Trib. Enna, sentenza 07/01/2025, n. 2
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Testo completo
Proc. n. 1004/2019 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note in sostituzione d'udienza depositate telematicamente;
decide la causa come da sentenza.
Enna, 07 gennaio 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Enna, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1004/2019 R.G.
T R A
ZO VA elettivamente domiciliato in Barrafranca, Corso Garibaldi n.440, presso lo
studio dell'avv.to G. Lo Monaco, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
introduttivo;
- ricorrente -
C O N T R O
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S. Dolce
per procura generale alle liti.
- resistente -
Avente ad oggetto: indennità di disoccupazione agricola.
All'udienza odierna sulle conclusioni precisate dai procuratori della parte ricorrente la causa veniva
decisa come da sentenza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 15.04.2019 il ricorrente esponeva di aver prestato attività lavorativa
a tempo determinato quale bracciante agricolo stagionale, alle dipendenze della ditta di titolarità di
IL SE, correnti in Barrafranca, negli anni indicati in ricorso (2013 e 2014) per un totale
di giornate lavorative ivi specificate (102 cad. ).
Esponeva di avere inoltrato nei termini di legge domanda di corresponsione dell'indennità di
disoccupazione agricola/malattia per gli anni in questione. Lamentava che l'INPS dapprima
accoglieva la richiesta e poi inviava l'avviso di addebito n. 594 2019 0000 113059 000 del 9.3.2019
per il recupero della somma di € 2.288,60, indebitamente erogata - a detta dell'I.N.P.S. - dall'1/13 al
12/2013 a titolo di indennità di disoccupazione agricola, nonché l'avviso di addebito n. 594 2019
0000 113160 000 del 09.03.2019 del 09.03.2019 per il recupero della somma di € 1859,44,
indebitamente erogata - a detta dell'I.N.P.S. - dall'1/14 al 12/2014 a titolo di disoccupazione agricola,
in relazione ai rapporti di lavoro prestati dal ricorrente negli anni 2013 e 2014, con cui, appunto,
richiedeva in restituzione gli importi erogati a titolo di disoccupazione agricola.
Proposta pertanto senza esito ulteriore istanza e deducendo di avere svolto l'attività lavorativa di
bracciante agricolo- raccoglitore per le giornate evincibili dalla documentazione in atti e di avere
quindi maturato il diritto alla prestazione richiesta, chiedeva accertarsi lo svolgimento della
prestazione lavorativa e dichiararsi la debenza delle somme dovute a titolo di disoccupazione
agricola.
Vinte e distratte le spese di lite.
L'INPS nel costituirsi in giudizio contestava la domanda evidenziando che a seguito di accertamenti
ispettivi era stata accertata la fittizietà del rapporto di lavoro subordinato.
Autorizzato il deposito di note, la causa, all'udienza odierna, veniva decisa all'esito del deposito
delle suddette note scritte.
******
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di
disconoscimento ovvero in materia di indennità di disoccupazione agricola e prestazioni connesse
(laddove debba preliminarmente accertarsi la sussistenza del rapporto subordinato in agricoltura,
come nel caso di specie in cui è in contestazione la sussistenza dei presupposti di esistenza del preteso
diritto all'indennità di disoccupazione, come si evince alla pag 2 della memoria di costituzione
dell'INPS), grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori
agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l'INPS, a
seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando
una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n.
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