Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/07/2024, n. 1027
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Testo completo
N. R.G. 5255/2023
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE II CIVILE (SETTORE LAVORO E PREVIDENZA)
VERBALE DELLA CAUSA n. 5255/2023 R.G. tra
Parte_1
RICORRENTE e
Ctroparte_1
RESISTENTE
Oggi 12/07/2024, innanzi al dott. F D L, è comparsa per la parte ricorrente l'Avv. ROSAMARIA LASCALA la quale, precisando in via preliminare che la docente ha prestato attività didattica presso l' con Parte_2 contratto a tempo determinato, si riporta all'atto introduttivo del giudizio e chiede Ct l'accoglimento della domanda con condanna del al pagamento delle spese di lite con distrazione, incluso contributo unificato. Fa presente altresì di aver depositato nota spese alla quale si riporta.
Per la parte resistente nessuno è comparso.
IL GIUDICE
Ct dato atto di quanto sopra, dichiara la contumacia del e, ritenuta la causa matura per la definizione, si ritira in camera di consiglio al fine di decidere come da allegata sentenza.
Si dà atto che il presente verbale è redatto a norma dell'art. 126 c.p.c. come modificato dal D.L. n.
90/2014.
IL GIUDICE
F D L
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE II CIVILE (SETTORE LAVORO E PREVIDENZA)
Il Giudice del lavoro, dott. F D L, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. F D L, ha pronunciato in data 12/07/2024, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 5255/2023 avente ad oggetto: retribuzione professionale docenti e carta elettronica docente.
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. R. Lascala;
Ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore;
Ctroparte_3 P.IVA_1
Resistente contumace
FATTO E DIRITTO
C ricorso depositato il 05.11.2023, la ricorrente di cui in epigrafe ha lamentato il mancato riconoscimento della Carta elettronica docenti prevista dall'art. 1, commi 121-124 l. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019,2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
In particolare, ha precisato di essere docente con contratto a tempo determinato e di aver prestato servizio in qualità di docente non di ruolo per ciascun anno per i seguenti periodi:
a) anno scolastico 2018/2019 presso l'Istituto di Istruzione Superiore Mazzone di Roccella
Ionica;
b) anno scolastico 2019/2020 presso l'Istituto di Istruzione Superiore Mazzone di Roccella
Ionica;
c) anno scolastico 2020/2021 presso l'Istituto Professionale Industria e Artigianato I.P.S.I.
Artigianato di Siderno;
d) anno scolastico 2021/2022 presso l'Istituto Tecnico Industriale “Michele Maria Milano” di
Polistena;
e) anno scolastico 2022/2023 presso l'Istituto Superiore di Istruzione “U. Boccioni/Fermi” di
. Parte_2
Nello specifico, rivendicando il diritto al riconoscimento della Carta elettronica anche in favore del docente precario, ha sostenuto come l'obbligo di formazione, previsto dagli artt. 63 e 64
CCNL comparto scuola del 2012 in favore del corpo docente, investa anche gli assunti a tempo determinato.
Da ciò l'illegittimità del riconoscimento della Carta Docente al solo personale di ruolo alla luce del contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3), di tutela del lavoro e della formazione professionale (art. 35) e di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97), nonché con il divieto di disparità di trattamento dei lavoratori precari rispetto ai loro omologhi lavoratori a tempo indeterminato, previsto dalle clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, con riferimento al personale della scuola pubblica, in assenza di ragioni oggettive che giustifichino la disparità.
Richiamando sul tema recenti arresti del Csiglio di Stato e della Corte di Giustizia Europea, ha concluso chiedendo l'accertamento del diritto e la condanna del alla corresponsione del CP_1
beneficio citato per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Pur regolarmente citato in giudizio, non si è costituito in giudizio il Ctroparte_3
, che risulta pertanto contumace.
[...]
*******
Il ricorso risulta fondato e merita accoglimento.
Il thema decidendum attiene al riconoscimento, anche in favore del docente che abbia stipulato contratti a tempo determinato, della c.d. carta elettronica prevista nell'an e disciplinata nel quomodo della corresponsione dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
Ciò premesso, ai fini della soluzione della controversia giova richiamare il dettato della disposizione da ultimo citata che prevede che "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti
e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di Euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…".
Csiderato che il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del
Csiglio dei ministri il compito di definire "i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della
Carta di cui al comma 121", dapprima il D.P.C.M. del 23 settembre 2015 ha prescritto, all'art. 2, che la somma di Euro 500,00 annui può essere erogata solo ai "docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova";
successivamente il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha ribadito che "la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del D.Lgs.
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari".