Trib. Busto arsizio, sentenza 01/07/2024, n. 849

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Busto arsizio, sentenza 01/07/2024, n. 849
Giurisdizione : Trib. Busto arsizio
Numero : 849
Data del deposito : 1 luglio 2024

Testo completo

N. R.G. 1747/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa FR Capotorti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1747/2022 promossa da:
FO LE (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. RESTUCCIA
ANTONINO, dell'avv. FUSCO MAURIZIO e dell'avv. COMPAGNONI BARBARA ed elettivamente
domiciliato presso i difensori
PARTE ATTRICE
contro
IMMOBILIARE BUILDING SOLUTION S.N.C. DI LE FF & C. (C.F.
01235060124), FF LE (C.F. [...]) e EN AR
JK (C.F. [...]), tutti con il patrocinio dell'avv. AMBROSETTI FABIO e dell'avv. CONTE RODOLFO ed elettivamente domiciliati presso i difensori
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice:
pagina 1 di 13
Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di
merito sia istruttoria: In via principale, nel merito: - accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la nullità e/o l'inefficacia integrale dell'atto di “modifiche di patti sociali di società in nome collettivo” del 23.11.2020 innanzi al Notaio Carmelo Candore rep. n. 64327, racc. n. 54474 e del successivo atto di “cessione di quota sociale e modifiche di patti sociali di società in nome collettivo”
del 11.01.2021 sempre innanzi al Notaio Carmelo Candore rep. n. 64779, racc. n. 54887;
- accertare e dichiarare l'intervenuto scioglimento a far data dal 31.12.2020 della società già Doctor Car di PA
& C. S.n.c. per decorso del termine ai sensi dell'art. 2272 c. 1 cod. civ., e conseguentemente nominare
un liquidatore giudiziale In via subordinata, nel merito: Nella denegata e non creduta ipotesi di non
accoglimento delle sopra formulate domande di nullità e/o inefficacia e/o di accertamento
dell'intervenuto scioglimento della Società, - accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2289 cod. civ., il diritto dell'attore alla liquidazione della propria quota nella già Doctor Car di PA & C.
S.n.c.;
e per l'effetto - condannare la MM UI LU S.r.l., e in via solidale seppur
sussidiaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 2291, 2269 e 2304 cod. civ. i soci PA FA e KA
GD AR, alla liquidazione della quota in favore dell'attore - oltre interessi, rivalutazione
monetaria e maggior danno ex art. 1224, c. 2 cod. civ. dal 28 agosto 2020 fino al saldo - previa
determinazione in corso di causa del valore della quota alla data del 28 agosto 2020. In via istruttoria: - ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. al socio e amministratore FA PA l'esibizione in giudizio
degli originali delle scritture e dei registri contabili e fiscali, nonché delle dichiarazioni fiscali, della già
Doctor Car di PA & C. S.n.c. relativi agli esercizi 2019 e 2020;
- disporre CTU estimativa sugli
immobili sociali (immobile sito nel Comune di Besnate e identificato al Catasto Fabbricati di detto
Comune al foglio 8, particelle 6774, subb 502, 503, 504, 505, 506, 501, nonché al Catasto Terreni di
detto Comune al foglio 9, particelle 5696 e 6774;
nonché immobile sito nel Comune di Oggiona con
Santo Stefano e censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 2, particella 2972, subb 4 e 6 e
al foglio 2, particella 4288, nonché al Catasto Terreni di detto Comune al foglio 9, particelle 4292 e
2972) volta a determinare il valore degli stessi al 28 agosto 2020;
- disporre CTU contabile finalizzata
alla verifica e alla valutazione della situazione patrimoniale della già Doctor Car di PA & C. S.n.c. pagina 2 di 13
al 28 agosto 2020 e, quindi, alla determinazione del valore economico della quota del 50% del capitale sociale dell'odierno attore alla medesima data;
- ammettere prova testimoniale sui seguenti capitoli di
prova: 1) Vero è che nel mese di giugno 2020 il dott. MI TO si recava presso gli uffici
della ex Doctor Car di PA & C. S.n.c. in Besnate alla via Gallarate n. 3 chiedendo alla Sig.ra
FR PA, in quell'occasione presente presso gli uffici, la consegna della documentazione
contabilefiscale della società relativa al 2020? 2) Vero è che, in tale occasione, la Sig.ra FR
PA provvedeva a consegnare nelle mani del dott. MI TO la documentazione
contabile e fiscale della ex Doctor Car relativa al secondo trimestre 2020 (aprile, maggio, giugno),
precisando come la documentazione relativa al primo trimestre 2020 (gennaio, febbraio e marzo) si
trovasse presso il Rag. Imbriaco? 3) Vero è che, in tale occasione, il dott. MI TO, la
Sig.ra FR PA e il Sig. FA PA raccoglievano e preparavano la documentazione
contabile e fiscale della società relativa al secondo trimestre 2020 (aprile, maggio e giugno) e che
questa veniva poi consegnata al dott. MI TO? 4) Vero è che, in tale occasione, la Sig.ra
FR PA predisponeva un verbale di consegna della documentazione e lo sottoponeva alla
firma del dott. MI TO che poi effettivamente lo firmava? 5) Vero è che il foglio di
verbale di consegna di cui al capitolo numero 4) veniva sempre in tale occasione strappato dal Sig.
FA PA in presenza della Sig.ra FR PA e del dott. MI TO? 6) Vero è
che il 31 luglio 2020, il dott. MI TO si recava nuovamente presso gli uffici della ex
Doctor Car di PA & C. S.n.c. in Besnate alla via Gallarate n. 3 e in tale occasione la Sig.ra
FR PA provvedeva a consegnargli la documentazione contabile e fiscale della società
relativa al primo trimestre 2020 (gennaio, febbraio e marzo)? 7) Vero è che tutta la documentazione
sociale, contabile e fiscale della ex Doctor Car di PA & C. S.n.c., relativa agli esercizi precedenti
il 2020, era conservata presso gli uffici della carrozzeria in Besnate alla via Gallarate n. 3? 8) Vero è
che il Sig. FA PA ha sempre avuto libero accesso a tali uffici nel periodo in cui lei è stata
dipendente della società (ossia dal 2008 al 2016, e dal 2018 al 2021)? Si indicano quali testi, sui
capitoli di prova da 1) a 8) la Sig.ra FR PA, C.F. [...]residente in [...] e, sui capitoli di prova da 1) a 6), il dott. commercialista pagina 3 di 13
MI TO con studio in Varese (VA) alla via Arconati n.

