Trib. Palermo, sentenza 15/11/2024, n. 4638
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di giudice del lavoro e in persona della giudice
P M nella causa iscritta al n. 11991/2024 R.G.L. promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. GANCI FABIO, Parte_1
dall'avv. RINALDI GIOVANNI, dall'avv. ZAMPIERI NICOLA e dall'avv.
MICELI WALTER ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Indirizzo
Telematico
- ricorrente-
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore
- convenuto contumace -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 30/10/2024, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e parte ricorrente ha depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia del
[...]
qui dichiarata, accerta e dichiara il diritto Controparte_1
della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente con riferimento agli anni scolastici 2019/20 e 2020/21.
Condanna il ad erogare in Controparte_1
favore della parte ricorrente l'importo complessivo di € 1.000,00 attraverso
l'emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale.
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 650,00, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore degli avv. GANCI FABIO, RINALDI GIOVANNI,
ZAMPIERI NICOLA e MICELI WALTER antistatari.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/08/2024 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il , e chiedeva, previa eventuale Controparte_1
disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della legge n. 107/2015, dell'art.
2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del DPCM del 28 novembre
2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. n. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE, accertarsi e dichiararsi il diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge
n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il
alla corresponsione dell'importo nominale di € 1.000,00, Controparte_1
oltre interessi legali dalla maturazione del credito.
Deduceva di aver prestato attività lavorativa nei predetti anni scolastici in forza di incarichi annuali fino al 30 giugno e di aver svolto mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo e di essere sottoposta ai medesimi obblighi formativi gravanti sui docenti con contratto a tempo indeterminato, di non aver fruito del bonus di € 500 annui, previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n.
107/2015, per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo (cd. carta elettronica);
lamentava che la mancata attribuzione della carta elettronica ai lavoratori a temine comportava la violazione del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato ed invocava le clausole 4 e 6
dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, gli articoli 14, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 10 della Carta sociale europea, per cui la normativa nazionale doveva essere disapplicata in quanto in contrasto con i principi generali di parità di trattamento, di uguaglianza e di non discriminazione in materia di condizioni impiego.
Non si costituiva in giudizio parte convenuta, pur ritualmente e tempestivamente citata, sicché ne va dichiarata la contumacia.
Il ricorso è fondato.
L'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_2
laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Il DPCM del 23 settembre 2015 prevedeva (atteso che esso è stato annullato dal
Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato, sub art. 2 che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale
e non trasferibile.
2. Il assegna la Carta Controparte_2
a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le
Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al
[...]
, secondo le modalità da quest'ultimo