Trib. Catania, sentenza 21/11/2024, n. 5605
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Testo completo
N. R.G. 1345/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco Giudice Relatore
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1345/2024
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata ad Aci Catena (CT) via Indirizzo n. 25, presso lo studio dell'avvocato
GRANCAGNOLO ROSARIA VENERA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
nato il [...] a [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato a Catania via G. Leopardi n. 91, presso lo studio dell'avvocato
NAVARRIA MARCO MARIA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1
All'udienza del giorno 26/09/2024, i procuratori delle parti hanno chiesto la decisione della causa
alle condizioni di cui all'accordo depositato, senza assegnazione dei termini per scritti conclusivi, e
la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con termine di giorni 10 a parte ricorrente per
produzione documentale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente il 09/02/2024, ha adito questo Tribunale Parte_1
per chiedere di pronunciare la separazione personale dal marito , con il quale ha Controparte_1
contratto matrimonio ad Aci Castello (CT) in data 19/09/2007, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Aci Castello al N. 55, Parte 2, Serie A, anno 2007, unione dalla quale
sono nati i figli (il 27/12/2007) e (il 18/09/2011). Persona_1 Persona_2
La ricorrente ha esposto che il rapporto coniugale si è incrinato a causa di gravi incomprensioni e
insanabili divergenze tali da determinare il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i
coniugi, rendendo impossibile la serena prosecuzione della convivenza.
La ricorrente ha chiesto, altresì, di disporre l'assegnazione della casa familiare a sé unitamente agli
arredi e corredi che la compongono;
l'affidamento condiviso dei figli minori Persona_1
e ad entrambi i genitori con collocazione dei figli presso l'abitazione
[...] Persona_2
della madre;
la regolamentazione del diritto di visita dei figli minori con il padre come meglio
indicato in ricorso;
la corresponsione a carico di di un assegno mensile di Controparte_1
mantenimento per i figli e di Euro 800,00 (€. 400,00 per ciascun Persona_1 Per_2
figlio) da versarsi anticipatamente alla ricorrente entro il cinque di ogni mese, somma da rivalutarsi
annualmente secondo gli indici ISTAT, ovvero, in subordine, la determinazione del predetto
2
contributo economico mensile nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
la
corresponsione a carico di del 50% delle spese straordinarie mediche, Controparte_1
scolastiche, extrascolastiche o quant'altro sia deciso congiuntamente dai genitori riguardante i due
figli, nonché di disporre che l'assegno unico venga versato esclusivamente alla ricorrente nella
misura del 100% nell'interesse dei figli e che alcun contributo economico sia dovuto da un coniuge
nei confronti dell'altro in quanto entrambi con piena capacità lavorativa ed economicamente
autosufficienti.
si è costituito in giudizio, chiedendo di dichiarare la separazione personale dei Controparte_1
coniugi e - contestato tutto quanto rappresentato e richiesto dalla ricorrente – ha chiesto altresì di
rigettare la richiesta di assegnazione della casa coniugale per carenza dei requisiti di legge;
di
affidare in modo congiunto i figli ad entrambi i
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco Giudice Relatore
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1345/2024
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata ad Aci Catena (CT) via Indirizzo n. 25, presso lo studio dell'avvocato
GRANCAGNOLO ROSARIA VENERA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
nato il [...] a [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato a Catania via G. Leopardi n. 91, presso lo studio dell'avvocato
NAVARRIA MARCO MARIA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1
All'udienza del giorno 26/09/2024, i procuratori delle parti hanno chiesto la decisione della causa
alle condizioni di cui all'accordo depositato, senza assegnazione dei termini per scritti conclusivi, e
la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con termine di giorni 10 a parte ricorrente per
produzione documentale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente il 09/02/2024, ha adito questo Tribunale Parte_1
per chiedere di pronunciare la separazione personale dal marito , con il quale ha Controparte_1
contratto matrimonio ad Aci Castello (CT) in data 19/09/2007, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Aci Castello al N. 55, Parte 2, Serie A, anno 2007, unione dalla quale
sono nati i figli (il 27/12/2007) e (il 18/09/2011). Persona_1 Persona_2
La ricorrente ha esposto che il rapporto coniugale si è incrinato a causa di gravi incomprensioni e
insanabili divergenze tali da determinare il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i
coniugi, rendendo impossibile la serena prosecuzione della convivenza.
La ricorrente ha chiesto, altresì, di disporre l'assegnazione della casa familiare a sé unitamente agli
arredi e corredi che la compongono;
l'affidamento condiviso dei figli minori Persona_1
e ad entrambi i genitori con collocazione dei figli presso l'abitazione
[...] Persona_2
della madre;
la regolamentazione del diritto di visita dei figli minori con il padre come meglio
indicato in ricorso;
la corresponsione a carico di di un assegno mensile di Controparte_1
mantenimento per i figli e di Euro 800,00 (€. 400,00 per ciascun Persona_1 Per_2
figlio) da versarsi anticipatamente alla ricorrente entro il cinque di ogni mese, somma da rivalutarsi
annualmente secondo gli indici ISTAT, ovvero, in subordine, la determinazione del predetto
2
contributo economico mensile nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
la
corresponsione a carico di del 50% delle spese straordinarie mediche, Controparte_1
scolastiche, extrascolastiche o quant'altro sia deciso congiuntamente dai genitori riguardante i due
figli, nonché di disporre che l'assegno unico venga versato esclusivamente alla ricorrente nella
misura del 100% nell'interesse dei figli e che alcun contributo economico sia dovuto da un coniuge
nei confronti dell'altro in quanto entrambi con piena capacità lavorativa ed economicamente
autosufficienti.
si è costituito in giudizio, chiedendo di dichiarare la separazione personale dei Controparte_1
coniugi e - contestato tutto quanto rappresentato e richiesto dalla ricorrente – ha chiesto altresì di
rigettare la richiesta di assegnazione della casa coniugale per carenza dei requisiti di legge;
di
affidare in modo congiunto i figli ad entrambi i
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