Trib. Catania, sentenza 20/11/2024, n. 5219

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 20/11/2024, n. 5219
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 5219
Data del deposito : 20 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 19 Novembre 2024, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3798 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
ROLA s.n.c. di LI AS & C., oggi Rola s.n.c. di AR L. M. & C., (P.I.
03602610879), in persone del legale rappresentante p.t., sig.ra AR UR AR, nata a [...] il
18.05.1969, residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Catania,
Corso Italia n. 104, presso lo studio dell'avv. Alberto Ranno, che la rappresenta e difende per mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore.
Ricorrente
CONTRO
L'ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso
l'avvocatura provinciale dell'Istituto e rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri, per mandato generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar OB Fantini di Roma.
RISCOSSIONE SICILIA S.p.A., Agente della Riscossione per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t.
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
12.04.2024, la società ricorrente premetteva di aver ricevuto in data 25.03.2024 la notificazione
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dell'intimazione di pagamento n. 293 2022 90127757 61 000, relativamente alla cartella di pagamento n. 293
2008 00926741 47 000, presuntivamente notificata l'1.12.2008, ed avente ad oggetto il mancato versamento di contributi previdenziali da DM10 per l'anno 2005 per un importo di € 34.549,54, comprensivo di interessi di mora e oneri di riscossione.
La società ricorrente, eccepiva la mancata notifica dell'atto presupposto, la prescrizione anche successiva all'eventuale regolare notifica della citata cartella di pagamento, la decadenza ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs.
46/1999
e dell'art. 25 del D.P.R. 602/73, la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e, previa sospensione, chiedeva l'annullamento per prescrizione delle somme indicate nella cartella di pagamento, con vittoria di spese e compensi di lite.
Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l'INPS, il quale eccepiva la carenza di legittimazione passiva in ordine ai motivi inerenti le fasi successivi all'iscrizione a ruolo, relativi alla notificazione dell'intimazione di pagamento, l'inammissibilità e/o l'infondatezza del ricorso, non avendo dato la prova della data di notifica dell'intimazione di pagamento tenuto conto della data di formazione della stessa;
deduceva la regolarità della notificazione della cartella di pagamento, per come provato dalla documentazione fornita dall'Agente della Riscossione, contestava l'eccezione di decadenza tenuto conto che essa doveva essere proposta nei termini di cui all'art. 617 c.p.c. dalla data di notifica della predetta cartella, nonché la tardività ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 46/1999;
contestava anche il decorso della prescrizione successiva alla notifica della cartella di pagamento, poiché risultavano notificati atti interruttivi, ovvero, l'intimazione di pagamento n. 293 2012 91038792 52 000, in data 04.01.2013 e n. 293 2016 90125141 58 000, in data
02.08.2016 ed infine la n. 293 2022 90127757 61 000, oggetto di opposizione oltre alla sospensione dei termini dovuta all'emergenza epidemiologica, concludendo per il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, restava intimata.
Con provvedimento del 16.09.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 20.10.2024, veniva disposto il differimento dell'udienza e fissate le modalità previste dall'art.
127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 19.11.2024.
La causa restava istruita mediante produzione documentale e sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa
è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.

2. Questioni preliminari e merito.
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Preliminarmente va rilevata l'integrità del contraddittorio, poiché sulla posizione dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione, incide il recente pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione n. 7514/2022, nella quale testualmente si legge “Deve ritenersi, invece, per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva
a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:

considerato che

nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412). La ricorrenza del litisconsorzio necessario, infatti, è funzionale alla tutela dell'integrità del contraddittorio, alla necessità di una decisione unitaria che abbia effetto nei confronti di più soggetti, sicché per il principio del contraddittorio tutti costoro devono essere posti in grado di partecipare al processo. Essa è finalizzata ad attuare la partecipazione di più parti nel processo, anche attraverso

l'impulso del giudice, affinché si eviti che lo stesso si concluda con una sentenza inutile, intendendosi il concetto di utilità non come riferito all'esito (positivo per il debitore) del giudizio ma all'idoneità della statuizione
a definire il rapporto tra le parti in giudizio in termini satisfattivi del petitum. La rappresentata esigenza non ricorre nel caso in esame, in cui (Cass. 26 febbraio 2019 n. 5625) l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti “ultra partes” verso l'esattore (adiectus), senza la necessità della partecipazione dello stesso al processo.”.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.;
eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente
l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o
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pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Ne consegue che va innanzitutto, verificata la tempestività dell'opposizione.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato
a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007;
in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997;
Cass. 9912/2001;
Cass. 17460/2007;
Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione
l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo
2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l.
14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della
4 notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass.
15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Nel caso in esame l'opponente ha dedotto sia questioni inerenti la regolarità formale del procedimento della riscossione ed in relazione ad essi l'azione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, sia profili che riguardano il merito della pretesa contributiva (prescrizione ex lege 335/95) ed in relazione ad essi
l'opposizione va qualificata come opposizione a ruolo e la prescrizione successiva alla notifica della cartella di pagamento prodromica all'intimazione, proponendo quindi anche un'opposizione
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