Trib. Viterbo, sentenza 12/06/2024, n. 131

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Viterbo, sentenza 12/06/2024, n. 131
Giurisdizione : Trib. Viterbo
Numero : 131
Data del deposito : 12 giugno 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
dott. OL Bonofiglio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 11 aprile 2024, iscritta al n. 871 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viterbo alla Via Annio n. 25 presso lo studio dell'avv. Aldo Maria Rolfo, che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
E
, nata a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Bergamo alla Via Pranello n. 8 presso lo studio dell'avv. Alberto Sesti, che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ri- corso.
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da ricorso depositate ri- spettivamente in data 7 giugno 2024 e 10 giugno 2024.


– TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente Parte_1 CP_1
ricorso cumulativo per la loro separazione personale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 9 ottobre 2004 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Bergamo parte II, serie A, n.
211), che dalla loro unione sono nati i figli a Roma il 28 febbraio Persona_1
2008, e a Roma il 13 febbraio 2012, che la prosecuzione della con- Persona_2
vivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i rapporti economici, condizioni che rego- leranno sia il periodo della separazione sia il periodo successivo alla pronuncia di divorzio:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;

2. la casa coniugale sita in Capranica, Via delle Canicole 20, di proprietà del marito, rimarrà in godimento ed assegnata alla moglie con tutti i beni mobili e gli arredi in essa contenuti;

3. i due figli e OL resteranno affidati in modo condiviso ad entrambi i ge- Per_1
nitori, con collocamento prevalente presso la predetta casa coniugale e presso la mamma Persona_3

4. la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente per le questioni ordi- narie, mentre le scelte più rilevanti di carattere straordinario per la crescita dei figli dovranno essere condivise.

5. I minori trascorreranno con il padre, compatibilmente con i turni lavorativi dello stesso, due giorni a settimana, preferibilmente il martedì ed il giovedì, dall'uscita da scuola sino alle 19:00;
due week end al mese alternati, dalle ore 19:00 del venerdì alle ore 08:00 del lunedì mattina fino all'orario d'ingresso scolastico. Il padre potrà prelevare i figli da scuola, oppure presso la casa coniugale, ed ivi riaccompagnarli ogni volta che li avrà con sé. pag. 2 di 7
– TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –

6. I minori trascorreranno con uno dei genitori, secondo il criterio dell'alternanza annuale, l'intero periodo natalizio con un genitore e l'intero periodo pasquale con
l'altro genitore e viceversa. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno fino a 15 giorni, anche non consecutivi, con ognuno dei genitori, i quali stabiliranno i rispet- tivi periodi con reciproca comunicazione entro il 31 maggio di ogni anno.

7. Gli eventuali ponti festivi che dovessero esserci nel corso dell'anno saranno tra- scorsi dai figli – sempre secondo il criterio dell'alternanza annuale e in egual misura quanto ai giorni – con l'uno o con l'altro genitore previo accordo.

8. I coniugi si impegnano a trascorrere insieme il giorno del compleanno dei figli.

9. I
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi