Trib. Roma, sentenza 02/12/2024, n. 18331
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile n. 50819/2019 R.G.T.
TRA
Parte_1
Avv. Maria Luisa Missiaggia in virtù di procura in atti
- ricorrente-
E
Controparte_1
avv. Samantha Luponio in virtu' di procura in atti
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione giudiziale
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato il 6.8.2019 la , premesso che aveva contratto matrimonio con il e che Pt_1 CP_1 dalla loro unione erano nati i figli il 25.1.2009 e il 28.2.2010, che il marito era sempre stato Per_1 Per_2 denigratorio davanti ai figli della figura materna, anche minandone l'autorità genitoriale, che aveva avuto condotte minacciose dicendole che le avrebbe portato via i figli e che le avrebbe reso la vita impossibile, oltre che aggressive (in stato di gravidanza le lanciava addosso un oggetto, colpiva con un calcio un figlio e dava uno schiaffo alla moglie in altre due occasioni), con frequenti scatti d'ira ed assunzione per anni di psicofarmaci, chiedeva: di pronunciare la separazione;
di affidare i figli alla madre in via esclusiva, con loro collocamento presso la stessa e determinando il diritto di visita paterno come indicato nel ricorso;
di assegnare alla moglie la casa coniugale;
di determinare un assegno di mantenimento per i figli a carico del marito pari ad euro 1.600,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie per i minori pure meglio indicate nel ricorso.
Si costituiva il resistente il quale nulla opponeva alla separazione, contestava le affermazioni della moglie, deduceva che la madre aveva assunto condotte ostacolanti il rapporto padre-figli, che aveva privilegiato la
sua carriera rispetto alla cura della famiglia e dei figli, e chiedeva: l'affidamento condiviso dei minori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con tempi paritetici da trascorrere presso ciascun genitore (in via subordinata, con i tempi di frequentazione come meglio indicati nella memoria di costituzione e risposta), come poi ulteriormente specificato nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c., e con mantenimento diretto da parte dei genitori con riferimento alle spese ordinarie dei figli, suddividendosi al 50% ciascuno quelle straordinarie per gli stessi come indicate dal protocollo di questo Tribunale (in via subordinata, prevedendo a carico del resistente un assegno di mantenimento per i minori non superiore ad euro 600,00 mensili).
In sede presidenziale veniva statuito quanto segue: “…
rilevato che non sussistono, allo stato, ragioni per derogare al regime dell'affido condiviso per i figli minori
e atteso che le deduzioni delle parti concernenti le limitazioni delle rispettive capacità Per_1 Per_2 genitoriali non appaiono, almeno allo stato, fornite di riscontro probatorio, fatti salvi necessari approfondimenti istruttori ;
ritenuto, quindi, che, allo stato, i minori e devono essere affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, fatti salvi ulteriori accertamenti istruttori;
ritenuto che
, preso atto dell'attuale assetto familiare, i minori e devono, allo stato, essere Per_1 Per_2 rimanere collocati in via prevalente presso la madre in considerazione della loro eta', delle loro presumibili esigenze, dell'attivita' lavorativa della ricorrente con orario di lavoro maggiormente compatibile rispetto a quello del padre con i compiti di assistenza e cura dei figli minori;
ritenuto che
va disciplinato il diritto di visita del padre al fine di tutelare al tempo stesso l'esigenza di stabilita' dei minori ed il rapporto padre figli prevedendo che il padre possa vedere e tenere con se' i figli minori quando lo desideri previo accordo con la madre e , comunque, due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola alle ore 20.00, a fine settimana alternati dal venerdi all'uscita da scuola fino al lunedi' mattina con riaccompagno
a scuola, ad anni alterni per le vacanze scolastiche natalizie dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al
6 gennaio, facendo in modo che i minori trascorrano, comunque, il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro genitore, ad anni alterni per tre giorni durante le vacanze scolastiche pasquali in modo da comprendere ad anni alterni il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedi dell'Angelo, per trenta giorni anche non consecutivi durante le vacanze scolastiche estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno, il giorno del suo compleanno ed il giorno della festa del papa', salvo diverso accordo fra le parti;
ritenuto, tuttavia, necessario, considerata l'alta conflittualita' esistente fra le parti nell'ambito della quale risultano coinvolti i figli minori e tenuto conto delle allegazioni delle parti in relazione al disagio manifestato in particolare dal figlio svolgere accertamenti, fin dall'inizio della fase istruttoria, in relazione alla Per_1 condizione psicologica dei figli minori ed alla capacita' genitoriale delle parti onde individuare le migliori condizioni di affidamento e di collocamento dei figli minori nonché i tempi di permanenza degli stessi presso ciascuno dei genitori;
ritenuto che
, allo stato, la casa coniugale sita in Roma Via Alessandria n°143 deve essere assegnata alla moglie quale genitore collocatario dei figli minori e Per_1 Per_2 rilevato che la parte ricorrente lavora quale dipendente presso Trenitalia spa, percepisce un reddito mensile pari ad euro 1900,00 per 14 mensilita' e vive nella casa coniugale per la quale paga un canone di locazione pari ad euro 1.500,00 mensili e non ha proprieta' immobiliari;
rilevato che la parte resistente lavora quale dipendente presso Trenitalia spa, percepisce un reddito pari ad euro 2300,00 per quattordici mensilita',vive in una casa in locazione per la quale paga un canone di locazione pari ad euro 1.150,00 mensili e non ha proprieta' immobiliari;
rilevato, altresi', che la parte resistente risulta essere titolare del 50% delle quote della