Trib. Brindisi, sentenza 19/11/2024, n. 1467
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Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 19/11/2024 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 19/11/2024 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
RA IM NI, rappresentato e difeso dall'avvocato ROMANO ROSARIA, nel cui studio ha eletto domicilio
ricorrente
e
INPS, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato MATTIA MARCELLA resistente
oggetto: pagamento Naspi
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Con ricorso depositato il 27/12/2022, parte ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di avere lavorato alle dipendenze della società Autoaffare Full Service S.r.l. dal 22.03.2018 al 04.06.2022, ha dedotto che in seguito a proposizione di domanda Naspi del 06/06/2022, l'Inps con provvedimento del 12.08.2022 e successivo rigetto del ricorso gerarchico aveva comunicato il rigetto dell'istanza con motivazione “la causa cessazione attività lavorativa non è valida per il trattamento in oggetto”, risultando il rapporto di lavoro cessato per dimissioni volontarie. Tanto premesso parte ricorrente ha concluso per la condanna dell'istituto previdenziale alla corresponsione della NASPI richiesta deducendo di essersi dimesso per giusta causa, in conseguenza dell'inadempimento del datore di lavoro per mancato pagamento della giusta retribuzione per diversi anni compresi tra il 2018 ed il 2022, come da buste paga e bonifici di pagamento depositati. L'INPS costituitosi in giudizio ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato, non avendo il ricorrente allegato alla domanda di Naspi documentazione attestante la sussistenza di un giudizio in corso o almeno della volontà di esperire azione legale nei confronti del datore di lavoro inadempiente. All'odierna udienza, previo deposito del verbale di conciliazione sindacale intervenuto tra parte istante ed il datore di lavoro, nonché di un precedente giurisprudenziale, la causa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
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Il ricorso merita accoglimento per le ragioni che di seguito vengono esposte. La fattispecie oggetto di causa è disciplinata dal D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, il quale stabilisce l'istituzione, con decorrenza 1 maggio 2015, di una indennità mensile denominata "Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego" (NASpI), indennità che ha lo scopo di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. L'art. 2 della citata norma prevede che destinatari di tale beneficio sono i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni nonché degli operai agricoli. Il successivo art. 3 prescrive che:
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“
1. La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione … …”.
2. La NASpI e' riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012. Tale ultima statuizione si è resa
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