Trib. Grosseto, sentenza 10/12/2024, n. 975
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Sezione Civile
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, composto dai Signori
Magistrati:
- Dott.ssa Claudia Frosini – Presidente
- Dott. Valerio Medaglia – Giudice Rel.
- Dott. Amedeo Russo - Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa 565/2024 R.G. promossa da
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. PACCHIERI CLARA;
RICORRENTE contro
(C.F. rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. COLASANTI GABRIELE;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. in sede.
Oggetto: modifica delle condizioni di regolazione della crisi famigliare.
Conclusioni: all'udienza tenuta in data 05.12.2024 i procuratori delle parti concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
La parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo: “1) stabilire
l'affidamento esclusivo della minore in capo alla madre, con Persona_1
collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la stessa e per l'effetto che la signora possa esercitare autonomamente i seguenti poteri connessi alla responsabilità Parte_1
genitoriale e quindi assumere autonomamente ogni decisione, senza necessità di consultare
l'altro genitore e senza necessità di partecipazione di questo alle decisioni, in relazione alle seguenti questioni: a) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
b) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
c) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
d) scelta della residenza del figlio e conseguente gestione di tutte le pratiche amministrative;
e) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità del figlio validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
3) stabilire, per quanto concerne i tempi di permanenza della minore con il padre che eventuali e future frequentazioni tra il padre e la figlia potranno avvenire, per il momentopresso Loc. Alberese, laddove il padre sia disposto a raggiungere la residenza della figlia nel rispetto delle esigenze e tempi della minore, in modo da assicurare alla minore la presenza di una figura paterna di riferimento. 4) stabilire a carico del sig. un contributo di mantenimento in favore della figlia di Controparte_1
€.400,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese e sino all'indipendenza economica della stessa, tale importo è da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT. 5) prevedere che il padre provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie, ivi inclusa la mensa scolastica, da considerarsi spesa straordinaria
stante la sua gravosità. Per la qualificazione delle spese straordinarie sia fatto riferimento al
“Protocollo di intesa tra il magistrati ed avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” che per opportunità viene di seguito riportato. “In via generale, per spese ordinarie si intenderanno quelle che hanno quale requisito temporale la periodicità, come requisito quantitativo la non gravosità, e per requisito funzionale l'utilità e/o la necessarietà. Salva diversa previsione, si considerano, pertanto, ricomprese nell'assegno di mantenimento, a titolo esemplificativo: il vitto, il concorso alle spese di casa(canone di locazione, utenze, consumi) l'abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica corrente, i medicinali da banco.
Per spese straordinarie (extra-assegno) si intendono quelle che hanno almeno uno dei seguenti requisiti: - occasionalità e/o la sporadicità (criterio temporale);
- gravosità (criterio quantitativo) - voluttuarietà (criterio funzionale) Salvo diverso accordo, in relazione alla specifica indicazione delle voci di spesa extra assegno, si specifica che le seguenti spese non richiedono il preventivo accordo: - scolastiche quali a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
- extrascolastiche quali a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e