Trib. Vicenza, sentenza 08/01/2025, n. 20
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio
in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 214 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023,
promossa
da
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa PA
dall'avvocato Leonardo MAZZUCATO
contro
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avvocato Elisa BASTIANELLO (in data 15.12.2023 l'avv. BASTIANELLO ha
rinunciato al mandato)
e con l'intervento del
1 MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il CP_2
Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni della ricorrente:
Nel merito come da memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c.:
1. disporre la separazione personale dei coniugi e PA [...]
CP_1
2. disporre, per le gravi ragioni esposte in narrativa, l'affidamento esclusivo della IA
minore alla sig.ra , con collocazione prevalente Persona_1 PA
della AM presso la madre e con possibilità per il sig. di incontrare Controparte_1
la IA solo in forma protetta, mediante l'attivazione dei Servizi Sociali territorialmente
competenti;
3. porre in capo al sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1
ordinario della IA minore , versando alla sig.ra un Per_1 PA
importo mensile (rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT) la cui valutazione,
in funzione delle esigenze della minore, si rimette al Tribunale, oltre al 50% delle spese
straordinarie come individuate e disciplinate nel Protocollo per i procedimenti in
materia di diritto di famiglia vigente avanti il Tribunale di Vicenza;
4. porre in capo al sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della Controparte_1
sig.ra , versando un importo (rivalutato annualmente secondo gli PA
indici ISTAT) la cui valutazione si rimette al Tribunale, tenuto conto di quanto previsto
dall'art. 156 c.c.;
5. non autorizzare il rilascio e/o il rinnovo del passaporto nonché l'espatrio della minore
senza il previo consenso scritto dei coniugi;
Per_1
2
6. con rifusione di spese e compensi, ivi compresi il rimborso spese forfettario e gli
accessori di legge.
In via istruttoria come da memorie ex art. 183 n. 2 e 3 c.p.c..
Conclusioni del resistente:
Non ha precisato conclusioni. Per esso le conclusioni si intendono precisate come da
comparsa di costituzione e risposta datata 5.6.2023:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, con l'addebito alla OR
;
PA
2) autorizzare i coniugi a vivere separatamente potendo fissare ciascuno la residenza
ove ritenga opportuno con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) Affidare la IA in modo condiviso ad entrambi i genitori pur fissando la Per_1
residenza presso la madre in Creazzo, disporsi che, salvo diverso accordo tra i
genitori:
- Il padre potrà vedere e tenere con sé la IA compatibilmente con gli impegni Per_1
scolastici ed educativi della minore:
Settimana 1:
Mercoledì e giovedì dalle 18.00 alle 8 del mattino seguente (quando riaccompagnerà
a scuola) Per_1
Venerdì dalle 18.00 alle 10 del sabato (quando riaccompagnerà la bimba a casa);
Settimana 2:
Giovedì dalle 18.00 alle 8 del venerdì (quando riaccompagnerà a scuola);
Per_1
Venerdì dalle 18.00 alle 21.30 della domenica;
Il padre potrà tenere con sé la minore:
- 1 volta al mese: il mercoledì dalle 18.00 alle 8 del giovedì (quando riaccompagnerà
a scuola);
Per_1
3
- tre settimane, almeno 2 consecutive, durante le vacanze estive da concordare con la
OR entro il 31/5 di ogni anno. PA
- sette giorni durante le festività natalizie;
il genitore che non tiene la piccola la
settimana di Natale la terrà la settimana successiva sempre per sette giorni incluso
capodanno;
- tre giorni durante le vacanze pasquali con il giorno di Pasqua trascorso
alternativamente un anno con il padre ed un anno con la madre.
- disporre che in caso di impegni lavorativi del che impediscano l'esercizio CP_1
delle visite, possa stare col padre in altri giorni da stabilirsi di comune accordo Per_1
tra i genitori;
5) Il signor corrisponderà alla a titolo di Controparte_1 PA
concorso al mantenimento della IA l'assegno mensile di € 500,00, come Per_1
richiesto dalla ricorrente, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
6) Il signor corrisponderà altresì alla OR il Controparte_1 PA
50% delle spese mediche non mutuabili e delle spese scolastiche straordinarie della
IA e comunque secondo il protocollo del Tribunale di Vicenza;
Per_1
7) Essendo entrambi autosufficienti nulla prevedere a carico di un coniuge e a favore
di un altro a titolo di concorso nel mantenimento.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Chiede l'accoglimento delle conclusioni formulate dalla ricorrente.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 4.1.2023 premesso di aver contratto PA
matrimonio concordatario con in Lazise (VR) l'1.8.2015;
che nel Controparte_1
marzo del 2017 i coniugi si erano trasferiti nella città di Atlanta (USA) dove il
27.12.2017 era nata la IA ;
che nel dicembre del 2021 la famiglia era rientrata Per_1
4
in Italia e si era stabilita ad Arcugnano;
che il rapporto coniugale era entrato in
irreversibile e che, all'inizio del 2022, essa ricorrente si era trasferita con la IA a casa
dei propri genitori a Sovizzo;
chiedeva che fosse dichiarata la separazione personale
dei coniugi, che la IA fosse affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e Per_1
collocata presso di sé, che fosse regolamentato il diritto di visita del padre, che
fosse tenuto a contribuire al mantenimento della moglie con la Controparte_1
somma mensile di euro 1.000 e della IA con la somma mensile di euro 800, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Con comparsa in data 3.4.2023 si costituiva in giudizio aderendo Controparte_1
alla domanda di separazione e lamentando condotte arbitrarie ed escludenti della
moglie nella gestione della piccola ;
chiedeva che la minore fosse affidata ad Per_1
entrambi i genitori secondo la regola dell'affido condiviso e collocata in via prevalente
presso la madre, con ampio diritto di visita in proprio favore;
offriva di contribuire al
mantenimento della IA con la somma di euro 300 mensili, oltre al 50% delle spese
straordinarie e chiedeva il rigetto della domanda di assegno ex art. 156 c.c. svolta da
PA
All'udienza presidenziale del 18.4.2023 i coniugi comparivano personalmente avanti il
Presidente delegato rendendo le dichiarazioni riportate a verbale.
Con ordinanza in data 21.4.2023 il Presidente delegato autorizzava i coniugi a vivere
separati, affidava la IA in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento prevalente presso la madre;
disponeva che il padre potesse vederla nei
week end secondo la regola dell'alternanza, due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita
da scuola fino alle ore 20,30, nonché nelle vacanze estive, natalizie e pasquali;
determinava in euro 800 (oltre al 50% delle spese straordinarie) il contributo mensile
dovuto da al mantenimento della IA ed in euro 200 il Controparte_1 Per_1
5
contributo mensile dal medesimo dovuto al mantenimento della moglie.
Con la medesima ordinanza il Presidente delegato disponeva una CTU, affidata al
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