Trib. Lucca, sentenza 03/12/2024, n. 495

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lucca, sentenza 03/12/2024, n. 495
Giurisdizione : Trib. Lucca
Numero : 495
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 4225/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 27/11/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 19/9/2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2
e
(C.F. ) Parte_3 C.F._3 tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato FEDERICO SALVINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in OS (LU), via Luigi Spada Cenami n. 583, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in OS
(Lucca) il 22 settembre 2001 regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello Stato
Civile del Comune di OS anno 2001, parte 2, serie A, n. 42, con conseguente ordine al competente Ufficio di Stato Civile di OS (Lucca) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;

2) si impegna ed obbliga al versamento a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 della figlia, , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, direttamente alla Parte_3 stessa (modalità subordinata al deposito dell'atto di intervento con il quale viene accettata detta forma di pagamento da parte di ), ovvero, in caso di mancata adesione, in favore della Sig.ra Parte_3
della somma di euro 400,00 mensile, da rivalutare annualmente secondo gli Parte_2 indici Istat, il giorno 25 di ogni mese. , con la sottoscrizione del presente atto, dichiara Parte_1
1


di voler provvedere al versamento del contributo al mantenimento direttamente alla figlia, contestualmente, , con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiara di Parte_2 accettare la suddetta modalità di pagamento del mantenimento direttamente alla figlia Parte_3
(subordinatamente all'adesione di quest'ultima);

3) si impegna ed obbliga al pagamento della somma di euro 250,00 mensile, da Parte_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, il giorno 25 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile in favore di ;
Parte_2
4) le spese straordinarie di saranno suddivise nella misura del 50% tra ciascun Parte_3 genitore, con diritto del genitore che le abbia integralmente anticipate ad averne il rimborso dall'altro entro 10 giorni dall'esibizione dei
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