Trib. Cagliari, sentenza 05/12/2024, n. 895

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cagliari, sentenza 05/12/2024, n. 895
Giurisdizione : Trib. Cagliari
Numero : 895
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8232 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per
l'anno 2024, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Debora Amarugi, che la rappresenta
e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ignazio Ballai, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 16/04/2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Uta, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.

2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.

3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.

P.Q.M

.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 CP_1
atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I figli minori e saranno affidati congiuntamente ai genitori e Per_1 Per_2 riceveranno cura ed educazione da entrambi in maniera continuativa.
2) In conseguenza ciascuno dei genitori, durante il periodo di permanenza con i figli presso di sé adotterà le decisioni ordinarie legate alla vita quotidiana, senza interpellare l'altro, mentre i genitori adotteranno congiuntamente, previo accordo, le decisioni sulle questioni di maggiore interesse per i figli quali: la scelta o la variazione dell'istituto scolastico, la scelta del medico specialista e delle terapie necessarie per i figli, la scelta dell' indirizzo religioso, del trasferimento di residenza o dimora, dell'uso del computer o del cellulare e qualsiasi altra decisione destinata ad incidere durevolmente nella vita dei figli.
3) La casa familiare sita nel Comune di Uta
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