Trib. Mantova, sentenza 10/12/2024, n. 412
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei IGnori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5455/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 01/11/2024
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GHIZZI ELISA
E
( ) rappresentata e difesa, per P_ C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. GENNARI MARCELLA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … Tutto ciò premesso, i coniugi SI.ri ed Parte_1 P_
, ut supra rappresentati e difesi: DICHIARANO E COMUNICANO
[...] espressamente di rinunciare alla loro comparizione personale, e CHIEDONO Che l'Ill.mo Tribunale di Mantova Voglia pronunciare la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo reciproco di comunicarsi ogni variazione di residenza e con obbligo del IG. di provvedervi entro e non Pt_1 oltre giorni 30 dal deposito del presente ricorso congiunto.
2) Assegnarsi la casa coniugale, sita Castiglione delle Stiviere (MN), Via Isabella D'Este, n. 40 lettera A interno 2, di proprietà di entrambi i coniugi, alla SI.ra
, la quale vi vivrà unitamente alle figlie, fino al raggiungimento P_ dell'indipendenza economica da parte di entrambe le figlie. Le parti danno atto che il IG. ha già prelevato, prima d'ora, ogni suo bene ed effetto Pt_1 personale dalla casa familiare. La SI.ra procederà alla P_ volturazione di tutte le utenze a suo nome entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso. Si precisa che in considerazione del fatto che l'immobile è fruito da mesi unicamente dalla moglie unitamente alle figlie, eventuali utenze successivamente conguagliate, riferibili a data antecedenti al deposito del presente ricorso, CP_ saranno comunque a carico della SI.ra .
3) Le figlie minore e saranno affidate in via condivisa ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori, con collocamento prevalente presso la madre. I genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per le minori relative all'istruzione, all educazione ed alla salute delle medesime, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 337 ter c.c.;
sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie con diritto per entrambi di esercitare la responsabilità separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza presso ciascun genitore. Salvo diverso accordo tra i genitori, il padre terrà con sé le figlie a fine settimana alternati, senza pernottamento almeno fino a quando non disporrà di un'abitazione idonea a tenerle con sé con pernottamento. In particolare, il padre concorderà direttamente con la figlia le modalità e le tempistiche di permanenza in considerazione Per_1 dell'età della stessa (quasi diciassettenne), mentre per quanto riguarda , Per_2 salvo diverso accordo, nelle settimane in cui il padre presta il turno lavorativo in fascia