'immobile; - l'Agenzia delle Entrate di Novara, tuttavia, faceva pervenire al Comune di Fontaneto d'Agogna la relazione di stima datata 09.11.2020, con una valutazione dell'immobile pari a € 214.000,00; pertanto la Giunta comunale, preso atto della perizia, fissava il valore venale dell'immobile in € 246.000,00, proponendo alla Gruppo DI OR, dopo un incontro con i rappresentanti della società, con comunicazione del 22.12.2020, l'acquisto a tale prezzo;
- con PEC del 18.01.2021 il legale della Gruppo DI OR contestava la valutazione dell'Agenzia delle Entrate e chiedeva il rispetto dell'accordo intercorso tra le parti;
- con verbale di deliberazione del 01.04.2021 la Giunta del Comune di Fontaneto d'Agogna affidava l'incarico di valutare l'immobile all'Ing. ZI AT, che, con perizia asseverata del 28.05.2021, attribuiva all'immobile un valore di € 300.000,00; - con comunicazione del 09.06.2021, il Comune di Fontaneto d'Agogna proponeva alla Gruppo DI OR l'acquisto a tale prezzo, proposta verbalmente ribadita in un incontro avvenuto in data 02.07.2021 fra il Sindaco e il Vice Sindaco, da un lato, e i legali rappresentanti della Gruppo DI OR, con il legale, dall'altro, non accettata dalla società odierna attrice, sicché il contratto non veniva, infine, stipulato.
Parte attrice addebita all'amministrazione comunale convenuta di essere venuta meno al patto già raggiunto, tramite intese verbali intercorse con il Sindaco e il Vicesindaco, circa l'acquisto da parte del Comune e circa il prezzo relativo, offrendo infine la stipula a un prezzo decisamente inferiore rispetto a quello già concordato, offerta in seguito alla quale la società decideva di non dare seguito alla compravendita.
La società agisce, dunque, al fine di ottenere una pronuncia di condanna per violazione degli artt. 1337 e 1175 c.c. da parte del Comune di Fontaneto d'Agogna nello svolgimento delle trattative per l'acquisto dell'immobile, lamentando la violazione dei principi di buona fede e correttezza nello svolgimento delle trattive.
pagina 4 di 16
La responsabilità precontrattuale rappresenta una forma di responsabilità derivante dal mancato rispetto degli obblighi gravanti sulle parti durante le trattative e la formazione del contratto. La violazione dei suddetti obblighi può portare, tra l'altro, alla mancata conclusione del contratto per recesso ingiustificato dalle trattative.
E'
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