Trib. Udine, sentenza 05/12/2024, n. 407
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 06/08/2024 al n. 711 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2024, discussa all'udienza del giorno 05/12/2024
PROMOSSA DA
e , con l'avv. Ganci Fabio, l'avv. Miceli Parte_1 Parte_2
Walter, l'avv. Zampieri Nicola, l'avv. Rinaldi Giovanni e l'avv. Fortunato Niro
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del ministro pro Controparte_1 tempore, con la dott.ssa Silvia Tacus, giusta autorizzazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato
RESISTENTE
OGGETTO: “carta docenti”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Nel merito: In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato)
e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad Pt_1 usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, e 2022/2023, o per
i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è
riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e per la ad Pt_2 usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato e
Cont conseguentemente condannarsi il a costituire in favore delle ricorrenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.000,00 per la e per la della somma Pt_1 Pt_2 pari a complessivi € 2.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del
29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto delle ricorrenti alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, e 2022/2023 per la e per gli anni Pt_1
scolastici, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per la Parte_3
Cont e condannarsi il al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, rispettivamente nella somma di € 2.000,00 per la e Pt_4
€ 2.500,00 per la o nella diversa somma risultante dovuta. Condannarsi le Parte_3
amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M.
55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018. In via istruttoria: come da ricorso”.
Per la parte resistente: “Nel merito: respingere l'odierno ricorso, anche relativamente al riconoscimento degli interessi legali/ rivalutazione monetaria, con il favore delle spese;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze
attoree, ridurre le stesse in forza del servizio effettivamente prestato. In via istruttoria: come da memoria difensiva”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/08/2024 e Parte_1 Parte_2
esponevano di aver lavorato come docenti in forza di ripetuti contratti a termine e di non aver fruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, di cui all'art. 1, comma
121, della l. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”).
Parte ricorrente lamentava, perciò, la violazione del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, invocando le clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro 28.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE, richiamando le recenti pronunce del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea,
e concludeva come in epigrafe.
Il convenuto si costituiva in causa insistendo per la reiezione delle CP_1
domande, in quanto affermava di aver sempre erogato la necessaria formazione a tutti i docenti a tempo determinato e di non essere tenuto a garantire una parità di trattamento in tale ambito, considerata anche la natura durevole dei beni che si potevano acquistare con la “carta elettronica”, ed evidenziava che nell'erogazione del bonus si doveva considerare anche la durata della prestazione effettivamente resa.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 05/12/2024.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda delle ricorrenti sia fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
In assenza di contestazioni ad opera del , devono ritenersi pacifici in causa CP_1
i rapporti a termine intercorsi tra le parti e la loro durata, il fatto che il negli CP_1 anni scolastici in cui hanno lavorato le ricorrenti ha erogato la “carta elettronica” ai docenti a tempo indeterminato, nonché il fatto che in tali periodi le ricorrenti hanno svolto un'attività lavorativa analoga sotto il profilo sostanziale a quella dei docenti di ruolo.
In materia di formazione le norme di riferimento, di seguito riportate, non operano alcuna differenziazione in base alla durata del contratto di lavoro in forza del quale il docente è chiamato a prestare servizio alle dipendenze dell'Amministrazione:
- l'art. 282 del d.lgs 297/1994, secondo cui l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente e va inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico- pedagogica;
- l'art. 28 del c.c.n.l. comparto scuola del 4.8.1995, che dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto
e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto;
- l'art. 63 del c.c.n.l. comparto scuola del 27.11.2007, che – dopo aver premesso come “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”, stabilisce che
l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio;
- l'art. 64 del c.c.n.l. da ult. cit. secondo cui: “la partecipazione ad attività di formazione
e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 06/08/2024 al n. 711 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2024, discussa all'udienza del giorno 05/12/2024
PROMOSSA DA
e , con l'avv. Ganci Fabio, l'avv. Miceli Parte_1 Parte_2
Walter, l'avv. Zampieri Nicola, l'avv. Rinaldi Giovanni e l'avv. Fortunato Niro
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del ministro pro Controparte_1 tempore, con la dott.ssa Silvia Tacus, giusta autorizzazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato
RESISTENTE
OGGETTO: “carta docenti”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Nel merito: In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato)
e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad Pt_1 usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, e 2022/2023, o per
i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è
riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e per la ad Pt_2 usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato e
Cont conseguentemente condannarsi il a costituire in favore delle ricorrenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.000,00 per la e per la della somma Pt_1 Pt_2 pari a complessivi € 2.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del
29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto delle ricorrenti alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, e 2022/2023 per la e per gli anni Pt_1
scolastici, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per la Parte_3
Cont e condannarsi il al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, rispettivamente nella somma di € 2.000,00 per la e Pt_4
€ 2.500,00 per la o nella diversa somma risultante dovuta. Condannarsi le Parte_3
amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M.
55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018. In via istruttoria: come da ricorso”.
Per la parte resistente: “Nel merito: respingere l'odierno ricorso, anche relativamente al riconoscimento degli interessi legali/ rivalutazione monetaria, con il favore delle spese;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze
attoree, ridurre le stesse in forza del servizio effettivamente prestato. In via istruttoria: come da memoria difensiva”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/08/2024 e Parte_1 Parte_2
esponevano di aver lavorato come docenti in forza di ripetuti contratti a termine e di non aver fruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, di cui all'art. 1, comma
121, della l. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”).
Parte ricorrente lamentava, perciò, la violazione del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, invocando le clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro 28.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE, richiamando le recenti pronunce del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea,
e concludeva come in epigrafe.
Il convenuto si costituiva in causa insistendo per la reiezione delle CP_1
domande, in quanto affermava di aver sempre erogato la necessaria formazione a tutti i docenti a tempo determinato e di non essere tenuto a garantire una parità di trattamento in tale ambito, considerata anche la natura durevole dei beni che si potevano acquistare con la “carta elettronica”, ed evidenziava che nell'erogazione del bonus si doveva considerare anche la durata della prestazione effettivamente resa.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 05/12/2024.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda delle ricorrenti sia fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
In assenza di contestazioni ad opera del , devono ritenersi pacifici in causa CP_1
i rapporti a termine intercorsi tra le parti e la loro durata, il fatto che il negli CP_1 anni scolastici in cui hanno lavorato le ricorrenti ha erogato la “carta elettronica” ai docenti a tempo indeterminato, nonché il fatto che in tali periodi le ricorrenti hanno svolto un'attività lavorativa analoga sotto il profilo sostanziale a quella dei docenti di ruolo.
In materia di formazione le norme di riferimento, di seguito riportate, non operano alcuna differenziazione in base alla durata del contratto di lavoro in forza del quale il docente è chiamato a prestare servizio alle dipendenze dell'Amministrazione:
- l'art. 282 del d.lgs 297/1994, secondo cui l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente e va inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico- pedagogica;
- l'art. 28 del c.c.n.l. comparto scuola del 4.8.1995, che dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto
e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto;
- l'art. 63 del c.c.n.l. comparto scuola del 27.11.2007, che – dopo aver premesso come “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”, stabilisce che
l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio;
- l'art. 64 del c.c.n.l. da ult. cit. secondo cui: “la partecipazione ad attività di formazione
e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla
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