2. In ogni caso, con condanna dei
convenuti al pagamento delle spese, anche generali, ed onorari di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come
per legge

Nell'interesse di parte convenuta:
Piaccia al Tribunale Ill.mo così giudicare: In via pregiudiziale: 1) Dichiarare improcedibile o
comunque respingere la domanda avversaria di accertamento dell'intervenuto scioglimento della
società convenuta stante, sul punto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere
pronunciata dalla Corte d'Appello di Milano, con efficacia di giudicato, con la sentenza n. 846/2023
versata in atti (nostro doc. 60). 2) Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore degli
arbitri con riguardo alle domande subordinate di accertamento del diritto dell'attore alla liquidazione
della quota e di condanna della società convenuta e dei suoi soci al pagamento di tale quota. Con
vittoria di spese di lite. Nel merito: Respingere tutte le domande attoree perché infondate in fatto e in
diritto per i motivi di cui in atti. Con vittoria di spese di lite. In via istruttoria: Respingere tutte le
richieste istruttorie di parte attrice per i motivi di cui in atti e, in particolare, respingersi la richiesta di
C.T.U. anche in quanto esplorativa. Con osservanza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà alle norme di cui agli artt. 132, comma
2, n. 4 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c. le quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una
concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con
esclusivo riferimento a precedenti conformi, ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti
difensivi o di altri atti di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, SO PA ha convenuto in giudizio MM
UI LU s.n.c. di PA FA & C. (d'ora in avanti, “MM UI LU”),
FA PA e KA GD AR, chiedendo di accertare la nullità o, comunque, l'inefficacia pagina 4 di 13
dell'atto, a ministero del notaio Candore di Arcisate, con cui, in data 23.11.2020, erano state apportate delle “modifiche di patti sociali di società in nome collettivo” e del successivo atto di “cessione di quota sociale e modifiche di patti sociali di società in nome collettivo”, adottato il 11.1.2021, e, per
l'effetto, di accertare l'intervenuto scioglimento, a far data dal 31.12.2020, della società MM
UI LU (già Doctor Car di PA & C. s.n.c.) per decorso del termine ai sensi dell'art.
2272, comma 1, c.c.
., con conseguente richiesta di nomina di un liquidatore giudiziale, o, in via
subordinata, di condannare MM UI LU, e, in via solidale e sussidiaria, i soci FA
PA e GD AR KA, alla liquidazione della quota in suo favore ai sensi dell'art. 2289
c.c.
1, oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggior danno ex art. 1224, comma 2 c.c..
A sostegno delle sue pretese, l'attore ha esposto: che, con atto di citazione notificato in data 18.2.2020,
FA PA lo aveva convenuto dinnanzi al Tribunale di Busto Arsizio per sentire pronunciare la
sua esclusione dalla società Doctor Car ex art. 2286 e 2287, comma 3, c.c. e, in via subordinata, per sentirlo revocare dalla facoltà di amministrarla ai sensi dell'art. 2259, comma 3, c.c.;
che, con
ordinanza del 13.5.2020, in accoglimento del ricorso cautelare proposto in corso di causa, confermato
in sede di reclamo, il Tribunale lo aveva revocato con efficacia immediata dalla facoltà di amministrare
la società;
che, nel frattempo, approssimandosi la scadenza naturale della società, fissata al 31.12.2020 in base alla durata sancita nei patti sociali, prendendo atto dell'oggettiva impossibilità di continuare
l'attività con il figlio, aveva provveduto ad inviare a quest'ultimo una raccomandata, regolarmente ricevuta, con la quale, secondo quanto disposto dall'art. 4 dei patti sociali, aveva dichiarato di voler
