Trib. Tempio Pausania, sentenza 12/12/2024, n. 95
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente estensore
dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
nel procedimento iscritto al n. 300 del 2020 promosso da (c.f. ) Parte_1 C.F._1 nei confronti di (c.f. ), per l'adozione dei provvedimenti di cui Parte_2 C.F._2 all'art. 337 ter c.c. nei riguardi del figlio nato il [...], rappresentato dal curatore Persona_1 speciale, avv. Sebastiano Pes, all'esito dell'udienza del 6.12.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La ricorrente ha agito chiedendo al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 337 ter c.c. riguardo al figlio chiedendone in via principale l'affidamento esclusivo, con la previsione di Per_1 incontri protetti con il padre e con imposizione a quest'ultimo dell'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento di €. 300,00 mensili. si è costituto in giudizio e si è opposto all'accoglimento della domanda, chiedendo a Parte_2 sua volta, in via principale, l'affidamento esclusivo del minore.
È noto che il principio di bigenitorialità debba essere la regola cardine da tener presente come regime ordinario e prioritario di affidamento, al fine di consentire ai genitori di instaurare una sintonia sulle scelte educative relative ai figli.
L'affido esclusivo rappresenta pertanto una deroga eccezionale al predetto regime, giustificata solo ove risulti una manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei due genitori, o comunque una situazione tale da rendere l'affido condiviso pregiudizievole per il minore (Cassazione civile sez. I,
06/07/2022, n.21425;
Corte appello Ancona sez. II, 19/01/2023, n.169;
Tribunale Torre Annunziata sez. I, 27/05/2022, n.1247;
Tribunale Livorno sez. I, 14/09/2021, n.724).
1
Tanto premesso, osserva il Tribunale che, a seguito dell'espletamento di c.t.u., che risulta correttamente motivata e priva di vizi logici e le cui risultanze sono dunque condivise dal Collegio, è stato possibile accertare che non sussistono ragioni ostative all'adozione di un provvedimento di affido condiviso, con la precisazione che “La scelta collocativa ottimale è da
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