Trib. Venezia, sentenza 11/07/2024, n. 2429
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell Org_1
R.G. 15139/2023
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati: dott.ssa A Z Presidente dott. G B Gdice relatore dott. T A G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 19-ter D.Lgs. n. 150/2011 e 281-decies e ss. c.p.c. promosso da
(C.F. ), nato in NIGERIA il 04/11/1992, con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. ARENA ISABELLA
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore
RESISTENTE
OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
FATTO E DIRITTO
§1 Svolgimento del processo
Con ricorso dd. 20/10/2023 ha impugnato il diniego di protezione speciale, Parte_1 notificato il 20/09/2023.
Con decreto dd. 02/11/2023 il Tribunale ha accolto l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi del provvedimento impugnato.
Con il medesimo decreto, il Collegio ha fissato udienza ex art. 127-ter c.p.c., assegnando termine per il deposito di note conclusionali. La difesa ha depositato note il 10/06/2024.
1
Il , ritualmente notificato via PEC il 08/11/2023, non si è costituito in Controparte_1 giudizio.
Il Collegio, ritenuto il procedimento sufficientemente istruito, ha discusso il ricorso alla camera di consiglio del 20/06/2024.
§2 Motivi della decisione
Il ricorso è fondato, per i motivi di séguito esposti.
L'art. 19 co. 1 e 1.1 D.Lgs. n. 286/1998, nella versione ratione temporis vigente, vieta di espellere lo straniero ove esistano fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto alla vita privata e familiare, a meno che l'espulsione non appaia necessaria per la tutelare la sicurezza nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblici ovvero la protezione della salute. La valutazione dell'interesse alla tutela della vita privata e familiare tiene conto “della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”1.
Com'è noto, inoltre, il permesso di soggiorno non può essere rilasciato se il richiedente ha riportato condanne penali per reati previsti dall'art. 380 co. 1 e 2 c.p.c. (cfr. art. 4 co. 3 D.Lgs.
n. 286/1998). La Cassazione (cfr. Cass. Civ. n. 23597/2023), tuttavia, ha ritenuto che “(…) in ipotesi di condanna del cittadino straniero (…) per i reati previsti dall'art. 4, comma 3,
D.Lgs.n. 286/1998 non opera alcun automatismo ostativo al rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari e non ricorre la presunzione assoluta di