impedire qualsiasi proroga della durata della Doctor Car;
che, con ordinanza del 27.10.2020, in
accoglimento del secondo ricorso cautelare proposto in corso di causa, il Tribunale di Busto Arsizio lo aveva escluso in via d'urgenza dalla società;
che, sulla base di tale provvedimento cautelare, in data
23.11.2020, FA PA, innanzi al notaio Candore di Arcisate, aveva “certificato” la sua
esclusione quale socio al 50% dal 28.8.2020, data della domanda cautelare, prorogando
unilateralmente, a modifica dei patti sociali, la durata dalla Doctor Car fino al 31.12.2100, per poi
cedere parte della propria quota di partecipazione al capitale sociale alla moglie GD AR
OI e, insieme a quest'ultima, modificare nuovamente i patti sociali, mutando, tra l'altro, l'oggetto pagina 5 di 13
sociale e la denominazione sociale della Doctor Car in MM UI LU;
che,
successivamente, con la sentenza n. 1006/2021 del 25.6.2021, impugnata da entrambe le parti, il
Tribunale di Busto Arsizio, a conclusione del giudizio di merito originariamente instaurato da FA
PA, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore degli arbitri in merito alle
domande attoree e riconvenzionali di risarcimento del danno, dichiarando, invece, inammissibili le
domande di esclusione del socio e di revoca dei poteri gestori per cessazione della materia del
contendere, in quanto, in conseguenza della “disdetta” inviata il 15.6.2020, a far data dal 31.12.2020 il
convenuto non doveva più considerarsi né socio, né amministratore della società;
che la pronuncia di esclusione del socio pronunciata dal Tribunale ai sensi dell'art. 2287, comma 3, c.c., da rendere a valle
di un ordinario giudizio di cognizione, aveva natura costitutiva, per cui poteva divenire efficace solo all'esito del suo passaggio in giudicato;
che, pertanto, FA PA non avrebbe potuto far
discendere da un provvedimento cautelare, per sua natura provvisorio e precario, la modifica dei patti
sociali e della compagine sociale della Doctor Car, a maggior ragione dovendosi considerare che il
provvedimento cautelare non aveva trovato conferma nel giudizio di merito, e che, quindi, alcun giudicato si era formato sul punto;
che la violazione della regola dell'unanimità non poteva che comportare la nullità o comunque l'inefficacia ex tunc delle modifiche dei patti sociali adottate in data
23.11.2020 e in data 11.1.2021;
che, pertanto, la società avrebbe dovuto trovarsi in liquidazione per
essersi verificata una causa di scioglimento, ed essere amministrata, ai soli fini liquidatori, da un
liquidatore;
che, in ogni caso, era incontestabile il suo diritto alla liquidazione della quota ex art. 2289
c.c.
, che doveva essergli liquidata.
Si sono costituiti MM UI LU, FA PA e GD AR KA,
eccependo in via pregiudiziale la litispendenza o comunque la continenza della causa con particolare riguardo alla domanda di accertamento dell'intervenuto scioglimento della società, già oggetto del
giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1006/2021 del 25.6.2021,
nonché il difetto di giurisdizione del giudice adito con riguardo alla domanda subordinata di accertamento del diritto dell'attore alla liquidazione della sua quota e di condanna al pagamento, trovando applicazione la clausola compromissoria di cui all'art. 13 dei patti sociali. pagina 6 di 13
I convenuti hanno, poi, dedotto in via preliminare che l'attore non aveva interesse ad agire con riguardo
alle domande formulate in via principale, in quanto, con lettera raccomandata del 15.6.2020,
aveva comunicato la sua disdetta dalla società con effetto dal 31.12.2020, così manifestando chiaramente all'altro socio una volontà contraria alla prosecuzione del rapporto sociale;
quanto al
merito, hanno inoltre evidenziato: che le modifiche dei patti sociali erano
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